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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02342/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.EZZAITOUNI Hicham ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Fi- renze che ha confermato la decisione del Tribunale di Pistoia che lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto di articoli di abbigliamento presso eserci- zio commerciale, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ri- tenute equivalenti alla contestata circostanza aggravante della violenza sulle co- se.

2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non innprontata al minimo edittale e al percorso di recupero intrapreso dall'imputato.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a criteri medio mini editta- li, evidenziando la serialità della condotta e la presenza di precedenti, anche spe- cifici.

Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione del- la pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serrato- re, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti es- sere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen, le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

4. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trat- tamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non pre- senta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamen- to e di correzione del giudice di legittimità. 5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.EZZAITOUNI Hicham ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Fi- renze che ha confermato la decisione del Tribunale di Pistoia che lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto di articoli di abbigliamento presso eserci- zio commerciale, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ri- tenute equivalenti alla contestata circostanza aggravante della violenza sulle co- se. 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio non innprontata al minimo edittale e al percorso di recupero intrapreso dall'imputato. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento san- zionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a criteri medio mini editta- li, evidenziando la serialità della condotta e la presenza di precedenti, anche spe- cifici. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione del- la pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serrato- re, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti es- sere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen, le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). 4. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trat- tamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non pre- senta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamen- to e di correzione del giudice di legittimità. 5.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 02342/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris