CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2024
Cassazione n. 14523/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18224/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) . -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ex lege l a rappresenta e difende .-controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] LEGALE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.BASILICATA n. 476/2019 , depositata il 02/12/2019. Udita la relazione svolta nella pu bblica udienza del 17/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso. Uditi i difensori di entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] , la cui successione mortis causasi era aperta il 25/12/2013, proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell’imposta di successione dovuta a seguito dell’intervenuta revoca della richiesta di esenzionedal tributo , per aver venduto , prima del quinquennio , le quote di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. facenti parte dell’asse ereditario. L’Ufficio, di conseguenza, determinava il totale dell’asse ereditario in complessivi € 1.821.994,00,applicava la presunzione del 10% su tale valore al netto della franchigia di € 1.000.000 ,00 , quantificava la quota ereditaria in € 1.904.1993,00, applicava per la parte eccedente la franchigia l’aliquota del 4% liquidando l’imposta di successione in € 36.167,74 (oltre interessi per € 2.712,57), ed infineirrogava la sanzione di € 10.850,22 . L’aditaCTP di Matera rigettava il ricorso.Appellavala contribuente ma il gravame veniva rigettato dal la CTR della Basilicatache confermava la sentenza di primo grado e, dunque, la legittimità - formale e sostanziale -dell'operato dell'Ufficio, osservando che «l’appellante ha chiestodi usufruire dell’esenzione ma poi non ha rispettato la condizione della prosecuzione dell’attività d’impresa per un periodo di cinque anni. Il predetto errore, a prescindere dalla sua fondatezza, è stato emendato con una successiva dichiarazione di successione modificativa, presentata in data 08.03.2017, tuttavia, dopo la notifica dell’avviso qui impugnato (novembre 2016).» Avverso la sentenza di secondo grado la Montesano propon e ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, e deposita memoria con istanza di rinvio ; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto i motivi di appello privi di sufficiente specificità in quanto mera riproposizione delle difese svolte in primo grado. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, d.lgs. 346 del 1990,per avere la CTR escluso la possibilità di una dichiarazione di successione rettificativa della precedente affetta da evidenti errori perché intervenuta dopo la notifica dell’avviso di liquidazione, nonostante il principio secondo cui la dichiarazione è sempre emendabile se dalla stessa deriva un assoggettamento a prelievo non conforme,secondo l’art. 53 Cost., a capacità contributiva. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 (giàart. 55) del t . u . i . r . e della l. n. 488 del 1992, per avere la CTR ritenuto i contributi agevolativi in conto impianti quali elementi positivi di reddito, erroneamente appostati tra le riserve anziché tra i ricavi, con conseguente diversa valorizzazione dellequote sociali.Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'articolo 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 cod.civ., per non avere la CTR rilevatol’erronea appostazione dei versamenti per finanziamento soci tra le riserve anziché tra i debiti dell e società SOGEMI e [OSCURATO:PERSONA], atteso che i finanziamenti ricevuti dai soci, da restituire in periodo più o meno lungo, vanno esposti in bilancio tra le passività (debiti) secondo quanto stabilito dal O.I.C. [OSCURATO:PERSONA] n. 19, non essendovi stata alcuna delibera assembleare che abbia esplicitato la volontà dei soci di utilizzare i finanziamenti a copertura delle perdite o ad aumento di capitale. Con il quinto motivo deduce ai sensi dell'articolo 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art.53 Cost. e del principio generale secondo cui i beni del demani o non possono essere sottoposti ad imposizione, per non avere la CTR considerato che la divisione aveva ad oggetto beni demaniali non alienabiliai privati. La contribuenteha depositato istanza di rinvio a nuovo ruolo della causa «al fine di permettere il pagamento integrale delle somme dovute», avendo aderito, ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, alla «rottamazione» delle cartelle di pagamento alla medesima notificate per il recupero dell’imposta di successione de qua e la documentazione prodotta in atti attesta il pagamento delle rate scadutesecondo la comunicazione dell'esattore. Pur non ricorrendoi presupposti per di chiarare l’ estinzione “ ex lege ” del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l'adesione agevolata, tuttavia, la ricorrente ha manifestato la mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio riguardante il prodromico atto impositivo, in quanto la situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell'atto comunicato dall'esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata. La sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il ricorso per cassazione, che giustifica la pronunzia di inammissibilità (v. Cass. n. 12743/2016; Cass. n. 13923/2019; Cass.n. 46/2024). Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità. Non si fa luogo a raddoppio del contributo unificato.La ratio dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 n. 115 del 2015, come introdotto dall'art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo latamente sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta, come in caso di sopravvenuto difetto di interesse (Cass. n. 13636/2015), ovvero in caso di rinuncia al ricorso (Cass. n. 23175/2015). P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consig