CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 1972
Cassazione n. 02955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/01/1972 avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di rnilano letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti ad una alternativa valutazione degli elementi acquisiti, in presenza di motivazione non illogica, in punto di responsabilità (la sentenza impugnata, in punto di dolo che, per il reato in esame, è integrato dalla coscienza e volontà della condotta, ha evidenziato che alla ricorrente erano stati notificati i provvedimenti di applicazione della detenzione domiciliare e che non era neppure verosimile che l'incaricato della notifica l'avesse rassicurata che era stata rimessa in libertà); 1 n Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm