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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 48468/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:) PATERNO' RADE , ,,7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]° avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i relativi motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare sono tali sia quelli diretti a contestare il giudizio di responsabilità con riguardo alla legittimazione della persona offesa ( scrutinato alla pagina 3), alla sussistenza dell'elemento soggettivo ( valutatio alla pagina 5, primi quattro capoversi), alla consumazione del reato all'art. 393 cod. pen. ( pag. 5 dal quinti capoverso), aspetti contrastati ribadendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con argomentazioni estranee a profili di manifesta irragionevolezza; sia quelli afferenti la confermata sussistenza della recidiva contestata alla luce del sintetico ma puntuale riferimento ai precedenti del ricorrente ed al loro portato, coerentemente valorizzati nell'ottica della maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:) PATERNO' RADE , ,,7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]° avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i relativi motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare sono tali sia quelli diretti a contestare il giudizio di responsabilità con riguardo alla legittimazione della persona offesa ( scrutinato alla pagina 3), alla sussistenza dell'elemento soggettivo ( valutatio alla pagina 5, primi quattro capoversi), alla consumazione del reato all'art. 393 cod. pen. ( pag. 5 dal quinti capoverso), aspetti contrastati ribadendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con argomentazioni estranee a profili di manifesta irragionevolezza; sia quelli afferenti la confermata sussistenza della recidiva contestata alla luce del sintetico ma puntuale riferimento ai precedenti del ricorrente ed al loro portato, coerentemente valorizzati nell'ottica della maggiore riprovevolezza del fatto a giudizio rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022
Sentenza Cassazione n. 48468/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris