CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 marzo 2025
Cassazione n. 34332/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Cina avverso l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Cagliari, sezione per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si è celebratocon contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria scritta di replica alle conclusioni del Procuratore Generale con allegazioni documentali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame, ha confermatoil decreto emesso in data 29/03/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari con il quale: -era stato convalidato il sequestro preventivo in via d’urgenza delle somme di euro 48.095,00 e 52.275,00,eseguito di iniziativa in data 22/03/2025 da ufficiali di polizia giudiziaria della Agenzia delle Dogane di Livorno e dalla Guardia di Finanza nell’ambito del procedimento n.1918/2025 R.N.R. instaurato presso la Procura della Repubblica di Livorno; - era stato contestualmente disposto il s equestro preventivo delle somme medesime nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], somme che erano state ritrovate, occultate in vario modo, in parte presso la sede della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e per altra parte presso l’abitazione degli indagati;in particolare, per quanto qui rileva, erano rinvenuti euro 11.150,00 nella camera da letto occupata dall’odierno ricorrente e dalla moglie. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo interessato, articolando sei motivi che qui si illustrano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen. per assenza, nella richiesta di convalida formulata dal Pubblico Ministero e nel decreto di sequestro preventivo, di un capo di incolpazione provvisoria elevato a carico degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] essendo richiamata la sola rubrica della norma che si assume violata (art. 648-bis cod. pen.), senza alcuna descrizione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di luogo, tempo ed azione e senza alcuna specificazione, neppure nella sua tipologia, del reato presupposto da cui deriverebbero, in tesi accusatoria, le somme sequestrate. Un capo di accusa in termini di riciclaggio è contenuto esclusivamente nei verbali di perquisizione e sequestro redatti dalla [OSCURATO:PERSONA] che non indicano, tuttavia, il reato presupposto. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen. e dell’art.648-bis cod. pen. In nessun atto di indagine è indicata la provenienza illecita del denaro sottoposto a vincolo cautelare, nonostante ciò il Tribunale del riesame ha affermato che la stessa èricavabile dalle modalità di occultamento dello stesso e dal fatto che le investigazioni hannodocumentato che gli indagati erano dediti a sistematici trasporti di somme in contanti dalla Sardegna alla Toscana. In tal modo il collegio della cautela ha integrato l’incolpazione cautelare pur non avendone il potere, senza comunque individuare la tipologia del reato presupposto e peraltro valorizzando, da un lato, un dato fattuale erroneo e cioè l’occultamento del denaro (che,invece, era semplicemente riposto e custodito nelle camere da letto degli indagati e dei terzi interessati) e, dall’altro, la condotta di trasporto di valuta che, di per sé, non è elemento idoneo ad integrare il riciclaggio, senza contare che il denaro rinvenuto non è stato trovato in auto mentre stava per essere trasportato, bensì all’interno di una abitazione e nella sede della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] ed era in parte nella disponibilità dei figli o dei genitori degli indagati, del tutto estranei alla vicenda. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 D.vo n. 74 del 2000. La ventilata ipotesi che il reato presupposto si identifichi in delitti tributari è del tutto erronea perché negli atti di indagine non vi è alcun accertamento dal quale ricavareche il denaro rinvenuto e sequestrato sia frutto di evasione fiscale commessa daimprenditori cinesi dai quali gli indagati l’avrebbero ricevuto. Di tali ipotetici reati non si conosce nulla: non è dato sapere quali siano gli autori degli stessi (mai identificati) e le modalità di realizzazione, non risulta accertata l’imposta evasa e neppure il superamento delle soglie di punibilità , necessario affinchél’evasione fiscale assuma rilevanza penale. 2.4.Con il quarto motivo si deduce la violazione delle norme inerenti il fumus commissi delictidel reato di riciclaggio con riguardo al rinvenimento delle somme trovate nella disponibilità dei genitori di [OSCURATO:PERSONA] e di quelle rinvenute all’interno della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA],riconducibile alla di lui madre, che era impresa reale ed operativa e che riscuoteva pagamenti in contanti. 2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. con riferimento al principio di proporzionalità a cui ogni misura cautelare reale deve soggiacere. Non risulta in alcun modo accertata l’entità dell’evasione fiscale asseritamente realizzata da ignoti imprenditori cinesi, sicchérisulta impossibile individuare la somma di denaro oggetto dell’illecito, il profitto conseguito dagli autori del reato presupposto e quello ottenuto dagli indagati in ragione della ipotizzata condotta riciclatoria, essendo solo quest’ultimo sottoponibile a sequestro. Rileva il ricorrente che, come richiesto dal Pubblico Ministero, il sequestro è stato disposto per equivalente a fini di confisca, e quindi avrebbe dovuto avere per oggetto una somma pari al quantumdel profitto conseguito dagli autori del reato di riciclaggio. Ove, invece, si voglia attribuire al disposto sequestro una finalità impeditiva, difetta comunque la prova del rapporto di pertinenzialità tra il denaro sequestrato ed il reato ascritto agli indagati. 2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. con riferimento alla sussistenza del periculum in morache il Tribunale delriesame ha ritenuto integrato semplicemente sulla considerazione che la cosa sequestrata si identifica in una ingente somma di denaro, per sua natura fungibile e, quindi, suscettibile di dispersione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 2. Non sono scrutinabili le doglianze diverse da quella prospettate nel quarto motivo atteso che l’odierno ricorrente, in quanto terzo interessato,estraneo al reato, non ha titolo per contestare il presupposto applicativo della cautela reale, dovendo limitarsi, in sede di merito e di legittimità, solo a provare la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene del quale chiede la restituzione e l'assenza di collegamento concorsuale nei reati ascritti all'indagato. Va richiamato, in tal senso l’orientamento maggioritariodella giurisprudenza di legittimità (che il C ollegio condivide e ribadisce) secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di ablazione non è legittimato a dolersi della oggettiva confiscabilità dello stesso per difetto del fumus commissi delicti in capo ai soggetti indagati , del periculum in morae del principio di proporzionalità della misura ( Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165; Sez.4, n. 4170 del 19/09/2024-dep. 2025, Pezzi, Rv. 287396; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439;Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700;Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Placenti,Rv. 276278, in motivazione; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarol i , Rv. 268070;Sez. 6 del 5 agosto 2016 n. 34704, Paolini, Sez. 6 del 12 maggio 2016 n. 21966, Gaetani, entrambe non massimate). Al riguardo è stato condivisibilmente affermato che il profilo della titolarità del bene sequestrato afferisce al profilo preliminare della legittimazione a proporre impugnazione e precede ogni eventuale ulteriore aspetto che il terzo, in tale qualità, può proporre, agendo per la restituzione di quanto sequestrato; si è ulteriormente argomentato che, in mancanza di prova dell'effettiva titolarità del bene, ove pure venisse accolto il ricorso del terzo nella parte avente ad oggetto i presupposti della misura, la conseguenza sarebbe la revoca della confisca con restituzione al soggetto ritenuto effettivotitolare del bene, sicché alcun risultato concretamente utile ne conseguirebbe per il terzo stesso; del resto, tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo, sicché, ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandumdel terzo in favore del destinatario della misura. Il collegio non ignora il diverso orientamento (Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Pezzi, Rv. 286335)con il quale si è affermato, invece, proprio in tema di sequestro preventivo, che il terzo intestatario del bene oggetto di ablazione è legittimato a contestare anche l'oggettiva confiscabilità del bene per difetto del fumus commissi delicti e del periculum in mora , ma ritiene di dovere ribadire l’indirizzo ermeneutico prevalente espresso, da tempo, dalla giurisprudenza di legittimità. Tale opzione interpretativa è, in primo luogo, conforme al fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire (e, segnatamente, la possibilità di intervenire nella procedura cautelare reale) precede logicamente ogni ulteriore interesse a rimuovere una situazione pregiudizievole derivante dal provvedimento impugnato e comporta che chi agisce debba innanzitutto essere titolare di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela (nella specie, l’effettiva titolarità o disponibilità di quanto sottoposto a sequestro); in secondo luogo, è coerente con il fatto che la contestazione del fumusdel reato è elemento che attiene alla sfera dell’indagato e che solo quest’ultimo può avere concreto interesse a far valere. Del resto, l’assunto volto ad escludere la possibilità di un intervento del terzo estraneo al reato finalizzato alla contestazione dei presupposti applicativi della misura,ma limitato a rivendicare esclusivamente la riconducibilità a sè stesso del bene oggetto del provvedimento ablatorio, trova conforto in fonti internazionali e del diritto unionaleche indicano proprio in tal senso il perimetro di interlocuzione a questi consentito in caso di provvedimenti giurisdizionali di natura ablatoria. L’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e l’art. 31 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione contengono entrambi il chiaro riferimento alla tutela dei “terzi in buona fede” che non possono essere pregiudicati dal sequestro e confisca di beni; gli artt. 22 e 27 della Convenzione del Consiglio di Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato contengono l’espressa enunciazione della possibilità per i “terzi” di “rivendicare i propri diritti” con “documenti che comprovino tale circostanza”. Quanto al diritto unionale, la recente Direttiva 2024/1260/UE del 24 aprile 2024 sulla confisca a cui gli stati membri dovranno dare attuazione entro il 23 novembre 2026 prevede che, proprio nell’ambito dell e statuizioni di confisca, ai reali proprietari dei beni, quali soggetti terzi rispetto all’autore della illecita accumulazione patrimoniale, deve essere assicurato il “diritto a rivendicare la proprietà del bene interessato”. Deve dunque concludersi che l’odierno ricorrente, in quanto terzo interessato, non poteva avanzare in sede di merito, e non può riproporre in sede di legittimità, profili di critica relativi alla sussistenza della concreta configurabilità del reato e al pericolo cautelareche sono stati dedotti con il primo, il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivodi ricorso, peraltro già scrutinati in senso reiettivo con separate ordinanze emesse in data odierna nei confronti deisoggetti indagati; l'ambito di intervento di [OSCURATO:PERSONA], come sopra delineato e perimetrato, restava -e resta - confinato all'affermazione dell'effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e alla dimostrazione dell'inesistenza di rapporti di collegamento con l'indagato qualificabili sostanzialmentein termini di concorso nel reato. 3. Il quarto motivo di ricorso, unico deducibile in quanto attinente alla titolarità di parte della somma sequestrata in capo a [OSCURATO:PERSONA], è del tutto generico. La domanda attraverso la quale il terzo rivendica la titolarità effettiva del bene deve essere accompagnato dalla specificazione degli elementi che fondano il suo diritto e che, in via diretta ed immediata, comprovano, appunto, la titolarità. Nel caso di specie, la difesa ricorrente ha apoditticamente sostenuto, sia in sede di riesame che di legittimità, che la somma di euro 11.150,00 era stata rinvenuta nella camera occupata da [OSCURATO:PERSONA] (estraneo al reato) e dalla moglie, senza allegare alcunchéin ordine alla riconducibilità della stessa alla sua sfera patrimoniale e senza, peraltro, confrontarsi con le argomentazioni de l Tribunale che ha fornito una più che ragionevole spiegazione della impossibilità ovvero inverosimiglianza di tale prospettazione. Il collegio della cautela, richiamando e valorizzando le risultanze investigative, ha escluso che il denaro sequestrato potesse ricondursi, anche solo in parte, ai familiari degli indagati affermando, invece, che esso dovesse riferirsi alla attività di riciclaggio di questi ultimi di cui è stato ravvisato il fumus. Al riguardo ha infatti evidenziato, che [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] coabitavano con l’odierno ricorrentee che le indagini svolte avevano consentito di accertare in capo alla coppia diverse condotte di trasporto di ingenti somme in contanti attuate con numerosi viaggi tra la Sardegna e la Toscana, tra cui quello effettuato il 15 novembre 2023 allorquando era stato sequestrato un quantitativo di euro 246.250,00 indicato, nell’immediatezza, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] come provento di evasione fiscale della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] (riferibile alla moglie dell’odierno ricorrente)e che proprio la sede di tale attività di impresa era risultata, dai servizi di osservazione, la base logistica delle operazioni di trasferimento di valuta. L’ordinanza impugnata ha inoltre posto in luce - quali ulteriori elementi oggettivi e logici che escludevano una diversa e lecita provenienza del denaro – la man canza di giustificazioni fornite in ordine alla presenza del denaro in contante sequestratoche, anziché depositato in un conto corrente bancarioo detenuto con forme che ne consentissero la tracciabilità, era custoditocon modalità anomale, significative della volontà di occultamento. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ri