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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 06139/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto, giustificando con adeguata motivazione la determinazione della pena per il reato ex artt. 337 ( per la violenza della condotta, i plurimi, gravi e anche specifici precedenti penali), e il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi di valutazione favorevoli (l'imputato ammise soltanto quel che della sua condotta difficilmente avrebbe potuto negare); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto, giustificando con adeguata motivazione la determinazione della pena per il reato ex artt. 337 ( per la violenza della condotta, i plurimi, gravi e anche specifici precedenti penali), e il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi di valutazione favorevoli (l'imputato ammise soltanto quel che della sua condotta difficilmente avrebbe potuto negare); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore
Sentenza Cassazione n. 06139/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris