CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10320/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controMinistero dell'Economia e delle Finanze in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]Antimo in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore;- intimati -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3921/2020depositata il 18/11/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14617/2021Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 10320/2026Data pubblicazione 20/04/2026Maria Puca conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, ilMinistero delle Finanze, l’Agenzia del Demanio e il Comune diSant’Antimo, chiedendo l’accertamento della proprietà di un fabbricatoo, in via subordinata, la condanna dei convenuti al pagamento delvalore del fondo sottostante al manufatto, in misura pari ad €.489.500,00, oltre al risarcimento dei danni per mancata utilizzazionedel bene.A sostegno della sua pretesa, [OSCURATO:PERSONA] deduceva che la stessaaveva acquistato, in data 20.09.1983, un appezzamento di terreno sitonel comune di Sant’Antimo alla località Pupatella; che su tale terrenoaveva realizzato, insieme al marito, un fabbricato di tre piani fuori terracostituito da nove appartamenti e tre garages; che in data 22.04.1996il Tribunale di Napoli aveva disposto, in danno del marito, la confiscadel fabbricato e del suolo sottostante ai sensi dell’art. 2-ter legge n.575/65, sul presupposto che i predetti immobili fossero stati realizzaticon proventi di attività illecita.Il provvedimento di confisca era stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] alla Corte d’Appello penale di Napoli, che confermava laconfisca limitatamente alla costruzione abusiva ma ordinava larestituzione del fondo, e successivamente dinanzi alla Corte diCassazione, che confermava la decisione della Corte d’Appello.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Napoli di disporrel’accertamento della proprietà del fabbricato in suo favore ovvero, insubordine, di ordinare la condanna degli enti convenuti al pagamentodel valore del fondo sul quale insiste il fabbricato.All’esito dell’istruttoria volta a determinare il valore del fondo, ilTribunale rigettava le domande dell’attrice, affermando che attraversola confisca si era costituita una proprietà superficiaria a favore delloNumero registro generale 14617/2021Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 10320/2026Data pubblicazione 20/04/2026Stato, ex art. 952, comma 2, c.c. Poneva, quindi, a carico della stessale spese della CTU.La suddetta pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] innanzi allaCorte d’Appello di Napoli che, con sentenza n. 3921/2020, rigettava ilgravame, sostenendo quanto segue (per quanto ancora qui diinteresse):- a seguito di provvedimento ablatorio si verifica l’acquisto delpieno diritto di proprietà in capo allo Stato, non una proprietàsuperficiaria, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primecure;- la domanda di restituzione appare generica e sprovvista di prova;- riguardo alla domanda di risarcimento del danno, essa varigettata attesa la mancanza di un danno ingiusto a fronte di unacondotta lecita dello Stato.La sentenza in epigrafe è stata impugnata per la cassazione daMaria Puca, e il ricorso affidato a quattro motivi.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Demanio eil Comune di Sant’Antimo non hanno svolto difese.All’esito della camera di consiglio del 18.02.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanzaRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 c.p.c., 651 c.p.p. e ss. e 952 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3) c.p.c. Sostiene la ricorrente che ha errato la Corted’Appello per non aver tenuto conto del giudicato penale che, nelridurre l’estensione della confisca, ha ordinato la restituzione dell’interofondo alla odierna ricorrente. Nonostante l’esistenza di tale giudicatola Corte d’appello civile di Napoli ha riconosciuto alla P.A. la proprietàdel suolo su cui insiste il fabbricato. Quindi, nel riconoscere in capo alloNumero registro generale 14617/2021Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 10320/2026Data pubblicazione 20/04/2026Stato la piena proprietà del fabbricato in oggetto compreso il suolosottostante, piuttosto che una proprietà superficiaria come rilevato dalGiudice di primo grado, la Corte d’appello sarebbe incorsa nellaviolazione dell’art. 952 c.c., nonché dell’articolo 112 c.p.c. in assenzadi una specifica domanda dell’appellante al riguardo. Pertanto, ilsecondo giudice ha fatto ricadere gli effetti della confisca penale anchesui beni di proprietà della Puca, soggetto totalmente estraneo allein contrasto con il giudicato penale che aveva disposto la restituzionedel fondo limitando la confisca al solo fabbricato, tanto in violazionedell’articolo 651 c.p.p.1.1. Il primo motivo si rivela inammissibile, perché carente diriferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effettidell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8247del 27.03.2024; Cass . Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017,Rv. 645361 - 01).La Corte d’Appello, nell’affermare che allo Stato spetta il diritto diproprietà sul “bene” e non solo un diritto di superficie, si riferisce alsolo fabbricato e non anche al fondo sul quale esso insiste e del qualeè stata disposta la restituzione con decreto penale passato in giudicato.Tanto si deduce con chiarezza da quanto affermato alla pag. 5 dellasentenza impugnata, righi 15-17, ove si legge: « […] appare subitoevidente l’esistenza di valutazioni differenti poste a base dellaconferma del provvedimento di confisca limitatamente al fabbricato enon anche riguardo al suolo»; e da quanto affermato alla pag. 7, righi4-6, ove si legge: « […] diversamente da quanto sostenuto sul puntodal giudice di prime cure, lo Stato vanta sul fabbricato confiscato alCerchia il pieno diritto di proprietà, e non più il limitato diritto disuperficie».Numero registro generale 14617/2021Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 10320/2026Data pubblicazione 20/04/2026Pertanto, non può ritenersi non rispettato il giudicato penale, nésussiste alcuna violazione dell’art. 651 c.p.p.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2043 c.c., 832 c.c. e 42 Cost., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c. Sostiene la ricorrente che avrebbe errato la Corted’Appello per aver ritenuto non formulata una specifica domanda inordine alle varie possibilità di restituzione del fondo alla odiernaricorrente, né che quest’ultima avesse allegato la descrizionedell’immobile, ritenendo che la CTU svolta in primo grado avessedeterminato il valore di mercato del terreno nella sua interezza, e nonnella parte astrattamente restituibile. L’odierna ricorrente espone diavere chiesto in sede di appello il recepimento degli effetti del giudicatopenale, domandando quantomeno il pagamento del solo valore delfondo gravato dal peso, prospettandosi esso come unico rimediogiuridicamente esperibile. La Corte avrebbe, dunque, male interpretatola doglianza, riferendola alla perdita della proprietà del fabbricatopiuttosto che alla non disponibilità del fondo.La ricorrente lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento delrisarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da parte della Corte, esclusosul presupposto che mancherebbe nel caso di specie un danno injure.Il diritto di proprietà della stessa sul fondo è stato, così, ingiustamentecompresso e limitato dall’occupazione del terreno da parte dello Stato,considerando che il fondo è di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e non del coniugedi lei.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedella statuizione del decreto n. 138/1997 della Corte di Appello penaledi Napoli e dell’art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn.3) e 5) c.p.c. Censura la ricorrente l’errore commesso dalla Corteterritoriale nella parte della sentenza in cui non ha dato rilievo, ai finiNumero registro generale 14617/2021Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 10320/2026Data pubblicazione 20/04/2026della rilevazione di un danno ingiusto ex art. 2043 c.c., alla mancatarestituzione del fondo alla proprietaria, odierna ricorrente,soffermandosi soltanto sulla legittimità dell’apprensione da parte delloStato a seguito del provvedimento di confisca.4. Il secondo e terzo motivo possono essere trattaticongiuntamente per la loro stretta connessione logica, e sono infondati.Non può essere assicurata al caso che ci occupa tutela dominicaleex artt. 832, 2043 e 2058, in quanto non sussiste l’ipotesi dioccupazione-detenzione illegittima del terreno da parte dello Stato(Sez. 2, Ordinanza n. 4805 del 24/02/2025, Rv. 674019 - 01).In assenza di atto illecito da parte dello Stato, come ben spiegatodalla Corte territoriale (p. 9, punto 9), la responsabilità risarcitoria delloStato per atto lecito dannoso è stata categoricamente esclusa daquesta Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 30981 del 03/12/2024, Rv. 673013- 01): «Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non èconfigurabile, in assenza di una condotta non colposa o, comunque,non illecita, una responsabilità risarcitoria da atto lecito a caricodell'agente, poiché l'illiceità della condotta, sotto il profilo tantooggettivo quanto soggettivo, costituisce il necessario presupposto diqualsivoglia affermazione di responsabilità risarcitoria. (Nella specie, laS.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale - cheaveva condannato un'amministrazione comunale al risarcimento deldanno da contrazione del reddito di un esercizio commerciale,conseguente ad una condotta ritenuta non colposa - per aver accoltouna pretesa giuridicamente impossibile)».Né contrasta con quanto esposto il precedente di questa Corte(Sez. 2, n. 25292 del 16/12/2015), avente ad oggetto una domanda diindennizzo formulata da un condòmino nei confronti del condominio, afronte del pregiudizio patito dal primo alla propria proprietà privata inNumero registro generale 14617/2021Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 10320/2026Data pubblicazione 20/04/2026conseguenza di lavori di consolidamento del fabbricato condominialeche il condominio dovette necessariamente eseguire, in esecuzione diun provvedimento della pubblica autorità. Con la suddetta decisionequesta Corte non ha affermato che «qualunque» fatto non illecito e noncolposo, pregiudizievole per i terzi, possa astrattamente giustificareuna domanda di «indennizzo», e non già di «risarcimento» come nelcaso che ci occupa; bensì, ha affermato un principio riconducibile almodello indennitario della responsabilità da atto lecito dannosocircoscritto ad una logica di bilanciamento tra opposti interessinell’ambito della protezione della proprietà privata (ex art. 42 Cost. eart. 1 del [OSCURATO:PERSONA] alla Convenzione Europea per lasalvaguardia dei diritti dell’Uomo). Principio evidentemente nonapplicabile al caso concreto, in cui la coesistenza dei due dirittiproprietari (quello dello Stato sul fabbricato, e quello della ricorrentesul terreno sul quale il fabbricato insiste) è insorta a seguito di confiscapenale disposta ai sensi dell’art. 2-ter legge n. 575 del 1965 il cui scoponon è quello di fare acquistare il bene allo Stato, pur trasferendonecontestualmente le facoltà privatistiche tipiche del dominio esclusivo,bensì quello di sottrarre il bene frutto dell’attività illecita alladisponibilità dell’autore del reato. Sì che l’interesse puramenteprivatistico della ricorrente, soggetto terzo danneggiato dall’acquisto atitolo originario dello Stato, appare sacrificabile, con riferimento allatutela risarcitoria oggetto del ricorso, all’interesse pubblico sotteso alprovvedimento di confisca.5. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c. Con tale motivo, formulato in subordine, la ricorrente sostieneche la Corte ha errato nel ritenere non quantificata l’indennità dioccupazione per la parte di suolo residuato in capo alla odiernaNumero registro generale 14617/2021Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 10320/2026Data pubblicazione 20/04/2026ricorrente. Il giudice di secondo grado si è limitato a valutare lalegittimità dell’occupazione da parte dello stato senza esaminare laconsistenza del residuo, né disporre una CTU integrativa perdeterminare il valore del bene. La Corte avrebbe dovuto procedere intal senso, in quanto già nel corso del giudizio di primo grado erano statiacquisiti tutti gli elementi di fatto finalizzati all’individuazionedell’esatta consistenza del fondo, in particolare era stata già dispostaCTU relativamente al fabbricato. Il mancato utilizzo di tali strumenti hacomportato una violazione del diritto di difesa ex art. 111 Cost. e delcorretto esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice ai sensidell’art. 345 c.p.c., in quanto la Corte non ha consentito di trasformarela domanda generica in una richiesta concreta e quantificabile relativaal fondo residuo.5.1. Avendo il Collegio rigettato il secondo e terzo motivo, il quartova dichiarato assorbito.6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Non si procede alla determinazione delle spese del presentegiudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 14617/2021Numero sezionale 395/2026Numero di raccolta generale 10320/2026Data pubblicazione 20/04/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 18 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Mocci