Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:82
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
11 maggio 2007
Causa F‑2/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Infortunio sul lavoro – Chiusura del procedimento di applicazione dell’art. 73 dello Statuto»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione della
[OSCURATO:PERSONA] di chiusura del procedimento avente ad oggetto la concessione delle prestazioni previste all’art. 73 dello Statuto
che gli sarebbero dovute a seguito dell’infortunio di cui è stato vittima il 10 settembre 2003.
Decisione:
Il ricorso è manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
La chiusura di un procedimento dà luogo ad una decisione che arreca pregiudizio solo se risulta da un rigetto della domanda
da parte dell’istituzione e non dall’abbandono del procedimento da parte del richiedente.
(v. punto 28)
[OSCURATO:PERSONA]
DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)
11 maggio 2007 (
*
)
«Dipendenti – Previdenza sociale – Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali – Infortunio sul lavoro – Chiusura del procedimento di applicazione dell’art. 73 dello Statuto»
Nella causa F‑2/06,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,
[OSCURATO:PERSONA],
ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. I. Cazzato,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dai sigg. H. Kreppel, presidente, H. Tagaras e S. Gervasoni (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra W. Hakenberg
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto introduttivo pervenuto via telefax alla cancelleria del Tribunale il 5 gennaio 2006 (il deposito dell’originale è
avvenuto il 9 gennaio successivo), il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità
europee di chiudere il procedimento avente ad oggetto la concessione delle prestazioni previste dall’art. 73 dello Statuto
del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), le quali, a suo avviso, gli spetterebbero a seguito dell’infortunio
di cui è stato vittima il 10 settembre 2003.
Fatti e procedimento
2
Il ricorrente è stato dipendente di grado A 7 presso la Direzione generale «Sviluppo» della [OSCURATO:PERSONA] dal 16 giugno 2000
al 30 maggio 2005. Egli è stato collocato in congedo di malattia dal 4 gennaio 2002 e non ha mai ripreso la sua attività presso
la [OSCURATO:PERSONA]. In data 30 maggio 2005 gli è stata concessa un’indennità di invalidità e, in applicazione dell’art. 53 dello
Statuto, è stato collocato a riposo d’ufficio con effetto immediato.
3
Durante il congedo di malattia, il ricorrente è stato vittima di una caduta, avvenuta il 10 settembre 2003, in seguito alla
quale è rimasto ferito al ginocchio sinistro.
4
A seguito della denuncia d’infortunio presentata dal ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] gli ha comunicato, con nota 30 gennaio 2004,
che quanto accadutogli poteva essere considerato infortunio ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie e lo ha invitato
a produrre i documenti giustificativi.
5
In risposta a tale nota, in data 22 luglio 2004 il ricorrente ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] un referto di risonanza magnetica
datato 4 marzo 2004 ed un certificato medico, redatto il 21 luglio successivo, attestante che il suo stato di salute si era
stabilizzato ma permanevano postumi.
6
Il 18 agosto 2004 il regime comune di assicurazione malattia della [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al ricorrente una nota con cui lo
ha informato che il medico incaricato dall’istituzione di stilare le perizie mediche desiderava visitarlo e lo pregava di
contattare telefonicamente o per posta elettronica il segretariato dei medici per fissare un appuntamento.
7
In assenza di riscontro da parte del ricorrente alla nota in questione, il 7 febbraio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] gli ha inviato una
nuova nota, nella quale gli ha ancora domandato di prendere contatto per telefono con il medico designato dall’istituzione.
Con tale nota gli si notificava inoltre che, in mancanza di una sua risposta entro l’8 maggio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
ritenuto che egli non fosse più interessato alla prosecuzione del procedimento di riconoscimento di infortunio professionale
ed avrebbe archiviato tale procedimento.
8
Con lettera 10 marzo 2005, spedita il 7 aprile successivo, il ricorrente ha risposto alla nota 7 febbraio 2005 affermando
di non aver mai ricevuto quella del 18 agosto 2004 e di essere a completa disposizione del medico designato dall’istituzione
e dichiarando che la lettera in questione doveva essere considerata sostitutiva della chiamata telefonica al detto medico
richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA].
9
Il 9 giugno 2005 il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione di chiusura del procedimento di riconoscimento
di infortunio professionale prospettata a conclusione della nota della [OSCURATO:PERSONA] 7 febbraio 2005.
10
Con lettera 29 luglio 2005, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno informato il ricorrente di non aver ricevuto la sua lettera
datata 10 marzo 2005 e gli hanno comunicato che nulla ostava alla prosecuzione del procedimento di riconoscimento d’infortunio
professionale, reiterando l’invito a prendere contatto con il medico designato dall’istituzione.
11
Con lettera 15 settembre 2005, il ricorrente ha dichiarato di voler mantenere il suo reclamo, rilevando che l’art. 18 della
regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità
europee non fa alcun cenno dell’obbligo, in capo alla persona che ha subito un infortunio, di telefonare al medico designato
dall’istituzione per fissare un appuntamento, contrariamente a quanto gli era imposto nella fattispecie.
12
Infine, in una lettera in data 15 novembre 2005, il ricorrente ha espresso la volontà di comporre il dissidio che l’opponeva
alla [OSCURATO:PERSONA].
13
[OSCURATO:PERSONA] non ha risposto alle ultime due suddette lettere del ricorrente. Quest’ultimo non ha preso contatto con il
medico designato dall’istituzione.
14
Il 5 gennaio 2006 il ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
Conclusioni delle parti
15
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di archiviare il procedimento avente ad oggetto la concessione delle prestazioni
previste dall’art. 73 dello Statuto, che gli spetterebbero a seguito dell’infortunio occorsogli il 10 settembre 2003;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
16
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– statuire sulle spese secondo diritto.
In diritto
17
Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, applicabile mutatis
mutandis al Tribunale in forza dell’art 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che
istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), fino all’entrata in vigore del regolamento
di procedura di quest’ultimo, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente
irricevibile o manifestamente infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
18
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto sulla base dei documenti del fascicolo per statuire
senza proseguire il procedimento.
19
Occorre ricordare che l’esistenza di un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto
costituisce un presupposto indispensabile per la ricevibilità di qualsiasi ricorso dei dipendenti avverso l’istituzione cui
appartengono (sentenza del Tribunale di primo grado 13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑799, punto
39, e ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 4 febbraio 1999, causa T‑196/98 R, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑5 e II‑15, punto 19).
20
Sono atti che arrecano pregiudizio nei confronti di un dipendente gli atti idonei ad influire direttamente sulla sua situazione
giuridica (v. sentenza della Corte 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 505, punto 4). Costituiscono
atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento solo quelli che producono effetti obbligatori idonei
ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (v. sentenza
della Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 303, punto 23; ordinanza del Tribunale 16 maggio
2006, causa F‑55/05, Voigt/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. FP pagg. I-A-1-15 e II-A-1-51, punto 27).
21
Nel caso di specie, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di chiudere («decisione di archiviazione») il procedimento
da lui avviato per ottenere le prestazioni previste dall’art. 73 dello Statuto, che gli spetterebbero a seguito dell’infortunio
occorsogli il 10 settembre 2003.
22
Poiché il ricorrente non ha risposto alla nota 18 agosto 2004, con cui lo si invitava a prendere contatto con un medico designato
dall’istituzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha reiterato tale richiesta nella sua nota 7 febbraio 2005, informando il ricorrente stesso
che, in assenza di una sua risposta entro l’8 maggio 2005, essa avrebbe presunto che egli non fosse più interessato alla prosecuzione
del procedimento di riconoscimento di infortunio professionale e avrebbe chiuso quest’ultimo.
23
Il ricorrente contesta la decisione di archiviazione della sua pratica, contenuta, a suo avviso, nella nota 7 febbraio 2005.
24
In primo luogo, come emerge dalla sua stessa formulazione, la detta nota 7 febbraio 2005 invitava il ricorrente a contattare
il medico designato dall’istituzione e lo informava che, in mancanza di una sua reazione entro l’8 maggio 2005, la sua pratica
sarebbe stata archiviata. L’annuncio di tale eventualità, di per sé, non può essere considerato una decisione.
25
In secondo luogo, la decisione di archiviazione contestata non figura in alcun altro documento versato agli atti.
26
È vero che, siccome il ricorrente non ha contattato il medico designato dall’istituzione, la formulazione stessa della nota
7 febbraio 2005 lasciava presagire che sarebbe stata adottata una decisione di archiviazione della sua pratica.
27
Tuttavia, non è provato che siffatta decisione di archiviazione sia stata presa. Da una parte, la nota 7 febbraio 2005 non
basta a dimostrare che la detta decisione sia stata effettivamente emanata, a fortiori a partire dall’8 maggio 2005. D’altra
parte, nella risposta del 29 luglio 2005 al reclamo del ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non gli ha né opposto né ha menzionato
una decisione di archiviazione, ma, al contrario, gli ha garantito di essere disposta a proseguire il procedimento di riconoscimento
d’infortunio professionale, rinnovandogli l’invito a prendere contatto con il medico designato dall’istituzione. In tal modo,
essa gli ha chiaramente indicato che non era stata adottata alcuna decisione di chiusura del detto procedimento.
28
In terzo luogo, la chiusura di un procedimento dà luogo ad una decisione che arreca pregiudizio solo se quest’ultimo si risolve
nel rigetto di una domanda da parte dell’istituzione e non quando è il risultato dell’abbandono del procedimento da parte
del richiedente. Ebbene, la nota della [OSCURATO:PERSONA] 7 febbraio 2005 considera espressamente questa seconda ipotesi. Tale nota,
infatti, precisava che il procedimento sarebbe stato chiuso al più tardi l’8 maggio 2005 poiché il silenzio del ricorrente
avrebbe fatto presumere un suo disinteresse a proseguire il procedimento stesso. La detta nota, pertanto, non annunciava alcuna
decisione tale da arrecare pregiudizio all’interessato.
29
Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il ricorso non è diretto contro
un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, e dell’art. 91, n. 1, dello Statuto e che, pertanto, esso deve
essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Sulle spese
30
Come dichiarato dal Tribunale nella sentenza 26 aprile 2006, causa F‑16/05, Falcione/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. FP pagg. I-A-1-3 e
II-A-1-7, punti 77-86), finché il regolamento di procedura del Tribunale e, in particolare, le specifiche disposizioni relative
alle spese non sono entrati in vigore, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e per garantire ai singoli
un’adeguata prevedibilità quanto alle norme sulle spese del procedimento, occorre applicare unicamente il regolamento di procedura
del Tribunale di primo grado.
31
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura di quest’ultimo Tribunale, la parte soccombente è condannata alle
spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, in forza dell’art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e
i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Ciononostante, a norma dell’art. 87, n.
3, secondo comma, dello stesso regolamento, il Tribunale può condannare una parte, anche non soccombente, a rimborsare all’altra
le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.
32
Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto sapere che le sue conclusioni erano dirette contro una decisione di chiusura
del procedimento di riconoscimento di infortunio professionale, l’esistenza della quale era stata smentita dalla risposta
al suo reclamo, risposta in cui la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva confermato di essere, al contrario, disposta a proseguire il detto
procedimento. Dagli atti versati al fascicolo emerge inoltre che l’elemento ostativo al procedimento è stato il rifiuto del
ricorrente di rivolgersi al medico designato dall’istituzione e non una presunta decisione di archiviazione adottata dall’istituzione.
Pertanto, la controversia in esame è derivata, in buona parte, dal comportamento del ricorrente.
33
Tuttavia, considerato il quadro complessivo della controversia tra il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], essendo pendenti dinanzi
al Tribunale altre cause tra le stesse parti, il ricorrente non va condannato a rimborsare spese superflue alla [OSCURATO:PERSONA],
tanto più che quest’ultima non ne ha fatto domanda. Alla luce di tali circostanze, occorre applicare unicamente l’art. 87,
n. 2, e l’art. 88 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e, dato che il ricorrente è risultato soccombente,
condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è manifestamente irricevibile.
2)
Ciascuna parte sopporta le proprie spese.
Lussemburgo, 11 maggio 2007
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
H. Kreppel
*
Lingua processuale: l’italiano.