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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13902/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23720-2020 proposto da: NoREyn FABIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ROM, [OSCURATO:PERSONA], 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] i i, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SILVIA cuTINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 134/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA], incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA]), "accertata la violazione dell'obbligo di non concorrenza in costanza di rapporto di agenzia", ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno pari ad curo 96.885,00, oltre accessori, riformando altresì le statuizioni di condanna della società al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e della indennità di risoluzione del rapporto di agenzia;

2. la Corte, per quanto qui rileva, interpretando la documentazione contrattuale ha ritenuto che l'oggetto del contratto di agenzia non fosse limitato alla telefonia fissa, ma fosse esteso anche a quella mobile, con la conseguenza che risultava documentata la violazione del divieto di concorrenza ad opera del Fioretti in favore della [OSCURATO:PERSONA]; la Corte non ha, poi, ritenuto ravvisabile una giusta causa a fondamento del recesso in tronco intimato dall'agente, escludendo altresì il diritto di questi all'indennità sostitutiva del preavviso ed alla indennità contemplata dall'art.. 1751 c.c., essendo la risoluzione del rapporto verificatasi per inadempimento dell'agente medesimo; in relazione all'art. 1751 c.c. la Corte ha "in ogni caso" escluso che il Fioretti avesse dimostrato la ricorrenza dei requisiti richiesti per l'applicabilità della disposizione;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 4 motivi; ha resistito con controricorso la società intimata; Ric. 2020 n. 23720 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -2-

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la sola società ha depositato memoria, con allegata nota spese; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso denuncia: "violazione e falsa applicazione degli artt. 1743-2596 c.c. — Erronea applicazione contratto del 1.2.2002 art. 1 e Appendice del 1.2.2002 — art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."; si critica la sentenza impugnata sostenendo che "oggetto del contratto sottoscritto tra il Fioretti e Teleservizi riguardasse sia la telefonia mobile che quella fissa"; la censura è inammissibile atteso che l'accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; (;ass. n. 12)60 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2:007; Cass.n. 11756 del 2006); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2013; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento) del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto) con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 Ric. 2020 n. 23720 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -3- del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto dell'argomentato approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita solo a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile più favorevole;

2. con il secondo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. — erronea applicazione onere della prova" per avere la Corte territoriale "ritenuto provata la condotta violativa del divieto di concorrenza, sulla base delle fatture allegate dalla mandante"; la censura è inammissibile; la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia 3 attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l'apprezzamento operato dai giudici del merito circa l'idoneità di una certa documentazione a provare la violazione del divieto di concorrenza;

3. il terzo mezzo lamenta "motivazione apparente e contraddittoria", per avere la Corte territoriale disconosciuto la ricorrenza di una giusta causa di recesso in capo all'agente; là censura non merita accoglimento; le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in pro.;edendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione Ric. 2020 n. 23720 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -4- apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); si è ulteriormente precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (Cass.

SS.UU. n. 22232 del 2016); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per ritenere che, in fatto, non fosse ravvisabile una giusta causa di recesso per l'agente, mentre non è sindacabile in questa sede di legittimità se l'assunto del giudice di merito sia o meno ritenuto convincente dal soccombente;

4. con l'ultimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1751 c.c. per avere la Corte di Appello negato le indennità di cui all'art. 1751 cc., invece riconosciute in primo grado; il motivo è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata che non ha riconosciuto l'indennità ex art. 1751 c.c. sia perché ha ravvisato una inadempienza imputabile all'agente, ma anche perché "in ogni caso" ha escluso che il Fioretti avesse dimostrato la ricorrenza dei requisiti previsti per l'applicabilità della disposizione e tale seconda ragione della decisione, di per sé sola idonea a sorreggerla, non risulta efficacemente censurata col motivo in esame; 5.. conclusivamente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; Ric. 2020 n. 23720 sez.

ML - ud. 23-11-2021 -5- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quat'er, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021 Ti 'residente [OSCURATO:PERSONA].ss [OSCURATO:PERSONA] rfo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23720-2020 proposto da: NoREyn FABIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ROM, [OSCURATO:PERSONA], 1/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] i i, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SILVIA cuTINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 134/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado ed in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA], incorporante per fusione la [OSCURATO:PERSONA]), "accertata la violazione dell'obbligo di non concorrenza in costanza di rapporto di agenzia", ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno pari ad curo 96.885,00, oltre accessori, riformando altresì le statuizioni di condanna della società al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e della indennità di risoluzione del rapporto di agenzia; 2. la Corte, per quanto qui rileva, interpretando la documentazione contrattuale ha ritenuto che l'oggetto del contratto di agenzia non fosse limitato alla telefonia fissa, ma fosse esteso anche a quella mobile, con la conseguenza che risultava documentata la violazione del divieto di concorrenza ad opera del Fioretti in favore della [OSCURATO:PERSONA]; la Corte non ha, poi, ritenuto ravvisabile una giusta causa a fondamento del recesso in tronco intimato dall'agente, escludendo altresì il diritto di questi all'indennità sostitutiva del preavviso ed alla indennità contemplata dall'art.. 1751 c.c., essendo la risoluzione del rapporto verificatasi per inadempimento dell'agente medesimo; in relazione all'art. 1751 c.c. la Corte ha "in ogni caso" escluso che il Fioretti avesse dimostrato la ricorrenza dei requisiti richiesti per l'applicabilità della disposizione; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 4 motivi; ha resistito con controricorso la società intimata; Ric. 2020 n. 23720 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la sola società ha depositato memoria, con allegata nota spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia: "violazione e falsa applicazione degli artt. 1743-2596 c.c. — Erronea applicazione contratto del 1.2.2002 art. 1 e Appendice del 1.2.2002 — art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."; si critica la sentenza impugnata sostenendo che "oggetto del contratto sottoscritto tra il Fioretti e Teleservizi riguardasse sia la telefonia mobile che quella fissa"; la censura è inammissibile atteso che l'accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; (;ass. n. 12)60 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2:007; Cass.n. 11756 del 2006); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2013; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento) del giudice di merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto) con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 Ric. 2020 n. 23720 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000); nella specie, al cospetto dell'argomentato approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita solo a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile più favorevole; 2. con il secondo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. — erronea applicazione onere della prova" per avere la Corte territoriale "ritenuto provata la condotta violativa del divieto di concorrenza, sulla base delle fatture allegate dalla mandante"; la censura è inammissibile; la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia 3 attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente critica l'apprezzamento operato dai giudici del merito circa l'idoneità di una certa documentazione a provare la violazione del divieto di concorrenza; 3. il terzo mezzo lamenta "motivazione apparente e contraddittoria", per avere la Corte territoriale disconosciuto la ricorrenza di una giusta causa di recesso in capo all'agente; là censura non merita accoglimento; le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in pro.;edendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione Ric. 2020 n. 23720 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); si è ulteriormente precisato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice" (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per ritenere che, in fatto, non fosse ravvisabile una giusta causa di recesso per l'agente, mentre non è sindacabile in questa sede di legittimità se l'assunto del giudice di merito sia o meno ritenuto convincente dal soccombente; 4. con l'ultimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1751 c.c. per avere la Corte di Appello negato le indennità di cui all'art. 1751 cc., invece riconosciute in primo grado; il motivo è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata che non ha riconosciuto l'indennità ex art. 1751 c.c. sia perché ha ravvisato una inadempienza imputabile all'agente, ma anche perché "in ogni caso" ha escluso che il Fioretti avesse dimostrato la ricorrenza dei requisiti previsti per l'applicabilità della disposizione e tale seconda ragione della decisione, di per sé sola idonea a sorreggerla, non risulta efficacemente censurata col motivo in esame; 5.. conclusivamente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; Ric. 2020 n. 23720 sez. ML - ud. 23-11-2021 -5- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quat'er, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021 Ti 'residente [OSCURATO:PERSONA].ss [OSCURATO:PERSONA] rfo
Sentenza Cassazione n. 13902/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris