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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 17975/2022

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iliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 97, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato 2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato 996 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3253/2015 della CORTED'APPELLO di ROMA R.G.N. 594/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO che, con sentenza del 12 giugno 2015, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Latina, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la condanna dell'Ente al risarcimento del danno da dequalificazione professionale protrattasi dal novembre 2001 al giugno 2002, verificatasi per aver l'Ente adibito il dipendente alle funzioni di "responsabile di servizio" in luogo di procedere alla sua reintegrazione nell'originaria posizione di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] come disposto, con sentenza passata in giudicato, dalla stessa Corte d'Appello di Roma; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, la pretesa risarcitoria non meritevole di accoglimento, avendo il Proia omesso del tutto la deduzione di sufficienti elementi atti a consentire la liquidazione del danno seppure in va equitativa, non essendo stato invocato alcun parametro di riferimento; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Proia, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; che il Comune controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., deduce la nullità della sentenza per aver la Corte territoriale omesso la pronunzia in ordine all'eccepita inammissibilità dell'atto d'appello per mancanza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1223, 1226, e 2727 c.c. nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di aver disatteso i criteri che presiedonoalla liquidazione del danno da demansionamento, mancando di considerare quanto dedotto e documentato, anche con la produzione del CCNL di comparto, al fine di definire il pregiudizio sofferto; che il primo motivo si rivela infondato per non essere configurabile alcuna omessa pronunzia a fronte di una eccezione in rito, dovendo piuttosto, in relazione all'esame nel merito cui il giudice abbia dato corso, ritenersi che l'eccezione sia stata implicitamente rigettata; - che parimenti infondato risulta il secondo motivo, atteso che la valutazione operata dalla Corte territoriale circa la genericità degli elementi addotti ai fini della determinazione in concreto del pregiudizio sofferto, tra l'altro in un arco temporale non più ampio di sette mesi, e del parametro retributivo cui commisurarne la liquidazione, risulta pienamente conforme all'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 5431/2019, Cass. n. 25743/2018, Cass. n. 1327/2015) secondo cui, per quanto debba qualificarsi come inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori, non può dirsi derivare automaticamente da tale inadempimento datoriale l'esistenza di un danno, dovendosi pertanto distinguere tra "inadempimento" e "danno risarcibile", quindi tra il momento della violazione degli obblighi e quello della produzione del pregiudizio, suscettibile di assumere differenti aspetti (danno professionale in senso patrimoniale, danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, s.d. danno esistenziale), così da indurre la necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di averlo subito, prova che può essere data dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c. attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, così che possano essere a tal fine valutati la qualità e quantitàdell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione o anche la sola componente patrimoniale del danno professionale di cui, tuttavia, va comprovato il consistere o nell'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e nella mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno che il ricorso va, dunque, rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 97, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato 2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato 996 [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3253/2015 della CORTED'APPELLO di ROMA R.G.N. 594/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO che, con sentenza del 12 giugno 2015, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Latina, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la condanna dell'Ente al risarcimento del danno da dequalificazione professionale protrattasi dal novembre 2001 al giugno 2002, verificatasi per aver l'Ente adibito il dipendente alle funzioni di "responsabile di servizio" in luogo di procedere alla sua reintegrazione nell'originaria posizione di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] come disposto, con sentenza passata in giudicato, dalla stessa Corte d'Appello di Roma; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, la pretesa risarcitoria non meritevole di accoglimento, avendo il Proia omesso del tutto la deduzione di sufficienti elementi atti a consentire la liquidazione del danno seppure in va equitativa, non essendo stato invocato alcun parametro di riferimento; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Proia, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; che il Comune controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., deduce la nullità della sentenza per aver la Corte territoriale omesso la pronunzia in ordine all'eccepita inammissibilità dell'atto d'appello per mancanza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c.; che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1223, 1226, e 2727 c.c. nonché il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di aver disatteso i criteri che presiedonoalla liquidazione del danno da demansionamento, mancando di considerare quanto dedotto e documentato, anche con la produzione del CCNL di comparto, al fine di definire il pregiudizio sofferto; che il primo motivo si rivela infondato per non essere configurabile alcuna omessa pronunzia a fronte di una eccezione in rito, dovendo piuttosto, in relazione all'esame nel merito cui il giudice abbia dato corso, ritenersi che l'eccezione sia stata implicitamente rigettata; - che parimenti infondato risulta il secondo motivo, atteso che la valutazione operata dalla Corte territoriale circa la genericità degli elementi addotti ai fini della determinazione in concreto del pregiudizio sofferto, tra l'altro in un arco temporale non più ampio di sette mesi, e del parametro retributivo cui commisurarne la liquidazione, risulta pienamente conforme all'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 5431/2019, Cass. n. 25743/2018, Cass. n. 1327/2015) secondo cui, per quanto debba qualificarsi come inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori, non può dirsi derivare automaticamente da tale inadempimento datoriale l'esistenza di un danno, dovendosi pertanto distinguere tra "inadempimento" e "danno risarcibile", quindi tra il momento della violazione degli obblighi e quello della produzione del pregiudizio, suscettibile di assumere differenti aspetti (danno professionale in senso patrimoniale, danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, s.d. danno esistenziale), così da indurre la necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di averlo subito, prova che può essere data dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c. attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, così che possano essere a tal fine valutati la qualità e quantitàdell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione o anche la sola componente patrimoniale del danno professionale di cui, tuttavia, va comprovato il consistere o nell'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e nella mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno che il ricorso va, dunque, rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte P.Q.M
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