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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19171/2026

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ante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in attidomiciliata,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliato,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 13/22 della Commissione Tributaria diSecondo Grado di Trento, pubblicata in data 29 marzo 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.giugno 2026.Numero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/20261.

Con sentenza n. 13/22, pubblicata in data 29 marzo 2022,la Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Trento harigettato l’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avversola sentenza n. 79/21 della Commissione Tributaria di PrimoGrado di Trento, con la quale erano stati rigettati i ricorsi -separatamente proposti e poi riuniti- avverso gli avvisi diaccertamento IMU 2013 e 2014 (n. 295 e n. 296) emessi dallaGestione [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme-[OSCURATO:PERSONA]Comuni diCarano, Daiano e Varena, poi fusi nel Comune di Ville diCarano, reputati edificabili nonostante -a dire della societàcontribuente- fossero inseriti in aree in cui era preclusaqualsivoglia attività edificatoria.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a tre motivi di impugnazione ed illustrandoulteriormente le sue difese con memoria.3.

Il Comune di Ville di Fiemme ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso non è fondato e, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2.

Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c.,l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art.2909 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonché dell’art. 7, commi 1 e 3,d.lgs. n. 546 del 1992, per avere i giudici di secondo gradoinopinatamente escluso “l’efficacia espansiva dell’accertamentoNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026sull’inedificabilità delle aree sature contraddistinte dalleparticelle 2552/1, 2552/2, 2563/1, 2790, 2817 e 2848 …effettuato dalla Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] diTrento … con sentenza n. 176/14 … in riferimento all’ICIdovuta per il 2007 … sulla considerazione che la decisione nonera intervenuta tra le stesse parti, omettendo di considerare ilfatto, dedotto in giudizio, che la sentenza passata in giudicatosi riferiva al medesimo rapporto tributario”.3.

Il motivo è infondato.3.1.

Non è stato dimostrato, innanzi tutto, che un giudicatoesterno si sia formato, in quanto la ricorrente si è limitata aversare in atti la sentenza n. 176/14 della CommissioneTributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Trento, ma senza alcunasarebbe stato oggetto di contestazione, ancorché la parte chene invochi l’autorità abbia l’onere di fornire la relativa prova,mediante la produzione della sentenza munitadell’attestazione di cancelleria, ai sensi dell’art. 124 disp. att.c.p.c., anche in caso di non contestazione della controparte,restandone esonerata, viceversa, nella sola ipotesi in cuiquest’ultima -contrariamente a quanto è avvenuto nellavicenda in esame- ammetta esplicitamente l’intervenutaformazione del giudicato esterno (cfr. Cass. n. 4803/18, Cass.n. 6868/22, Cass. n. 36258/23, Cass. 20305/24, Cass. n.20773/25, Cass. n. 22214/25 e Cass. n. 4940/26).3.2.

Inoltre, la corte territoriale, nella decisione in questasede impugnata, ha fatto presente come non fosse possibilenemmeno comprendere, dalla lettura della sentenza chesarebbe divenuta irrevocabile, se si riferisse, in tutto o inparte, alle aree oggetto della presente controversia, in virtù diNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026un convincimento, invero, pienamente condivisibile, nonessendoci, al riguardo, alcuna certezza, proprio in ragione deltenore della suddetta sentenza (cfr., allegata in copia alfascicolo della ricorrente, la sentenza n. 176/14 dellaCommissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Trento, alle pagg. 2,3, 4 e 5, la cui scorsa effettivamente non permette dicomprendere se abbia ad oggetto terreni coincidenti, in tutto oin parte, con quelli oggetto del contenzioso de quo).Né, del resto, la ricorrente ha versato in atti documentialtrimenti probanti (rinvenienti, a titolo esemplificativo, nelfascicolo relativo a quel giudizio), né, ancora prima, ne ha fattomenzione, enunciandone il contenuto o, quanto meno, ipassaggi rilevanti -in violazione dei principi di specificità e,soprattutto, di autosufficienza- nel motivo in esame o, più ingenerale, nel ricorso.Parimenti, non ha spiegato, enumerando le attivitàdefensionali all’uopo significative, in quale fase o stato delgiudizio e per quali ragioni l’avversa condotta processuale fosseinterpretabile in termini di non contestazione della coincidenza,totale o parziale, della presente controversia con quella definitadalla sentenza che sarebbe passata in giudicato.3.3.

E tale circostanza -e, cioè, la carenza di prova ed, amonte, di adeguata allegazione del rapporto tributarioriguardato in quella decisione- rende privo di decisivitàl’ulteriore tema evocato dai giudici di seconde cure,concernente la diversità dei soggetti nei confronti dei quali èstata emessa la sentenza asseritamente divenuta definitiva,tenendo comunque a mente che l’effetto vincolantedel giudicato esterno opera solamente in caso di giudizi identiciper causa petendi, per petitum e per soggetti coinvolti, che, nelNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026caso di specie, sono pacificamente diversi, non essendo state -nel motivo de quo e, più in generale, nel ricorso- neppureesplicitate, in maniera dettagliata e precisa, le vicende che, sulpiano fattuale e giuridico, hanno determinato, sotto il profilosoggettivo, tale diversità.3.4.

E ciò senza considerare che l’effetto vincolante delgiudicato esterno in relazione alle imposte periodiche puòche, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbianocarattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre nonpuò riguardare gli elementi variabili, destinati a modificarsi neltempo, tanto è vero che, in applicazione di tale principio, èstato escluso che una pronuncia resa in un’altra controversiatra le stesse parti su precedenti annualità ICI possa avereefficacia di giudicato circa l’accertamento sull’inedificabilità diun terreno oggetto di tassazione (cfr. Cass. n. 25516/19, Cass.n. 5766/21 e Cass. n. 22574/24).Inoltre, laddove l’edificabilità sia esclusa tramite un processodi sussunzione -ed, inevitabilmente, di interpretazione- dellenorme tributarie applicabili, proprio come è avvenuto nel casodi specie (cfr., allegata in copia al fascicolo della ricorrente, lasentenza n. 176/14 della Commissione Tributaria di PrimoGrado di Trento, alle pagg. 3, 4 e 5, in cui, tra l’altro, èspecificato -in virtù di un’attività, non è superfluo rimarcarlo,eminentemente ermeneutica- che, in mancanza di un piano dil’efficacia espansiva del giudicato non può operare, perché taleesercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituireun vincolo o un limite all’esegesi demandata ad un altroNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026giudice, né è suscettibile di passare in giudicatoautonomamente dalla domanda e dal capo di essa a cui siriferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentalerispetto alla decisione (cfr. Cass. n. 23723/13, Cass. n.14509/16, Cass. n. 15215/21, Cass. n. 36875/22, Cass. n.5822/24 e Cass. n. 6446/26).4.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’illegittimità dellasentenza impugnata per omessa motivazione, non essendostate enunciate, in sede di determinazione della baseimponibile, le ragioni dell’esistenza di un’attuale potenzialitàedificatoria dei terreni con riferimento alle “aree per la viabilitàe gli spazi pubblici-strada”, disciplinate dall’art. 17 del P.R.G.del Comune di Carano.Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 13 d.l. n. 201 del 2011 ed 1, 2, e 5d.lgs. n. 504 del 1992, per avere la Commissione Tributaria diSecondo Grado di Trento ravvisato, in sede di determinazionedella base imponibile, una residua attualità della potenzialitàedificatoria (10%) delle “aree per la viabilità e gli spazipubblici-strada”.5.

I motivi -esaminabili congiuntamente per la strettacorrelazione delle questioni sulle quali poggiano- sonoinfondati.5.1.

È opportuno rammentare, innanzi tutto, che èdenunciabile in cassazione solamente l’anomalia motivazionaleche si atteggi quale violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione insé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sottol’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”,nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).

Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili lecensure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione,in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può cheessere circoscritto alla mera verifica della violazione del“minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma,Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).

La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).5.2.

Nella vicenda qui scrutinata, la corte trentina,uniformandosi agli insegnamenti elaborati in sede di legittimità(cfr. Cass., sez. un., 25566/06, Cass. n. 20137/12, Cass. n.11182/14, Cass. n. 21156/16, Cass. n. 21351/21, Cass. n.22574/24 Cass. n. 21111/25 e Cass. n. 13664/26), ha ritenutoche, in caso di aree inserite tra quelle fabbricabili, la presenzadi un vincolo d’inedificabilità risultante dal P.R.G. non lesottraesse al regime fiscale proprio dei suoli edificabili,incidendo soltanto sulla determinazione della loro baseimponibile, giacché nella determinazione di quest’ultima devetenersi conto della maggiore o minore attualità delle loropotenzialità edificatorie.

E, a tal proposito, ha ritenutosussistente una potenzialità edificatoria per le particellerientranti nell’ambito applicativo degli artt. 11 e 13 del P.R.G.,considerando congrua la riduzione d’imposta, pari al 90%,applicata dall’amministrazione (cfr. la sentenza impugnata, allepagg. 6, 7 ed 8).Con riferimento all’art. 17 del P.R.G., invece, effettivamentenon ha detto alcunché, nel senso che non ne ha esaminato ilportato precettivo in relazione ad una eventuale potenzialitàedificatoria delle aree ad esso riconducibili, ma haespressamente evidenziato come non fossero state sottopostea tassazione “aree per la viabilità e spazi pubblici”, passando inrassegna dettagliatamente tutte le particelle oggetto diimposizione, tenendo conto degli avvisi di accertamento e degliNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026elementi da essi desumibili (cfr. la sentenza impugnata, allepagg. 9 e 10).Conseguentemente, le ragioni di doglianza articolate, inparte qua, dalla ricorrente non colgono nel segno, non soloperché, sul punto, i giudici di seconda istanza si sono espressi,ma anche perché, esprimendosi, hanno precisato come nonfossero state sottoposte a tassazione aree rientranti nell’ambitodi applicazione dell’art. 17 del P.R.G. del Comune di Carano.6.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.7.

Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.8.

Sono ravvisabili i presupposti per la condanna previstadall’art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto il ricorso èimperniato su motivi manifestamente infondati, talvolta fruttodi una defatigante reiterazione di questioni già debitamenterisolte -e motivate- dalle corti di merito, senza porre alcuntema o questione di rilevanza generale o nomofilattica, tale dagiustificare il ricorso al giudice di legittimità.8.1.

È stato osservato, a questo proposito, che, essendo lagiurisdizione una risorsa non illimitata, tanto è vero che nonsolo sono legittime misure di contenimento del contenziosocivile, ma anche auspicabili (cfr.

Corte Cost. n. 77/18), lacondanna disciplinata dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., hanatura sanzionatoria dell’abuso del processo, perpetrato dallaparte soccombente, non disgiunta da una funzioneindennitaria, in favore della parte vittoriosa.Essa, infatti, partecipa di una concorrente finalità,sanzionatoria ed indennitaria, costituendo, per un verso, unrimedio avente scopo di deterrenza contro il ricorso improprioNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026ed ingiustificato alla tutela giurisdizionale -quando si ponga intermini di incompatibilità con un quadro ordinamentale che, dauna parte, deve universalmente garantire l’accesso allagiustizia (cfr. art. 6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto delprincipio costituzionale della ragionevole durata del processo edella conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto adazioni meramente dilatorie e defatigatorie- e, per altro verso,una misura di ristoro della controparte, in favore della quale lacondanna è emanata, per essere stata costretta a difendersi alcospetto di un uso strumentale del processo (cfr.

Corte Cost. n.152/16 e, nello stesso senso, Corte Cost. n. 139 del 2019).8.2.

Ebbene, nella fattispecie qui esaminata, ricorrono lecondizioni per intravedere -in virtù delle ragioniprecedentemente menzionate- un utilizzo abusivo della tutelagiurisdizionale (cfr., in ordine all’abuso del processo ed ai casiin cui è configurabile, Cass. n. 19285/16, Cass. n. 29812/19,Cass. n. 38528/21, Cass. n. 14548/22, Cass. n. 34429/24,Cass. n. 10356/25 e Cass. n. 2354/26), con la conseguenzache la ricorrente deve essere condannata al pagamento dellasomma indicata in dispositivo, reputata congrua in relazionealla natura, all’oggetto ed al valore della causa ed alla condottaprocessuale da essa tenuta.9.

Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto dellasussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariall’ammontare già dovuto.Numero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione,in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida ineuro 1.800,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed accessori come per legge; condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, della somma di euro1.800,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; dà attodella sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la proposta impugnazione,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in attidomiciliata,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliato,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 13/22 della Commissione Tributaria diSecondo Grado di Trento, pubblicata in data 29 marzo 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.giugno 2026.Numero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con sentenza n. 13/22, pubblicata in data 29 marzo 2022,la Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Trento harigettato l’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avversola sentenza n. 79/21 della Commissione Tributaria di PrimoGrado di Trento, con la quale erano stati rigettati i ricorsi -separatamente proposti e poi riuniti- avverso gli avvisi diaccertamento IMU 2013 e 2014 (n. 295 e n. 296) emessi dallaGestione [OSCURATO:PERSONA] di Fiemme-[OSCURATO:PERSONA]Comuni diCarano, Daiano e Varena, poi fusi nel Comune di Ville diCarano, reputati edificabili nonostante -a dire della societàcontribuente- fossero inseriti in aree in cui era preclusaqualsivoglia attività edificatoria.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a tre motivi di impugnazione ed illustrandoulteriormente le sue difese con memoria.3. Il Comune di Ville di Fiemme ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato e, in quanto tale, non meritaaccoglimento.2. Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c.,l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art.2909 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonché dell’art. 7, commi 1 e 3,d.lgs. n. 546 del 1992, per avere i giudici di secondo gradoinopinatamente escluso “l’efficacia espansiva dell’accertamentoNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026sull’inedificabilità delle aree sature contraddistinte dalleparticelle 2552/1, 2552/2, 2563/1, 2790, 2817 e 2848 …effettuato dalla Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] diTrento … con sentenza n. 176/14 … in riferimento all’ICIdovuta per il 2007 … sulla considerazione che la decisione nonera intervenuta tra le stesse parti, omettendo di considerare ilfatto, dedotto in giudizio, che la sentenza passata in giudicatosi riferiva al medesimo rapporto tributario”.3. Il motivo è infondato.3.1. Non è stato dimostrato, innanzi tutto, che un giudicatoesterno si sia formato, in quanto la ricorrente si è limitata aversare in atti la sentenza n. 176/14 della CommissioneTributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Trento, ma senza alcunasarebbe stato oggetto di contestazione, ancorché la parte chene invochi l’autorità abbia l’onere di fornire la relativa prova,mediante la produzione della sentenza munitadell’attestazione di cancelleria, ai sensi dell’art. 124 disp. att.c.p.c., anche in caso di non contestazione della controparte,restandone esonerata, viceversa, nella sola ipotesi in cuiquest’ultima -contrariamente a quanto è avvenuto nellavicenda in esame- ammetta esplicitamente l’intervenutaformazione del giudicato esterno (cfr. Cass. n. 4803/18, Cass.n. 6868/22, Cass. n. 36258/23, Cass. 20305/24, Cass. n.20773/25, Cass. n. 22214/25 e Cass. n. 4940/26).3.2. Inoltre, la corte territoriale, nella decisione in questasede impugnata, ha fatto presente come non fosse possibilenemmeno comprendere, dalla lettura della sentenza chesarebbe divenuta irrevocabile, se si riferisse, in tutto o inparte, alle aree oggetto della presente controversia, in virtù diNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026un convincimento, invero, pienamente condivisibile, nonessendoci, al riguardo, alcuna certezza, proprio in ragione deltenore della suddetta sentenza (cfr., allegata in copia alfascicolo della ricorrente, la sentenza n. 176/14 dellaCommissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Trento, alle pagg. 2,3, 4 e 5, la cui scorsa effettivamente non permette dicomprendere se abbia ad oggetto terreni coincidenti, in tutto oin parte, con quelli oggetto del contenzioso de quo).Né, del resto, la ricorrente ha versato in atti documentialtrimenti probanti (rinvenienti, a titolo esemplificativo, nelfascicolo relativo a quel giudizio), né, ancora prima, ne ha fattomenzione, enunciandone il contenuto o, quanto meno, ipassaggi rilevanti -in violazione dei principi di specificità e,soprattutto, di autosufficienza- nel motivo in esame o, più ingenerale, nel ricorso.Parimenti, non ha spiegato, enumerando le attivitàdefensionali all’uopo significative, in quale fase o stato delgiudizio e per quali ragioni l’avversa condotta processuale fosseinterpretabile in termini di non contestazione della coincidenza,totale o parziale, della presente controversia con quella definitadalla sentenza che sarebbe passata in giudicato.3.3. E tale circostanza -e, cioè, la carenza di prova ed, amonte, di adeguata allegazione del rapporto tributarioriguardato in quella decisione- rende privo di decisivitàl’ulteriore tema evocato dai giudici di seconde cure,concernente la diversità dei soggetti nei confronti dei quali èstata emessa la sentenza asseritamente divenuta definitiva,tenendo comunque a mente che l’effetto vincolantedel giudicato esterno opera solamente in caso di giudizi identiciper causa petendi, per petitum e per soggetti coinvolti, che, nelNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026caso di specie, sono pacificamente diversi, non essendo state -nel motivo de quo e, più in generale, nel ricorso- neppureesplicitate, in maniera dettagliata e precisa, le vicende che, sulpiano fattuale e giuridico, hanno determinato, sotto il profilosoggettivo, tale diversità.3.4. E ciò senza considerare che l’effetto vincolante delgiudicato esterno in relazione alle imposte periodiche puòche, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbianocarattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre nonpuò riguardare gli elementi variabili, destinati a modificarsi neltempo, tanto è vero che, in applicazione di tale principio, èstato escluso che una pronuncia resa in un’altra controversiatra le stesse parti su precedenti annualità ICI possa avereefficacia di giudicato circa l’accertamento sull’inedificabilità diun terreno oggetto di tassazione (cfr. Cass. n. 25516/19, Cass.n. 5766/21 e Cass. n. 22574/24).Inoltre, laddove l’edificabilità sia esclusa tramite un processodi sussunzione -ed, inevitabilmente, di interpretazione- dellenorme tributarie applicabili, proprio come è avvenuto nel casodi specie (cfr., allegata in copia al fascicolo della ricorrente, lasentenza n. 176/14 della Commissione Tributaria di PrimoGrado di Trento, alle pagg. 3, 4 e 5, in cui, tra l’altro, èspecificato -in virtù di un’attività, non è superfluo rimarcarlo,eminentemente ermeneutica- che, in mancanza di un piano dil’efficacia espansiva del giudicato non può operare, perché taleesercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituireun vincolo o un limite all’esegesi demandata ad un altroNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026giudice, né è suscettibile di passare in giudicatoautonomamente dalla domanda e dal capo di essa a cui siriferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentalerispetto alla decisione (cfr. Cass. n. 23723/13, Cass. n.14509/16, Cass. n. 15215/21, Cass. n. 36875/22, Cass. n.5822/24 e Cass. n. 6446/26).4. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., l’illegittimità dellasentenza impugnata per omessa motivazione, non essendostate enunciate, in sede di determinazione della baseimponibile, le ragioni dell’esistenza di un’attuale potenzialitàedificatoria dei terreni con riferimento alle “aree per la viabilitàe gli spazi pubblici-strada”, disciplinate dall’art. 17 del P.R.G.del Comune di Carano.Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 13 d.l. n. 201 del 2011 ed 1, 2, e 5d.lgs. n. 504 del 1992, per avere la Commissione Tributaria diSecondo Grado di Trento ravvisato, in sede di determinazionedella base imponibile, una residua attualità della potenzialitàedificatoria (10%) delle “aree per la viabilità e gli spazipubblici-strada”.5. I motivi -esaminabili congiuntamente per la strettacorrelazione delle questioni sulle quali poggiano- sonoinfondati.5.1. È opportuno rammentare, innanzi tutto, che èdenunciabile in cassazione solamente l’anomalia motivazionaleche si atteggi quale violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione insé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sottol’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”,nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondoquesti canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili lecensure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione,in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può cheessere circoscritto alla mera verifica della violazione del“minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma,Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione delladecisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).5.2. Nella vicenda qui scrutinata, la corte trentina,uniformandosi agli insegnamenti elaborati in sede di legittimità(cfr. Cass., sez. un., 25566/06, Cass. n. 20137/12, Cass. n.11182/14, Cass. n. 21156/16, Cass. n. 21351/21, Cass. n.22574/24 Cass. n. 21111/25 e Cass. n. 13664/26), ha ritenutoche, in caso di aree inserite tra quelle fabbricabili, la presenzadi un vincolo d’inedificabilità risultante dal P.R.G. non lesottraesse al regime fiscale proprio dei suoli edificabili,incidendo soltanto sulla determinazione della loro baseimponibile, giacché nella determinazione di quest’ultima devetenersi conto della maggiore o minore attualità delle loropotenzialità edificatorie. E, a tal proposito, ha ritenutosussistente una potenzialità edificatoria per le particellerientranti nell’ambito applicativo degli artt. 11 e 13 del P.R.G.,considerando congrua la riduzione d’imposta, pari al 90%,applicata dall’amministrazione (cfr. la sentenza impugnata, allepagg. 6, 7 ed 8).Con riferimento all’art. 17 del P.R.G., invece, effettivamentenon ha detto alcunché, nel senso che non ne ha esaminato ilportato precettivo in relazione ad una eventuale potenzialitàedificatoria delle aree ad esso riconducibili, ma haespressamente evidenziato come non fossero state sottopostea tassazione “aree per la viabilità e spazi pubblici”, passando inrassegna dettagliatamente tutte le particelle oggetto diimposizione, tenendo conto degli avvisi di accertamento e degliNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026elementi da essi desumibili (cfr. la sentenza impugnata, allepagg. 9 e 10).Conseguentemente, le ragioni di doglianza articolate, inparte qua, dalla ricorrente non colgono nel segno, non soloperché, sul punto, i giudici di seconda istanza si sono espressi,ma anche perché, esprimendosi, hanno precisato come nonfossero state sottoposte a tassazione aree rientranti nell’ambitodi applicazione dell’art. 17 del P.R.G. del Comune di Carano.6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.8. Sono ravvisabili i presupposti per la condanna previstadall’art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto il ricorso èimperniato su motivi manifestamente infondati, talvolta fruttodi una defatigante reiterazione di questioni già debitamenterisolte -e motivate- dalle corti di merito, senza porre alcuntema o questione di rilevanza generale o nomofilattica, tale dagiustificare il ricorso al giudice di legittimità.8.1. È stato osservato, a questo proposito, che, essendo lagiurisdizione una risorsa non illimitata, tanto è vero che nonsolo sono legittime misure di contenimento del contenziosocivile, ma anche auspicabili (cfr. Corte Cost. n. 77/18), lacondanna disciplinata dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., hanatura sanzionatoria dell’abuso del processo, perpetrato dallaparte soccombente, non disgiunta da una funzioneindennitaria, in favore della parte vittoriosa.Essa, infatti, partecipa di una concorrente finalità,sanzionatoria ed indennitaria, costituendo, per un verso, unrimedio avente scopo di deterrenza contro il ricorso improprioNumero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026ed ingiustificato alla tutela giurisdizionale -quando si ponga intermini di incompatibilità con un quadro ordinamentale che, dauna parte, deve universalmente garantire l’accesso allagiustizia (cfr. art. 6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto delprincipio costituzionale della ragionevole durata del processo edella conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto adazioni meramente dilatorie e defatigatorie- e, per altro verso,una misura di ristoro della controparte, in favore della quale lacondanna è emanata, per essere stata costretta a difendersi alcospetto di un uso strumentale del processo (cfr. Corte Cost. n.152/16 e, nello stesso senso, Corte Cost. n. 139 del 2019).8.2. Ebbene, nella fattispecie qui esaminata, ricorrono lecondizioni per intravedere -in virtù delle ragioniprecedentemente menzionate- un utilizzo abusivo della tutelagiurisdizionale (cfr., in ordine all’abuso del processo ed ai casiin cui è configurabile, Cass. n. 19285/16, Cass. n. 29812/19,Cass. n. 38528/21, Cass. n. 14548/22, Cass. n. 34429/24,Cass. n. 10356/25 e Cass. n. 2354/26), con la conseguenzache la ricorrente deve essere condannata al pagamento dellasomma indicata in dispositivo, reputata congrua in relazionealla natura, all’oggetto ed al valore della causa ed alla condottaprocessuale da essa tenuta.9. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto dellasussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariall’ammontare già dovuto.Numero registro generale 23630/2022Numero sezionale 4847/2026Numero di raccolta generale 19171/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione,in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida ineuro 1.800,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed accessori come per legge; condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, della somma di euro1.800,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; dà attodella sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la proposta impugnazione,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19171/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris