CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14764/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] (80224030587)-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello sez. dist. di Taranto n. 282/24,depositata il 31/07/2024;Numero registro generale 2761/2025Numero sezionale 233/2026Numero di raccolta generale 14764/2026Data pubblicazione 18/05/2026Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 01/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida:- in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in Euro 2.100,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 e agli accessori di legge;- in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione, in Euro 2.100,00 percompensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito e agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]