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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 37407/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale, riportandosi alla requisitoria depositata, ha chiesto n pronunciarsi liannullamento con rinvio limitatamente all4applicazione della recidiva, con declaratoria di inammissibilità per il resto. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città con cui, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 4, cod. pen., per aver tentato di impossessarsi, in concorso con un'altra persona, di un telefono cellulare, introducendo la mano nella borsa della persona offesa, non riuscendo nell'intento per cause non imputabili alla volontà del primo.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge processuale in merito alla valutazione delle prove, per avere la Corte d'appello omesso di vagliare adeguatamente la versione dei fatti offerta dai due imputati, che avrebbero soltanto inteso scherzare con la persona offesa, valorizzando, invece, una dichiarazione alquanto imprecisa di un teste. 2.2 Col secondo motivo, si duole di violazione di legge processuale in relazione all'art. 533 del codice di rito, per avere i Giudici di merito condannato l'imputato alla stregua di un giudizio basato su indizi non gravi, né concordanti né univoci, con conseguente lesione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inutilizzabilità della querela sporta dalla persona offesa, in vista della mancata indicazione, nella querela, della conoscenza della lingua italiana da parte della p.o., cittadina d'origine nipponica.

La difesa puntualizza che, anche nel rito abbreviato, è preclusa, ex art. 191 del codice di rito, l'utilizzazione di prove illegittimamente acquisite e di atti di indagini preliminari viziati da invalidità intervenuta in fasi pregresse, come è appunto avvenuto nel caso di specie.

Tale profilo di asserita illegittimità è ripreso nel motivo n. 5, in cui si contesta la ritenuta aggravante della destrezza.

Essendo stata, tale aggravante, illegittimamente ritenuta sussistente dal Tribunale, il reato diverrebbe procedibile a querela.

Alla luce della censurata nullità della denuncia-querela, andrebbe dichiarato il proscioglimento dell'imputato per difetto di valida condizione di procedibilità. 2.4 Col quarto motivo, si duole di violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'ascritto delitto tentato, non avendo la Corte considerato la desistenza volontaria dell'imputato dalla condotta criminosa, ciò che esclude l'applicabilità dell'art. 56, terzo comma, cod. pen., posto che il comportamento asseritamente osservato dagli operanti non risulta essere mai stato posto in essere.

La difesa contesta, cioè, che l'imputato abbia messo la mano nella borsa della p.o.; sicché "gli atti compiuti" richiesti dall'art. 56, terzo comma, non sarebbero mai stati posti in essere. 2.5 Col quinto motivo si censura la determinazione della pena; a tal proposito, si osserva difetto di motivazione in relazione alla pena base, calcolata in anni uno di reclusione, anziché in mesi otto, vista la riduzione dei due terzi per la scelta dell'abbreviato.

Si censurano, inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (non adeguatamente motivata e, anzi, basata anche sullo stato di detenzione dell'imputato per fatto successivo rispetto quello oggetto del procedimento in esame), la mancata motivazione della contestata recidiva, l'erroneo mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., visto il valore limitato del telefono oggetto di furto tentato e della totale assenza di danni.

Oggetto di censura è altresì la ritenuta aggravante della destrezza, avendo l'imputato agito, nella stessa prospettiva accusatoria, con fare assai maldestro.

Si contesta, infine, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, errata dal punto di vista motivazionale, per carenza totale di giustificazione sul punto, e da quello giuridico, posto che l'attuale condanna a mesi nove di reclusione, cumulata con la pena inflitta per l'unico precedente a mesi dieci di reclusione, non supera i limiti stabiliti nell'art.163 cod. pen. 3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione della recidiva, con declaratoria di inammissibilità per il resto.

4. All'udienza del 18 aprile 2023 si è svolta la discussione orale.

Considerato in diritto

1. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Le generiche considerazioni con le quali si censura la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non riescono a scardinare la logicità dell'apparato motivazionale fondato su quanto riferito dalla persona offesa in sede di denuncia - querela e quanto osservato, alla stregua della relazione di servizio, dall'operante che ha proceduto all'arresto: tutte considerazioni che razionalmente hanno escluso il carattere asseritamente scherzoso dell'approccio degli autori della condotta, quale da loro indicato negli interrogatori e sul quale il ricorso, peraltro, ancora una volta in termini assolutamente generici, ritorna.

2. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell'imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 2, n. 3827 del 22/10/2019, dep. 2020, Rotili, Rv. 277965 - 01).

Quanto al tema della conoscenza della lingua italiana, si osserva che l'assenza di un interprete non rende inutilizzabili, o comunque invalide, le dichiarazioni rese da persona informata dei fatti che non conosca la lingua italiana, ma può rilevare ai soli fini del giudizio di attendibilità delle stesse (Sez. 3, n. 44441 del 02/10/2013, P., Rv. 257597 - 01; «è valida la querela presentata oralmente dal cittadino straniero che non conosca la lingua italiana e che, all'uopo, si sia fatto assistere da persona in grado di tradurne le espressioni, non occorrendo che quest'ultima sia iscritta nell'albo degli interpreti: Sez. 5, n. 17967 del 22/01/2013, Ennassiri, Rv. 256888 - 01; Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, S., Rv. 279276 - 01: la mancata nomina di un interprete non è causa d'inutilizzabilità né di nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana).

3. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Posto che la ricostruzione dei fatti, per quanto sopra rilevato, non è stata ammissibilmente contrastata, il gesto dell'imputato di infilare la mano nella borsa della turista, che reagì gridando e attirando l'attenzione degli operanti, è stato logicamente inteso come atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere il furto.

Del tutto inconducente è poi il rilievo che il ricorrente non fosse a conoscenza di ciò che la borsa conteneva, posto che la sua azione era diretta a sottrarre ciò che avrebbe ragionevolmente potuto trovare, in dipendenza dei beni che ordinariamente vi sono riposti.4.

Il quinto -variamente articolato- motivo, è del pari inammissibile per assoluta genericità di formulazione, che non riesce a contrastare le valutazioni in tema di dosimetria della pena, frutto di apprezzamenti privi di qualunque illogicità.

Premesso che la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati (si vedano i principi affermati da Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461), si osserva che, quanto al contenuto del dovere motivazionale, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Va inoltre considerato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

Quanto alla circostanza di cui all'art. 61 (recte: 62), n. 4, cod. pen., va sottolineata la novità della questione, posto che non viene neppur dedotto dal ricorrente di averla prospettata alla Corte territoriale.

Essa, peraltro, è formulata in termini assolutamente generici.

Il tema della circostanza aggravante della destrezza è stato puntualmente esaminato dalla sentenza di merito, sottolineando la tecnica del ricorrente e del suo complice: quest'ultimo, ponendosi davanti alla vittima, ne aveva rallentato l'andatura, al fine di consentire al primo di operare, in tal modo provocando le migliori condizioni per l'azione, peraltro destinata a svolgersi con la tipica modalità del borseggio (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01).

Anche il riconoscimento della recidiva e il diniego della sospensione condizionale della pena, logicamente apprezzati dai giudici di merito alla luce della modalità della condotta e della personalità dell'imputato, sono genericamente contrastati in ricorso.

5. L'inammissibilità del ricorso, precludendo la formazione del rapporto processuale, rende irrilevante la verifica della condizione di procedibilità, in ragione dei mutamenti normativi intervenuti successivamente alla formazione del cd. giudicato sostanziale (si vedano i principi affermati da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01).

6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale, riportandosi alla requisitoria depositata, ha chiesto n pronunciarsi liannullamento con rinvio limitatamente all4applicazione della recidiva, con declaratoria di inammissibilità per il resto. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città con cui, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 4, cod. pen., per aver tentato di impossessarsi, in concorso con un'altra persona, di un telefono cellulare, introducendo la mano nella borsa della persona offesa, non riuscendo nell'intento per cause non imputabili alla volontà del primo. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge processuale in merito alla valutazione delle prove, per avere la Corte d'appello omesso di vagliare adeguatamente la versione dei fatti offerta dai due imputati, che avrebbero soltanto inteso scherzare con la persona offesa, valorizzando, invece, una dichiarazione alquanto imprecisa di un teste. 2.2 Col secondo motivo, si duole di violazione di legge processuale in relazione all'art. 533 del codice di rito, per avere i Giudici di merito condannato l'imputato alla stregua di un giudizio basato su indizi non gravi, né concordanti né univoci, con conseguente lesione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inutilizzabilità della querela sporta dalla persona offesa, in vista della mancata indicazione, nella querela, della conoscenza della lingua italiana da parte della p.o., cittadina d'origine nipponica. La difesa puntualizza che, anche nel rito abbreviato, è preclusa, ex art. 191 del codice di rito, l'utilizzazione di prove illegittimamente acquisite e di atti di indagini preliminari viziati da invalidità intervenuta in fasi pregresse, come è appunto avvenuto nel caso di specie. Tale profilo di asserita illegittimità è ripreso nel motivo n. 5, in cui si contesta la ritenuta aggravante della destrezza. Essendo stata, tale aggravante, illegittimamente ritenuta sussistente dal Tribunale, il reato diverrebbe procedibile a querela. Alla luce della censurata nullità della denuncia-querela, andrebbe dichiarato il proscioglimento dell'imputato per difetto di valida condizione di procedibilità. 2.4 Col quarto motivo, si duole di violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'ascritto delitto tentato, non avendo la Corte considerato la desistenza volontaria dell'imputato dalla condotta criminosa, ciò che esclude l'applicabilità dell'art. 56, terzo comma, cod. pen., posto che il comportamento asseritamente osservato dagli operanti non risulta essere mai stato posto in essere. La difesa contesta, cioè, che l'imputato abbia messo la mano nella borsa della p.o.; sicché "gli atti compiuti" richiesti dall'art. 56, terzo comma, non sarebbero mai stati posti in essere. 2.5 Col quinto motivo si censura la determinazione della pena; a tal proposito, si osserva difetto di motivazione in relazione alla pena base, calcolata in anni uno di reclusione, anziché in mesi otto, vista la riduzione dei due terzi per la scelta dell'abbreviato. Si censurano, inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (non adeguatamente motivata e, anzi, basata anche sullo stato di detenzione dell'imputato per fatto successivo rispetto quello oggetto del procedimento in esame), la mancata motivazione della contestata recidiva, l'erroneo mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., visto il valore limitato del telefono oggetto di furto tentato e della totale assenza di danni. Oggetto di censura è altresì la ritenuta aggravante della destrezza, avendo l'imputato agito, nella stessa prospettiva accusatoria, con fare assai maldestro. Si contesta, infine, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, errata dal punto di vista motivazionale, per carenza totale di giustificazione sul punto, e da quello giuridico, posto che l'attuale condanna a mesi nove di reclusione, cumulata con la pena inflitta per l'unico precedente a mesi dieci di reclusione, non supera i limiti stabiliti nell'art.163 cod. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione della recidiva, con declaratoria di inammissibilità per il resto. 4. All'udienza del 18 aprile 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Le generiche considerazioni con le quali si censura la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non riescono a scardinare la logicità dell'apparato motivazionale fondato su quanto riferito dalla persona offesa in sede di denuncia - querela e quanto osservato, alla stregua della relazione di servizio, dall'operante che ha proceduto all'arresto: tutte considerazioni che razionalmente hanno escluso il carattere asseritamente scherzoso dell'approccio degli autori della condotta, quale da loro indicato negli interrogatori e sul quale il ricorso, peraltro, ancora una volta in termini assolutamente generici, ritorna. 2. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell'imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 2, n. 3827 del 22/10/2019, dep. 2020, Rotili, Rv. 277965 - 01). Quanto al tema della conoscenza della lingua italiana, si osserva che l'assenza di un interprete non rende inutilizzabili, o comunque invalide, le dichiarazioni rese da persona informata dei fatti che non conosca la lingua italiana, ma può rilevare ai soli fini del giudizio di attendibilità delle stesse (Sez. 3, n. 44441 del 02/10/2013, P., Rv. 257597 - 01; «è valida la querela presentata oralmente dal cittadino straniero che non conosca la lingua italiana e che, all'uopo, si sia fatto assistere da persona in grado di tradurne le espressioni, non occorrendo che quest'ultima sia iscritta nell'albo degli interpreti: Sez. 5, n. 17967 del 22/01/2013, Ennassiri, Rv. 256888 - 01; Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, S., Rv. 279276 - 01: la mancata nomina di un interprete non è causa d'inutilizzabilità né di nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta che non conosca la lingua italiana). 3. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Posto che la ricostruzione dei fatti, per quanto sopra rilevato, non è stata ammissibilmente contrastata, il gesto dell'imputato di infilare la mano nella borsa della turista, che reagì gridando e attirando l'attenzione degli operanti, è stato logicamente inteso come atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere il furto. Del tutto inconducente è poi il rilievo che il ricorrente non fosse a conoscenza di ciò che la borsa conteneva, posto che la sua azione era diretta a sottrarre ciò che avrebbe ragionevolmente potuto trovare, in dipendenza dei beni che ordinariamente vi sono riposti.4. Il quinto -variamente articolato- motivo, è del pari inammissibile per assoluta genericità di formulazione, che non riesce a contrastare le valutazioni in tema di dosimetria della pena, frutto di apprezzamenti privi di qualunque illogicità. Premesso che la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati (si vedano i principi affermati da Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461), si osserva che, quanto al contenuto del dovere motivazionale, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Va inoltre considerato che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Quanto alla circostanza di cui all'art. 61 (recte: 62), n. 4, cod. pen., va sottolineata la novità della questione, posto che non viene neppur dedotto dal ricorrente di averla prospettata alla Corte territoriale. Essa, peraltro, è formulata in termini assolutamente generici. Il tema della circostanza aggravante della destrezza è stato puntualmente esaminato dalla sentenza di merito, sottolineando la tecnica del ricorrente e del suo complice: quest'ultimo, ponendosi davanti alla vittima, ne aveva rallentato l'andatura, al fine di consentire al primo di operare, in tal modo provocando le migliori condizioni per l'azione, peraltro destinata a svolgersi con la tipica modalità del borseggio (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01). Anche il riconoscimento della recidiva e il diniego della sospensione condizionale della pena, logicamente apprezzati dai giudici di merito alla luce della modalità della condotta e della personalità dell'imputato, sono genericamente contrastati in ricorso. 5. L'inammissibilità del ricorso, precludendo la formazione del rapporto processuale, rende irrilevante la verifica della condizione di procedibilità, in ragione dei mutamenti normativi intervenuti successivamente alla formazione del cd. giudicato sostanziale (si vedano i principi affermati da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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