CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48388/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] PaVlovic ; considerato che il primi quattro motivi di ricorso, tutti vertenti sul riconoscimento dell'imputato operato da parte del teste Tortora, in violazione delle norme che sovrintendono alla ricognizione ( art. 213 c.p.p.), sono palesemente infondati oltre che reiterativi di motivi già vagliati dalla Corte di appello, adeguatamente disattesi con motivazione giuridicamente corretta e aderente ai dati processuali ( cfr.pag.4). Sul punto va infatti ricordato che "Il riconoscimento dell'imputato operato in udienza, nel corso dell'esame testimoniale, è atto di identificazione diretta, effettuato con dichiarazioni orali, valido e processualmente utilizzabile anche senza l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione personale" ( Sez. 2 , n. 23970 del 31/03/2022, Rv. 283392). ritenuto che il quinto motivo di ricorso non è scrutinabile perché concernente una questione sulla quale il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non devoluta alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 novembre