CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 15833/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i motivi aggiunti trasmessi in data 19 marzo 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge relativamente all'art. 23 bis comma 4 della L. 176/2020 determinata dal mancato accoglimento della richiesta di discussione orale, è manifestamente infondato perché dall'esame degli atti emerge che l'istanza di trattazione orale è stata presentata solo il 9/6/ e quindi deve ritenersi tardiva e inefficace essendo l'udienza fissata per il 22 giugno 2023 ; che la Corte ha affermato che nessuna delle parti aveva richiesto la trattazione orale (si veda in particolare pag. 5 della impugnata sentenza) e tale affermazione deve intendersi nel senso che nessuna rituale e tempestiva richiesta era stata inoltrata; che peraltro l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato conclusioni scritte in cui neppure ha dedotto tale censura; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione relativamente alla valutazione della prova indiziaria posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art 628 comma 3 n. 1 contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, richiamando altresì i corretti argomenti giuridici del giudice di prime cure, in particolare in ordine al fatto che il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma (si veda, in particolare, pag. 6), come, inoltre, sostenuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata declaratoria di intervenuta prescrizione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 8 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti, che non possono comunque introdurre censure non sollevate con il ricorso principale, come nel caso in esame; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024