CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 novembre 2025
Cassazione n. 26625/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 19/11/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Potenzavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] harappresentato la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 19 novembre 2025 il Tribunale disorveglianza di Potenza ha respinto le domande di applicazione di misurealternative (affidamento in prova o detenzione domiciliare) introdotte daPasquariello [OSCURATO:PERSONA].Premesso che la pena da eseguirsi (pari ad anni uno e mesi sei direclusione) riguarda i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare(2021) e falsità in dichiarazione sostitutiva di certificazione (2023), il Tribunaleosserva che non vi è possibilità di applicare la detenzione domiciliare in ragionedel fatto che la coniuge e il figlio del condannato hanno manifestato la volontà dinon accogliere l’istante presso l’abitazione familiare sita in [OSCURATO:PERSONA].Difetta, inoltre, un concreto progetto rieducativo e di inserimento socio-lavorativo, attesa la mancanza di occupazione, il che fa ritenere ancorasussistente un profilo di pericolosità sociale.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la incompetenza del Tribunale disorveglianza di Potenza, in ragione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] è residente inPieve a Nievole, provincia di Pistoia. Da qui la originaria investitura – da partedel condannato e tramite le domande oggetto di valutazione – del Tribunale disorveglianza di Firenze. A nulla rileva, si afferma, l’avvenuta emissione delprovvedimento di esecuzione da parte del Pubblico Ministero di Matera.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione su due punticaratterizzanti la condizione del [OSCURATO:PERSONA].Il primo punto è rappresentato dalla situazione lavorativa. Il ricorrenteevidenzia che è stata depositata documentazione attestante l’esistenza di uncontratto di lavoro come cameriere, rimasto in essere sino al 30 settembre 2025.Da ciò una considerazione di omesso esame del dato documentale.Il secondo punto è rappresentato dalla disponibilità di un domicilio diverso eautonomo rispetto a quello dove vivono la moglie ed il figlio dell’istante. Anche intal caso si lamenta l’omessa considerazione della documentazione prodotta insede di merito, con particolare riferimento alla certificazione di residenza in ViaBassi di Pieve a Nievole. Vi sarebbe, pertanto, una valutazione sommaria diprofili rilevanti ai fini della valutazione delle domande.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nel suo secondo motivo.Quanto al primo motivo, al di là della mancata eccezione in sede di merito,la prospettiva difensiva è errata. Secondo la linea interpretativa costante diquesta Corte, la competenza all'applicazione delle misure alternative alladetenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena,appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblicoministero preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656,comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principiogenerale di cui all'art. 677 stesso codice (Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep.2019, Bellassai, Rv. 276398 - 01). Nel caso in esame è pertanto pacifica lacompetenza del Tribunale di sorveglianza di Potenza.2. Quanto al secondo motivo, va rilevata la incongruità della motivazione suentrambi i profili dedotti, di sicuro rilievo ai fini della valutazione di applicabilitàdelle misure alternative (peraltro in presenza di una entità della pena nonelevata, aspetto che a maggior ragione tende a segnalare la necessità di unavalutazione approfondita e concreta delle condizioni relazionali e socialidell’istante).In particolare, vi è travisamento del fatto in rapporto alla disponibilità di undomicilio autonomo e diverso da parte dell’istante, rispetto a quello dei familiari.Si tratta di un dato che emerge dai contenuti della domanda e dagli allegatidocumentali, il che rende incongrua la motivazione circa tale aspetto.Anche la argomentazione che incentra, almeno in parte, il residuo pericolo direiterazione sull’assenza di una attività lavorativa non appare del tutto in lineacon le allegazioni documentali, posto che una attività di tal genere era statasvolta sino a pochi giorni prima del deposito della domanda. Non vi è dunque unprofilo di rimproverabilità che possa ritenersi correttamente formulato, fermorestando che la progettualità di recupero va valutata in modo unitario ecomplessivo e non può dirsi correlata esclusivamente allo svolgimento di attivitàlavorativa (Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, Zomorroud, Rv. 260723 – 01, nellaparte in cui si afferma che l’attività lavorativa in atto non rientra tra le condizionirichieste dalla legge per la concessione dell’affidamento e dovendosi valutare laeventuale mancanza di un'occupazione stabile unitamente agli altri elementiriguardanti la personalità del richiedente).Va pertanto disposto l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvioper nuovo esame come da dispositivo. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rnvio per nuovo giudizio al Tribunale diSorveglianza di Potenza.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]