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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17461/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02NEM05) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; p-rr udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 14 maggio 2025; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo e all'esimente dello stato di necessità nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità e delle attenuanti generiche; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, analizzando la sentenza di primo grado, ha fornito puntuale ricostruzione; ritenuto che trattasi di c.d.

"doppia conforme" e che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità ed alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante, essendo i motivi del ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; ritenuto che, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto che, nel caso di specie, si tratta di motivazione nient'affatto apparente o di stile, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace d'infirmarne la tenuta logica; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02NEM05) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; p-rr udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 14 maggio 2025; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo e all'esimente dello stato di necessità nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità e delle attenuanti generiche; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, analizzando la sentenza di primo grado, ha fornito puntuale ricostruzione; ritenuto che trattasi di c.d. "doppia conforme" e che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità ed alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante, essendo i motivi del ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; ritenuto che, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto che, nel caso di specie, si tratta di motivazione nient'affatto apparente o di stile, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace d'infirmarne la tenuta logica; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17461/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris