CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19293/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro- controricorrente[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, sedente in Zumikon([OSCURATO:PERSONA]), con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] (già Hansard EuropeLimited), in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente inDublino (Irlanda), con avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, sedente in Bergamo,con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 18494/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 19293/2026Data pubblicazione 11/06/2026Avverso la sentenza n. 138/24 resa dalla Corte d’appello di Ancona,depositata in data 22 gennaio 2024.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventunoaprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nnel 2012 [OSCURATO:PERSONA] stipulava con [OSCURATO:PERSONA] DesignedActivity Company (Hansard) tramite [OSCURATO:SOCIETA]., ora denominataHealth Italia [OSCURATO:SOCIETA]. (Health) un contratto denominato “[OSCURATO:PERSONA] BondPlus”, dietro il versamento di € 25 mila. Il 15 luglio 2015 la Hansardcomunicava la perdita dell’intera somma, ed allora il contraente avrebbescoperto che il contratto suddetto costituiva una polizza “unit linked”. Ingiudizio veniva chiamata anche [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di Health.Lo stesso, dunque, proponeva ricorso ex 702-bis c.p.c. contro [OSCURATO:PERSONA] dichiararsi: a) la nullità per mancata sottoscrizione delcontratto quadro; b) la nullità per mancata previsione del diritto direcesso; c) la risoluzione ex 1453 c.c. per violazione degli obblighiinformativi precontrattuali.Health Italia si costituiva eccependo di non avere avuto alcun ruolo nellaintermediazione della polizza; dedusse che la polizza era stata “venduta”da tale [OSCURATO:PERSONA], operante per conto dell’intermediario A1 Lifes.p.a.; che rispetto alla domanda di risoluzione unico legittimato passivoera l’assicuratore ([OSCURATO:PERSONA]). Chiedeva perciò il rigetto delladomanda e comunque chiamò in causa [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA],indicandoli quali soggetti passivamente legittimati ma senza formularedomande nei loro confronti.[OSCURATO:SOCIETA] ed Hansard si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.Hansard a sua volta chiamava in causa Novium AG, indicandola qualegestore del premio versato dall’assicurato e chiedendone la condannadiretta in favore dell’attore o, in subordine, a manlevare la Hansard incaso di soccombenza.Numero registro generale 18494/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 19293/2026Data pubblicazione 11/06/2026Anche Novium si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.Il Tribunale di Macerata con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. 27.10.2020,dichiarata la nullità del contratto sia ex art. 23 TUF, sia per mancataprevisione del diritto di recesso, riteneva violato dall’intermediariol’obbligo di esaustiva informazione precontrattuale. Per tali ragioniaccoglieva la domanda e condannava alla restituzione [OSCURATO:SOCIETA] e HealthItalia, quest’ultima in particolare avendo sottoscritto e intermediato lastipulazione quale mandante della prima.2. La Corte territoriale, per quanto qui di interesse adìta con impugnazioneprincipale da Health, e con impugnazione incidentale da [OSCURATO:SOCIETA] e daHansard, respingeva il gravame principale, ed accoglieva quello di A1 Lifes.p.a. e di Hansard.La Corte dorica infatti riteneva: a) la natura di prodotto finanziario dellapolizza in oggetto, atteso che il rischio era tutto concentratosull’assicurato; b) l’applicabilità dell’art. 23 TUF a tale tipologiacontrattuale, atteso il richiamo contenuto nell’art. 25-bis TUF nel testoratione temporis applicabile, a prescindere dal canale distributivo cui sifosse fatto ricorso ; c) l’imputabilità delle violazioni proprio ad Health peruna serie di indici documentali e in ogni caso virtù del principio dell’apparenza; d) che nessun rimprovero poteva muoversi al Cotogno, ilquale non aveva tenuto un comportamento anomalo; e) che il fondamentonell’obbligo restitutorio andrebbe ricercato nel disposto dell’art. 1338 cod.civ.; f) che la quantificazione dell’importo è legata alla nullità del rapporto.Ricorre quindi la Health in cassazione con sette motivi, mentre le altreparti resistono a mezzo di distinti controricorsi.Da ultimo la ricorrente, Hansard e Cotogno hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente rileva la Corte essere ininfluente, ai fini dell’esame nelmerito del ricorso proposto dalla Health Italia, la circostanza che la stessaNumero registro generale 18494/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 19293/2026Data pubblicazione 11/06/2026(come dichiarato a p. 11, ultimo capoverso, del ricorso) abbia impugnatola sentenza d’appello per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c..Infatti la contemporanea pendenza, avverso la stessa sentenza d’appello,sia dell’impugnazione per revocazione che del ricorso per cassazione, nonimpedisce la decisione di quest’ultima impugnazione, a meno che ladomanda di revocazione non fosse decisa prima che la Cassazione sipronunci: in tal caso, infatti, il ricorso per cassazione diverrebbeinammissibile per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiscel'oggetto (ex multis, Cass. Sez. 5, 06/05/2025, n. 11836, Rv. 675033 -01; Cass. Sez. 1, 04/10/2023, n. 27946, Rv. 669160 - 02). Ma nel caso dispecie nessuna delle parti a ciò interessate dà conto della conclusionedell’impugnazione per revocazione.1.1. Ancora in via preliminare, rileva la Corte che la Health Italia, nellapropria memoria, abbia dichiarato essere mutata la ragione sociale dellacontroricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. in “[OSCURATO:SOCIETA].”, oggi in liquidazione:poiché tuttavia nulla ha dichiarato al riguardo la [OSCURATO:SOCIETA] (che non hadepositato memoria), la presente sentenza sarà intestate e pronunciatanei confronti della suddetta [OSCURATO:SOCIETA]., ferma restando ovviamente lasua opponibilità ad eventuali successori od aventi causa ex art. 110 o, nelcaso, 111 c.p.c..2. Con il primo mezzo si denuncia violazione degli artt. 1393, 1396 e1398, cod. civ., per assunta erronea applicazione del principiodell’apparenza.La Corte territoriale, infatti, avrebbe errato nel ritenere essersi creataun’apparenza tale da comportare la tutela dell’affidamento del Cotognonell’(apparente) rappresentanza in capo alla Health (allora A1Broker)dell’impresa assicuratrice (Hansard), anziché riferire il rapporto conA1Life, facendo difetto tanto la buona fede del Cotogno stesso quanto lacolpevole creazione dell’apparenza da parte di essa Health.Numero registro generale 18494/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 19293/2026Data pubblicazione 11/06/20262.1. Va osservato che la Corte territoriale ha stabilito che l’attività diintermediazione e di consulenza debba essere imputata in via esclusiva adHealth sulla base di due distinte rationes decidendi: 1) in quanto talesocietà (nella allora denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]) era indicata all’internodel contratto come soggetto sottoscrittore dello stesso in qualità diintermediario, e quale intermediario era indicata nella corrispondenza colCotogno dalla compagnia assicuratrice; 2) in quanto comunque si eraformato in capo al Cotogno un ragionevole affidamento circa la suddettaveste della Health, ricorrendo tutti i presupposti, in base ad unaricognizione in fatto svolta dal giudice sulla base delle prove acquisite, inispecie fondata sul possesso dei timbri della Health da parte dell’agentedella [OSCURATO:SOCIETA], che la giurisprudenza di questa Corte richiede perindividuare siffatta ipotesi di apparenza del diritto (Cass. n. 18519/18;Cass. n. 18191/07).Orbene, col motivo in esame la ricorrente sottopone a censura solo laseconda di tale rationes decidendi, peraltro riproponendo solo un riesamedelle risultanze probatorie valutate dal giudice del merito, tralasciandocompletamente la prima ratio, di per sé sufficiente a sorreggere sul puntola decisione. Tanto determina allora l’inammissibilità del motivo, poichécome noto l’impugnazione deve riguardare tutte le rationes decidendiaffinché non si formi il giudicato su quelle eventualmente non impugnate,con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse (tramoltissime: Cass. 13880/2020).In ogni caso deve osservarsi che questa Corte ha affermato comel’intermediario debba in ogni caso rispondere dell’operato dei propriincaricati (Cass. n. 5911/26, § 24, alla cui motivazione si può qui rinviareex art. 118 disp. att. c.p.c.), nella specie [OSCURATO:SOCIETA]., il cui agente,come sopra precisato, era munito dei timbri della Health.3. Col secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1882 cod. civ. e 2, d.lgs. n. 209/2005.Numero registro generale 18494/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 19293/2026Data pubblicazione 11/06/2026A parere della ricorrente erroneamente la Corte territoriale avrebbequalificato la polizza “unit linked” come prodotto finanziario anziché comepolizza assicurativa.3.1. Va in proposito ricordato che questa Corte, dopo aver chiarito che lasemplice intitolazione “unit linked” non è utile ad una corretta ed univocaqualificazione del rapporto, dovendosi invece far capo ai diversi assetticontenuti nelle varie e concrete tipologie contrattuali, ha stabilito che seun contratto, formalmente qualificato “assicurazione sulla vita”, preveda lapossibilità che, nel caso di morte del portatore di rischio, il beneficiariopossa non ottenere alcun indennizzo in ragione dell’andamento dei valorimobiliari in cui è stato investito il premio, deve escludersi che ci si trovi alcospetto d’un contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Sez. 3,Ordinanza n. 2922 del 31.1.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 22961 del27.7.2023; Cass. n. 21022/24).Ancora, è stato anche stabilito che il rischio demografico ha perpresupposto la parametrazione dell’indennizzo alle tavole di mortalità inbase all’età del portatore di rischio, e per effetto la previsione d’unindennizzo che abbia una reale utilità per l’assicurato nel caso di morteante tempus. Ha una reale utilità l’indennizzo che rappresenti per ilbeneficiario un vantaggio apprezzabile, e tale non è quello che consistanella mera restituzione dei premi versati; oppure nella mera restituzionedel controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito (ancoraCass. n. 21022/24).Nella specie proprio questo era stabilito espressamente nel contratto,come accertato in fatto dal giudice del merito (si vedano in particolare leclausole citate a pag. 7 della sentenza art. 1.1., in cui significativamente silegge “La società non garantisce alcuna restituzione o rimborso dei premiinvestiti al momento dell’evento assicurato o del riscatto o del recesso”, e7.2. “…al verificarsi dell’evento assicurato la società pagherò un capitale al101 % del valore degli attivi che rappresentano la lineaNumero registro generale 18494/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 19293/2026Data pubblicazione 11/06/2026d’investimento…Se…l’assicurato ha più di 75 anni…pagherà un capitalepari al 101 % del valore di riscatto della polizza”).Si deduce altresì, col motivo in esame, che in ogni caso dell’eventualeinvalidità del contratto dovrebbe rispondere solo la compagniaassicuratrice e non certo l’intermediario.In proposito deve osservarsi che nel testo ratione temporis applicabile allafattispecie dell’art. 25-bis TUF, è previsto che per la sottoscrizione e ilcollocamento di prodotti finanziari emessi anche da imprese assicuratrici,si applichino gli artt. 21 e 23 dello stesso testo unico.Poiché gli obblighi di diligenza degli intermediari sono stabiliti dall’art. 21,appare evidente la responsabilità anche di questi circa le conseguenzedell’invalidità delle polizze che, come visto sopra, costituiscono in realtàprodotti finanziari.Neppure la specificazione contenuta al secondo comma dell’art. 25-bis,secondo cui “la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese diassicurazione i poteri di vigilanza regolamentare”, vale ad escludere inqualche modo gli intermediari assicurativi dagli obblighi dell’art. 21, inquanto il comma 1 dell’art. 25-bis, norma introdotta al fine di tutelare irisparmiatori, ha inteso sottoporre agli obblighi di cui all’art. 21 i soggetticoinvolti nella fase del collocamento e della sottoscrizione, senza operaredistinzioni, mentre il comma 2 attiene alla regolamentazione delle potestàdi vigilanza conferite alla CONSOB.4. Col terzo mezzo si deduce l’errata estensione degli obblighi previsti dalTUF anche agli intermediari assicurativi.4.1. Le considerazioni appena svolte vanno ripetute a proposito del motivoin esame, senza trascurarsi che gli obblighi informativi sono comunqueimposti da disposizioni di carattere generale in materia contrattuale, ed inparticolare dagli artt. 1175 e 1375, cod. civ., norme evidentementeapplicabili anche ai rapporti instaurati dall’intermediatore finanziario(Cass. 34927/25).Numero registro generale 18494/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 19293/2026Data pubblicazione 11/06/20265. Col quarto mezzo si deduce violazione dell’art. 23 TUF, assumendosil’erronea estensione della nullità per omessa sottoscrizione del contrattoquadro anche all’ipotesi della polizza conclusa per iscritto. Il contrattoquadro, infatti, non avrebbe ragion d’essere nel caso di sottoscrizione diuna polizza finanziaria a premio unico, in quanto il contratto si esaurirebbenel momento della sottoscrizione.5.1. Il motivo è destituito di fondamento, dal momento che, come giàsopra indicato, espressamente l’art. 25-bis TUF prevede l’applicabilitàanche ai prodotti finanziari sottoscritti e collocati da imprese assicuratricidel disposto di cui all’art. 23 TUF.Orbene, tale disposizione prevede che i contratti relativi ai servizi diinvestimento, c.d. contratto quadro, pertanto regolanti i rapporti fral’intermediario e l’investitore, debbano essere redatti per iscritto e indifetto il contratto è nullo.Non si prevede dunque alcuna specifica esenzione per il caso della polizzain esame.Né sussiste alcuna incompatibilità logica o giuridica fra la forma scritta deicontratti relativi ai singoli investimenti finanziari, come nella specie lapolizza “unit linked”, e la necessità della forma scritta e della stessaprevisione di un contratto quadro, visto che i due rapporti, intervenuti condiversi soggetti, hanno un differente contenuto, il primo in particolaredovendo contenere la concreta disciplina anche dei doveri e degli obblighiprevisti dal precedente art. 21.A nulla poi vale la considerazione per cui la polizza, per sua natura,costituisca uno strumento a premio unico, perché la previsione normativa,peraltro, si ripete, senza distinzione in caso di collocazione di prodottid’investimento, non ha né può avere riguardo alla regolamentazione delsingolo rapporto relativo al prodotto, ma a quello con l’intermediario e adeventuali successivi investimenti con le stesse od altre tipologie diprodotti.Numero registro generale 18494/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 19293/2026Data pubblicazione 11/06/2026In definitiva, proprio l’inserimento dell’art. 25-bis e della lett. w -bisall’art. 1, TUF, dimostrano la totale soggezione di tutti i prodotti finanziari,anche emessi da compagnie assicuratrici, alla disciplina del ridetto testounico (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 15220/25, pag. 7).In ogni caso, la sentenza d’appello ha anche accertato in fatto, indicandoloimplicitamente, che le dovute informazioni precontrattuali non furonofornite all’investitore da parte dell’intermediario, laddove ha statuito che“egli deve acquisire preliminarmente le informazioni necessarie sullasituazione finanziaria del cliente per poter poi adeguare ad essa la suaoperatività”, e nella specie la mancata stipula del contratto diinvestimento ha acquisito proprio tale significato.La violazione degli obblighi informativi ha quindi determinatocoerentemente la condanna al risarcimento del danno: con la conseguenzache, anche a volere supporre la superfluità della stipula d’un contrattoquadro, in ogni caso la pronuncia di condanna poggia su questa ulterioreratio decidendi, che per quanto si dirà resiste alle censure mosse dallasocietà ricorrente.5. Col quinto mezzo si deduce violazione dell’art. 1338 cod. civ., laddovela Corte dorica ha individuato in capo alla parte ricorrente unaresponsabilità di natura precontrattuale, in particolare ricostruita sullabase della violazione dei doveri informativi stabiliti dall’art. 21 TUF.Ad avviso della ricorrente, poiché nella specie semmai ricorrerebbeun’ipotesi di nullità per violazione di norma di legge (l’art. 23 appunto)dovendo le norme essere note per presunzione assoluta alla generalità deicittadini, non vi sarebbe alcuno spazio per configurare la richiamataresponsabilità.5.1. In proposito va osservato che, anche in tema di intermediazionefinanziaria, se vi è stato inadempimento di doveri che precedono la stipuladel contratto, ma quell’inadempimento non ha avuto per effetto anche laviolazione di obblighi contrattuali, chi è venuto meno a quei doveri restaNumero registro generale 18494/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 19293/2026Data pubblicazione 11/06/2026esposto alla domanda di risarcimento del danno causato alla controparte,ma non alla domanda di risoluzione contrattuale; se vi è statoinadempimento soltanto di obblighi scaturenti dal contratto, il contraentefedele potrà domandare la risoluzione del contratto, ma non invocare laresponsabilità precontrattuale della controparte.Nella specie sia il primo che il secondo giudice hanno accertato in facto la“violazione di tutti gli obblighi accessori” informativi a caricodell’intermediario (così l’ordinanza di primo grado, non riformata sulpunto, ma v. anche p. 15 della sentenza d’appello), e dunque unacondotta colposa la quale, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite diquesta Corte, è fonte di responsabilità precontrattuale ed ha per effettol’obbligo di risarcire il danno (Cass. Sez. Un. 19/12/2007, n. 26724; nellostesso senso Cass. Sez. 1, 23/05/2017, n. 12937; Cass. Sez. 3,31/05/2021, n. 15099).La sentenza impugnata va, dunque, anche sul punto confermata,correggendosene la motivazione nei termini sopra indicati.6. Col sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 1223 cod. civ., inquanto la Corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere un danno di €25 mila, pari al valore dell’investimento, quando invece in virtù dell’art.1338 cod. civ., il danno andava quantificato in termini di interessenegativo, non provato né allegato dal Cotogno.6.1. Il risarcimento del danno per lesione dell’interesse negativo deveporre il danneggiato nella condizione in cui lo stesso si sarebbe trovatoove non avesse stipulato il contratto. Orbene in tal caso il risarcimentonon può che coincidere, appunto, con l’esborso del premio che l’assicuratoavrebbe evitato, e pertanto la condanna risarcitoria disposta apparecorretta.7. Col settimo motivo si deduce violazione dell’art. 1227 cod. civ. inquanto la Corte territoriale non ha rilevato l’eccepito concorso di colpadell’investitore nulla motivando sul punto.Numero registro generale 18494/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 19293/2026Data pubblicazione 11/06/20267.1. Il motivo è destituito di fondamento.Anzitutto la Corte distrettuale ha invece richiamato come lacorresponsabilità dell’investitore può aversi nell’ipotesi in cui lo stessoabbia tenuto un comportamento anomalo, e in ciò ha giustamenterichiamato la giurisprudenza di questa Corte.Era, allora, onere dell’eccipiente (odierna ricorrente) allegare i fatti chesiffatta anomalìa poteva configurare, di cui non v’è alcuna indicazione nelricorso, mentre di certo non era tenuta la Corte territoriale a replicare agliTantomeno, può trovare considerazione l’osservazione secondo cui laresponsabilità dell’investitore per non aver cercato di recuperare la sommadalla compagnia: a fronte della corresponsabilità solidale di intermediarioe della compagnia, l’investitore non ha alcun vincolo nell’agire control’uno, l’altro od entrambi.8. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo allaricorrente soccombente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 3.082ciascuno in favore di [OSCURATO:PERSONA] e diA1 [OSCURATO:SOCIETA]., oltre I.V.A. se dovuta, cassa avvocati e spese generali nellamisura del 15% dell’onorario, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parteNumero registro generale 18494/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 19293/2026Data pubblicazione 11/06/2026della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il ventun aprile 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])