Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 49827/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

101. R.G. 23305 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo con cui il ricorrente eccepisce omessa motivazione in ordine all'art. 131 bis cod. pen. è caratterizzato dalla mancata indicazione di qualsivoglia elemento logico-fattuale idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen. ed è, quindi, del tutto generico così come la doglianza avanzata in sede di discussione nel giudizio di appello. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Cnt1ere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 101. R.G. 23305 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al reato di ricettazione, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo con cui il ricorrente eccepisce omessa motivazione in ordine all'art. 131 bis cod. pen. è caratterizzato dalla mancata indicazione di qualsivoglia elemento logico-fattuale idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen. ed è, quindi, del tutto generico così come la doglianza avanzata in sede di discussione nel giudizio di appello. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Cnt1ere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49827/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris