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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2022

ECLI:EU:T:2022:607
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0214_INF

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 5 ottobre 2022 – Múka / Commissione (causa T‑214/21) ( 1 ) («Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti afferenti a procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n.1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale di non divulgazione – Interesse pubblico prevalente»)

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Decisione di rigetto di una domanda iniziale di accesso a documenti di un’istituzione – Esclusione (Art. 263 TFUE; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8) (v. punti 12-15)

2. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Artt. 263 e 266 TFUE) (v. punto 19)

3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Art. 263 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 22)

4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Applicazione ai fascicoli amministrativi relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Esclusione – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti (Art. 263 TFUE; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 3 o trattino; Regolamento del Consiglio 2015/1589) (v. punti 41-44, 48, 51, 52)

5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punto 64)

6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Interesse a controllare la legislazione nazionale e la gestione dei fondi pubblici in materia di aiuti di Stato – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 3 o trattino) (v. punti 67-69, 71)

7. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di accordare un accesso parziale ai dati cui non si applicano le eccezioni – Applicazione ai documenti rientranti in una categoria cui si applica una presunzione generale di diniego di accesso – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6) (v. punti 78, 79) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig.

Ondřej Múka è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 242 del 21.6.2021 .

62021TJ0214_INF Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 5 ottobre 2022 – Múka / Commissione (causa T‑214/21) ( 1 ) («Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti afferenti a procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Diniego di accesso – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n.1049/2001 – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Presunzione generale di non divulgazione – Interesse pubblico prevalente») 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Decisione di rigetto di una domanda iniziale di accesso a documenti di un’istituzione – Esclusione (Art. 263 TFUE; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8) (v. punti 12-15) 2. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità (Artt. 263 e 266 TFUE) (v. punto 19) 3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Art. 263 TFUE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 22) 4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Applicazione ai fascicoli amministrativi relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Esclusione – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti (Art. 263 TFUE; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 3 o trattino; Regolamento del Consiglio 2015/1589) (v. punti 41-44, 48, 51, 52) 5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punto 64) 6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Interesse a controllare la legislazione nazionale e la gestione dei fondi pubblici in materia di aiuti di Stato – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 3 o trattino) (v. punti 67-69, 71) 7. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di accordare un accesso parziale ai dati cui non si applicano le eccezioni – Applicazione ai documenti rientranti in una categoria cui si applica una presunzione generale di diniego di accesso – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6) (v. punti 78, 79) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. Ondřej Múka è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 242 del 21.6.2021 .
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