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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13840/2026

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presentante pro tempore, inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -1906 controG.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiGUALTIERO ROVEDA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 736/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 23/09/2021 R.G.N. 737/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29883/2021Numero sezionale 1906/2026Numero di raccolta generale 13840/2026Data pubblicazione 12/05/2026RILEVATO CHELa Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia diprimo grado che aveva accolto l’opposizione proposta daG.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] avverso alcuniavvisi di addebito emessi dall’Inps sulla base di unariclassificazione dell’attività svolta.Secondo la Corte d’appello l’inquadramento della societàa fini contributivi doveva ricondursi al settore dicooperativa agricola ex l. n.240/84 di tipo ditta 18,poiché l’art.1 l. n.240/84 era applicabile a tutti i consorzidi imprese agricole aventi scopo mutualistico, anche senon si tratti di consorzi di cooperative.Avverso tale sentenza ricorre l’Inps, in proprio e qualeprocuratore speciale della Società di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., per un motivo, illustratoda memoria.La società resiste con controricorso, illustrato damemoria.All’odierna adunanza camerale, il collegio fissava in 60giorni il termine per il deposito del presenteprovvedimento.RITENUTO CHECon l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione degli artt.1, 2, 3 l. n.240/84 e 49 l.n.88/89, per avere la Corte di merito ritenuto che ilbeneficio della riduzione dell’onere contributivo previstodalle norme citate per le imprese cooperative potesseessere accordato all’odierna controricorrente, ancorchéessa annoveri tra i suoi soci imprese non cooperative.Il motivo è infondato, sebbene non sia inammissibile exart.360-bis, n.1 c.p.c., in quanto l’orientamento diNumero registro generale 29883/2021Numero sezionale 1906/2026Numero di raccolta generale 13840/2026Data pubblicazione 12/05/2026legittimità qui richiamato si è consolidatosuccessivamente al deposito del ricorso.In base a tale orientamento (Cass.6165/24,Cass.4926/24, e a partire da Cass.3479/99) è statochiarito che, ai fini dell'applicazione delle norme sulleassicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari,le imprese cooperative ed i loro consorzi, chetrasformano, manipolano o commercializzano prodottiagricoli o zootecnici propri o dei loro soci ricavati dallacoltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dell'allevamentodi animali, sono inquadrabili, ai fini previdenziali, nelsettore dell'agricoltura allorquando per l'esercizio di talicontinuativo ad approvvigionamenti dal mercato diprodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalenterispetto a quella complessivamente trasformata,manipolata e commercializzata.

Non è invece necessario,al medesimo fine, che tali imprese cooperative (ed i loroconsorzi) si costituiscano in società cooperative (aresponsabilità limitata o illimitata), non essendoincompatibile con la classificazione nel settore agricolol'esercizio di tali attività sotto la forma (oltre che disocietà cooperativa anche) di organismi associativi ocooperativi di fatto o di società ispirate anche a finalitàdi cooperazione tra i soci (quali le società civili e lesocietà cooperative irregolari per la mancata iscrizioneex art.2519 c.c.).Ad essere dunque dirimente è che l’impresa esercitata informa societaria abbia carattere di mutualità, aprescindere dalla veste formale societaria consortile,occorrendo dar rilievo alla natura dell’attività svolta eNumero registro generale 29883/2021Numero sezionale 1906/2026Numero di raccolta generale 13840/2026non all’assenza, entro il consorzio, di societàData pubblicazione 12/05/2026cooperative.Quanto al concreto accertamento della sussistenza dellamutualità, contrariamente a quanto opina l’Inps (v.memoria illustrativa), l’accertamento è stato compiutodalla Corte d’appello, sia confermando la sentenza diprimo grado, la quale aveva accertato che il consorzio diagricoltori aveva finalità mutualistica (v. rigo 3 dimotivazione), sia motivando per relationem ad unapropria pronuncia ove era data preminenza al caratteredella mutualità dell’odierna società controricorrente,riconosciuto in concreto “sulla base dello Statutoadottato” (p.4 della sentenza impugnata).

Taleaccertamento esclude la necessità di rinvio in pubblicaudienza, come invece chiesto dall’Inps.Le spese di lite sono compensate essendosil’orientamento di legittimità citato consolidatosi solodopo la proposizione del ricorso.P.q.m.Rigetta il ricorso;compensa le spese di lite del presente giudizio dilegittimità;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16.4.26La PresidenteNumero registro generale 29883/2021Numero sezionale 1906/2026Numero di raccolta generale 13840/2026Data pubblicazione 12/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante pro tempore, inproprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società diCartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -1906 controG.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiGUALTIERO ROVEDA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 736/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 23/09/2021 R.G.N. 737/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29883/2021Numero sezionale 1906/2026Numero di raccolta generale 13840/2026Data pubblicazione 12/05/2026RILEVATO CHELa Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia diprimo grado che aveva accolto l’opposizione proposta daG.[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] avverso alcuniavvisi di addebito emessi dall’Inps sulla base di unariclassificazione dell’attività svolta.Secondo la Corte d’appello l’inquadramento della societàa fini contributivi doveva ricondursi al settore dicooperativa agricola ex l. n.240/84 di tipo ditta 18,poiché l’art.1 l. n.240/84 era applicabile a tutti i consorzidi imprese agricole aventi scopo mutualistico, anche senon si tratti di consorzi di cooperative.Avverso tale sentenza ricorre l’Inps, in proprio e qualeprocuratore speciale della Società di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., per un motivo, illustratoda memoria.La società resiste con controricorso, illustrato damemoria.All’odierna adunanza camerale, il collegio fissava in 60giorni il termine per il deposito del presenteprovvedimento.RITENUTO CHECon l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/ofalsa applicazione degli artt.1, 2, 3 l. n.240/84 e 49 l.n.88/89, per avere la Corte di merito ritenuto che ilbeneficio della riduzione dell’onere contributivo previstodalle norme citate per le imprese cooperative potesseessere accordato all’odierna controricorrente, ancorchéessa annoveri tra i suoi soci imprese non cooperative.Il motivo è infondato, sebbene non sia inammissibile exart.360-bis, n.1 c.p.c., in quanto l’orientamento diNumero registro generale 29883/2021Numero sezionale 1906/2026Numero di raccolta generale 13840/2026Data pubblicazione 12/05/2026legittimità qui richiamato si è consolidatosuccessivamente al deposito del ricorso.In base a tale orientamento (Cass.6165/24,Cass.4926/24, e a partire da Cass.3479/99) è statochiarito che, ai fini dell'applicazione delle norme sulleassicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari,le imprese cooperative ed i loro consorzi, chetrasformano, manipolano o commercializzano prodottiagricoli o zootecnici propri o dei loro soci ricavati dallacoltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dell'allevamentodi animali, sono inquadrabili, ai fini previdenziali, nelsettore dell'agricoltura allorquando per l'esercizio di talicontinuativo ad approvvigionamenti dal mercato diprodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalenterispetto a quella complessivamente trasformata,manipolata e commercializzata. Non è invece necessario,al medesimo fine, che tali imprese cooperative (ed i loroconsorzi) si costituiscano in società cooperative (aresponsabilità limitata o illimitata), non essendoincompatibile con la classificazione nel settore agricolol'esercizio di tali attività sotto la forma (oltre che disocietà cooperativa anche) di organismi associativi ocooperativi di fatto o di società ispirate anche a finalitàdi cooperazione tra i soci (quali le società civili e lesocietà cooperative irregolari per la mancata iscrizioneex art.2519 c.c.).Ad essere dunque dirimente è che l’impresa esercitata informa societaria abbia carattere di mutualità, aprescindere dalla veste formale societaria consortile,occorrendo dar rilievo alla natura dell’attività svolta eNumero registro generale 29883/2021Numero sezionale 1906/2026Numero di raccolta generale 13840/2026non all’assenza, entro il consorzio, di societàData pubblicazione 12/05/2026cooperative.Quanto al concreto accertamento della sussistenza dellamutualità, contrariamente a quanto opina l’Inps (v.memoria illustrativa), l’accertamento è stato compiutodalla Corte d’appello, sia confermando la sentenza diprimo grado, la quale aveva accertato che il consorzio diagricoltori aveva finalità mutualistica (v. rigo 3 dimotivazione), sia motivando per relationem ad unapropria pronuncia ove era data preminenza al caratteredella mutualità dell’odierna società controricorrente,riconosciuto in concreto “sulla base dello Statutoadottato” (p.4 della sentenza impugnata). Taleaccertamento esclude la necessità di rinvio in pubblicaudienza, come invece chiesto dall’Inps.Le spese di lite sono compensate essendosil’orientamento di legittimità citato consolidatosi solodopo la proposizione del ricorso.P.q.m.Rigetta il ricorso;compensa le spese di lite del presente giudizio dilegittimità;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16.4.26La PresidenteNumero registro generale 29883/2021Numero sezionale 1906/2026Numero di raccolta generale 13840/2026Data pubblicazione 12/05/2026
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