CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13948/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è formulato in termini non consentiti poiché, prospetta doglianze in punto di fatto, che, oltre ad essere riproduttive di profili di censura già svolti con l'atto di appello e già congruamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, risultano volte a sollecitare una rivalutazione della concreta vicenda fattuale e delle risultanze processuali mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, mentre è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601); che l'apparato argomentativo in tema di dolo di ricettazione risulta coerente con il compendio istruttorio e privo di vizi logico-giuridici, risultando pertanto impermeabile allo scrutinio di legittimità (cfr. pp. 5-6, ove si è sottolineata la ravvisabilità del dolo, quanto meno nella forma eventuale, in considerazione sia della implausibilità della versione dei fatti fornita dal ricorrente circa la provenienza dell'assegno, non sorretta da sufficienti riscontri, sia della tipologia e caratteristiche della res, adeguatamente contestualizzando la vicenda nelle peculiari vicende imprenditoriali e finanziarie del ricorrente e del ristorante [OSCURATO:PERSONA]); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis