CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10989/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CERIGNOLA avverso la sentenza in data 10/10/2024 del G.U.P. del [OSCURATO:PERSONA]- GIA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impu- gna la sentenza in data 10/10/2024 del G.u.p. del Tribunale di Foggia pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..; 1.2. Vizio di omessa motivazione. Ab"." 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibili alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ri- corso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01). Quanto alla denuncia di omessa motivazione -a parte l'eminente genericità della censura- va ricordato che tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispo- sitivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, così che, a loro riguardo, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affer- mazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo in- tervenuto fra le parti. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.