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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 1957

Cassazione n. 13187/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/1957 avverso il provvedimento del 18/11/2020 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla revoca della confisca di prevenzione di una serie di beni immobili, mobili registrati e partecipazioni societarie, a lui intestati o comunque riferibili.

La revoca era stata domandata sul presupposto della sopravvenuta pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 16 d.

Igs. n. 159 del 2011, nella parte in cui esso stabilisce che detta misura di prevenzione patrimoniale si applichi anche ai soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. cit. («coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»).

Secondo il Tribunale, Perozzi era stato ritenuto socialmente pericoloso perché rientrante, in via assorbente, nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. cit. (ricomprendente «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»), e pertanto la decisione del giudice delle leggi non era utilmente invocabile nel caso di specie.

2. L'interessato, con il ministero del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

In esso si denuncia violazione di legge, sull'assunto che il decreto applicativo della confisca di prevenzione fosse stato adottato sulla base di considerazioni richiamanti, in via cumulativa, entrambe le fattispecie sopra richiamate, sicché andava necessariamente verificato se esso conservasse una sua coerenza, logica e fattuale, nel contesto normativo residuato all'intervento della Corte costituzionale.

3. Ciò posto, osserva il Collegio che il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca, che si assuma fondato, in via esclusiva o concorrente, sulla pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del medesimo d.lgs., da proporsi dinanzi alla Corte di appello del distretto individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., e non, invece, quello dell'incidente di esecuzione (Sez.

U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474-01).

La relativa incompetenza è di tipo funzionale, e come tale risulta rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado (Sez. 1 n. 34027 del 01/10/2020, Falaschi, Rv. 279997-01).

4. Si impongono, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia, territorialmente competente in base al menzionato art. 11 del codice di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia, competente per il giudizio di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011.

Così deciso il 03/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/1957 avverso il provvedimento del 18/11/2020 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla revoca della confisca di prevenzione di una serie di beni immobili, mobili registrati e partecipazioni societarie, a lui intestati o comunque riferibili. La revoca era stata domandata sul presupposto della sopravvenuta pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 16 d. Igs. n. 159 del 2011, nella parte in cui esso stabilisce che detta misura di prevenzione patrimoniale si applichi anche ai soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. cit. («coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»). Secondo il Tribunale, Perozzi era stato ritenuto socialmente pericoloso perché rientrante, in via assorbente, nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. cit. (ricomprendente «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»), e pertanto la decisione del giudice delle leggi non era utilmente invocabile nel caso di specie. 2. L'interessato, con il ministero del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. In esso si denuncia violazione di legge, sull'assunto che il decreto applicativo della confisca di prevenzione fosse stato adottato sulla base di considerazioni richiamanti, in via cumulativa, entrambe le fattispecie sopra richiamate, sicché andava necessariamente verificato se esso conservasse una sua coerenza, logica e fattuale, nel contesto normativo residuato all'intervento della Corte costituzionale. 3. Ciò posto, osserva il Collegio che il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca, che si assuma fondato, in via esclusiva o concorrente, sulla pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del medesimo d.lgs., da proporsi dinanzi alla Corte di appello del distretto individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., e non, invece, quello dell'incidente di esecuzione (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474-01). La relativa incompetenza è di tipo funzionale, e come tale risulta rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado (Sez. 1 n. 34027 del 01/10/2020, Falaschi, Rv. 279997-01). 4. Si impongono, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia, territorialmente competente in base al menzionato art. 11 del codice di rito. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia, competente per il giudizio di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011. Così deciso il 03/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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