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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 17995/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari del 5 giugno 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 3 aprile 2023, con la quale è stato condannato alla pena di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 2.666,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, con valutazione in fatto, ha osservato come il ricorrente avesse quantomeno per colpa ignorato l'età dell'acquirente, e ciò sulla base di una serie di indicatori concreti - il rapporto fiduciario con il ricorrente, all'interno della medesima comunità territoriale, le sembianze dell'acquirente (pp. 5 e 6 sentenza ricorsa) - della cui attitudine dimostrativa si chiede, in sostanza, una non consentita rivalutazione in fatto; posto che a tali fini deve ritenersi sufficiente che l'agente abbia ignorato per colpa l'età del soggetto passivo ovvero abbia escluso la minore età dello stesso per errore determinato da colpa; considerato, infatti, che secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della attribuibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inerente alla consegna dello stupefacente a persone di minore età, è necessario accertare, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez. 4, n. 1351 del 28/11/2019, dep. 2020, Damisaha, Rv. 277954 - 01; Sez. 6, n. 41306 del 09/07/2010, A., Rv. 248793 - 01; Sez. 6, n. 20663 del 29/01/2008, Cassoni, Rv. 240058 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il C nsle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari del 5 giugno 2024, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 3 aprile 2023, con la quale è stato condannato alla pena di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 2.666,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata esclusione della aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, con valutazione in fatto, ha osservato come il ricorrente avesse quantomeno per colpa ignorato l'età dell'acquirente, e ciò sulla base di una serie di indicatori concreti - il rapporto fiduciario con il ricorrente, all'interno della medesima comunità territoriale, le sembianze dell'acquirente (pp. 5 e 6 sentenza ricorsa) - della cui attitudine dimostrativa si chiede, in sostanza, una non consentita rivalutazione in fatto; posto che a tali fini deve ritenersi sufficiente che l'agente abbia ignorato per colpa l'età del soggetto passivo ovvero abbia escluso la minore età dello stesso per errore determinato da colpa; considerato, infatti, che secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della attribuibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inerente alla consegna dello stupefacente a persone di minore età, è necessario accertare, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Sez. 4, n. 1351 del 28/11/2019, dep. 2020, Damisaha, Rv. 277954 - 01; Sez. 6, n. 41306 del 09/07/2010, A., Rv. 248793 - 01; Sez. 6, n. 20663 del 29/01/2008, Cassoni, Rv. 240058 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025 Il C nsle
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