CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 dicembre 2023
Cassazione n. 08107/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 19 gennaio 1993, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 31 -ricorrente- contro il Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato,domiciliato in Torino, via Arsenale, n. 21; Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, viadei Portoghesi, n. 12; -intimati- Oggetto: Immigrazione decreto di espulsione avverso l’ordinanza d e l Tribunale di Torino del 14 ottobre 2022, comunicata il 17 ottobre 2022, nell’ambito del procedimento R.G. n. 17562/22, con cui è stata respinta l'istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21.12.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAhapresentato ricorso per cassazione con un motivo. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce:5. C on il primo motivo : V iolazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 6, comma6, d.lgs. n. 142/ 20 20, 15, 27, 28 - bis, d. lgs. n.25/08 – violazione dei termini per la procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale –cessazione della misura del trattenimento presso il C.P.R. (Cass., n. 2458/21). Sull'impossibilità di mantenimento del trattenimento in caso di superamento dei termini della procedura accelerata ex art. 28, comma 5, d.lgs . n. 25/ 20 08 . Sull'impossibilità di mantenimento del trattenimento in caso di superamento dei termini della procedura accelerata ex art. 27, commi3 e 3-bis, d.lgs. n.25/2008 . La vigente formulazione dell'art. 6, comma 6, D. Lgs. n. 142/15, come modificato dal D.L. 130/20, convertito dalla L. 173/20,essendo stato soppresso il rinvio all'attuale comma 5, impedisce il trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 di detta norma. L a richiamata facoltà di superamento dei termini prevista dall'art 28, comma 5, d.l gs. n.25/2008, è comunque consentita all'esclusivo fine di “un esame adeguato e completo della domanda”, vale a dire un’attività squisitamente di merito volta alla decisione, mentre nella vicenda odierna veniva denunciato il ritardo della pubblica amministrazione nell’avvio della procedura. L’art. 6, comma 6, d.l gs. n. 142/ 20 15 precisa che eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento. Ed inoltre la possibilità di superare i termini della procedura accelerata è consentita unicamente ai fini dell’adozione della decisione e non della mera preparazione dell’esame della domanda e il ritardo nell’adozione della decisione deveessere debitamente comunicato al richiedente trattenuto, oltre che alla Questura competente, unitamente ai motivi che lo giustificano. 6. N ella camera di consiglio del 14 novembre 2023, un ricorso identico, n. 10220/2023, con ordinanza interlocutoria è stato rimesso alla pubblica udienza; è necessario , pertanto, rinviare a nuovo ruolo il giudizio. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo il giudizio. Così deciso in Roma nella camera di cons