CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43688/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 10 gennaio 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che ha condannato al pagamento delle spese del procedimento. Il Tribunale del riesame ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA], quale appartenente dell'articolazione territoriale della 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato della commissione del delitto di estorsione aggravata, in concorso con esponenti di clan di Limbadi e di Tropea, in danno dei soci dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. incaricata di eseguire i lavori presso il presidio ospedaliero di Tropea, in epoca compresa tra il 17 dicembre 2018 e il 27 luglio 2019 (capo M della contestazione cautelare). 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo i difensori deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Catanzaro avrebbe motivato solo parzialmente sulle censure mosse dalla difesa nel corso del procedimento di riesame. L'ordinanza impugnata, in particolare, non avrebbe chiarito se il presunto incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia stato effettivamente quello che il [OSCURATO:PERSONA] riferisce a [OSCURATO:PERSONA], nella giornata del 17 dicembre 2018, se lo stesso fosse il frutto della reale condotta del [OSCURATO:PERSONA] e se vi potesse essere una lettura alternativa di tali elementi probatori rispetto a quella d'accusa. Rilevano, inoltre, i difensori che Il Tribunale non avrebbe chiarito come il [OSCURATO:PERSONA] e il Polito siano entrati in contatto e per quale ragione, se il riferimento al non identificato "dirigente di Cosenza" costituisse un espediente per prendere tempo del [OSCURATO:PERSONA], in assenza di pregresse condotte attive, o un riferimento reale, peraltro da riscontrare. Non risulterebbe, del resto, alcun contatto del [OSCURATO:PERSONA] con la vittima o che il [OSCURATO:PERSONA] abbia percepito alcuna somma di danaro. 2.2. Con il secondo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Catanzaro avrebbe affermato solo apoditticamente la sussistenza delle esigenze cautelari. Non opererebbe, infatti, nel caso di specie alcuna presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e, inoltre, le affermazioni del pieno inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle dinamiche 'ndranghetistiche e del suo potere di influenza nell'ambito ospedaliero di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero prive di riscontri.Errato sarebbe, inoltre, il riferimento al potere di influenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito ospedaliero, in quanto il ricorrente si sarebbe licenziato dall'Azienda sanitaria provinciale di Vibo tredici anni fa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo i difensori deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale non avrebbe risposto alle censure proposte nel procedimento di riesame. 3. Il motivo è inammissibile. I difensori, infatti, censurando la mancata valutazione di elementi probatori asseritamente pretermessi dal Tribunale, sollecitano la Corte di legittimità ad un rinnovato esame di merito dei presupposti della misura cautelare che consenta di pervenire ad una loro lettura alternativa. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il Tribunale del riesame ha, del resto, motivato non certo incongruamente il giudizio di gravità indiziaria sulla base delle intercettazioni di alcune conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che discorrono nel ruolo di intermediario assunto dal [OSCURATO:PERSONA] tra le cosche e i responsabili dei lavori. Il Tribunale, peraltro, ha correttamente ritenuto che le risultanze delle intercettazioni eseguite, peraltro confermate dalle risultanze probatorie acquisite nel corso delle indagini, non potessero essere assimilate a una chiamata in correità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 (dep. 03/02/2016), Ambroggio, Rv. 265747 - 01; conf. Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 02). In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, del resto, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in termini, ex multis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). Nessuna violazione di legge risulta, inoltre, integrata, in quanto la condotta di intermediazione svolta dal ricorrente tra le cosche di ‘ndrangheta e l'impresa incaricata di svolgere i lavori presso il presidio ospedaliero di Tropea risulta, nei limiti delibatori propri della sede cautelare, idonea a integrare una forma di concorso nel reato di estorsione aggravata. Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (ex Sez. 2, n. 378679 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723 - 01). 4. Con il secondo motivo i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Catanzaro avrebbe affermato solo apoditticamente la sussistenza delle esigenze cautelari. 5. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame ha, infatti, argomentato congruamente l'applicazione della disciplina di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art.274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex multis, Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865). Il Tribunale di Palermo ha, inoltre, congruamente rilevato che dal compendio probatorio non sono emersi elementi idonei a vincere la doppia presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ma sono, anzi, stati riscontrati elementi sintomatici della sussistenza concreta e attuale del pericolo di recidiva, desunto dalla gravità della condotta posta in essere dal ricorrente, dai propri precedenti penali, dal suo inserimento nelle dinamiche 'ndranghetistiche, dalla sua capacità di relazionarsi con i reggenti delle 'ndrine e dal potere di influenza nell'ambito ospedaliero del vibonese, che non è venuto meno per effetto del proprio licenziamento. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di c