CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 18414/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 01/07/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 22/02/2022, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerando che il primo motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando chiaramente i capi e punti ai quali si riferisce il ricorso, omettendo peraltro il confronto con le congrue argomentazioni della Corte di appello in punto di responsabilità del prevenuto (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione del reato nella meno grave ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto alla Corte territoriale con l'atto di appello, essendosi la difesa limitata ad invocare la derubricazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen.; ad ogni buon conto, le pertinenti considerazioni svolte dai giudici di appello nella reiezione dell'invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., varrebbero anche per l'ipotesi attenuata di ricettazione, attesa la natura del bene, le modalità di vendita e l'uso di false generalità da parte de/prevenuto che escludono in radice l'ipotesi del fatto come lieve, come pure non ha mancato di evidenziare la Corte di appello a pag. 4 della sentenza impugnata, implicitamente disattendendo la doglianza difensiva (seppur non dedotta in quella sede con l'atto di appello); osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge per inosservanza dell'art. 133 cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità poiché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, atteso che la Corte di appello, in accoglimento del motivo di gravame, ha ritenuto di poter concedere le circostanze attenuanti (in considerazione dei precedenti risalenti nel tempo) e, /1, conseguentemente, rideterminare la pena partendo dalla pena base, come congruamente determinata dal primo giudice, con la riduzione data dalla concessione delle predette attenuanti generiche; tenuto conto pure che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni come «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), con conseguente inammissibilità della censura che, come nel caso in esame, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata): vizi, questi, assolutamente non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci