Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08414/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

, in persona del Direttore protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale delloStato;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania n. 8251/2021, depositata il 18 novembre2021.Numero registro generale 13068/2022Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 8414/2026Data pubblicazione 03/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con ricorso depositato presso la Commissione tributariaprovinciale di Caserta, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di annullare ecomunque privare di ogni giuridico effetto la comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202000000174000, perun totale di euro 105,666,92 e ogni atto ad esso presupposto.

Lacomunicazione si fondava sui seguenti atti:

1. Avviso diaccertamento n.

TF7010702314/2017, assunto notificato il07.11.20/7, ruolo emesso dalla D.P.

Caserta per Irpef, anno 2012,con un importo totale dell'atto di euro 2.150,95;

2. Avviso diaccertamento n.

TF7010702316/2017, assunto notificato il07.11.2017, ruolo emesso dalla D.P.

Caserta per Irpef anno 2013,con un importo totale dell'atto di euro 2.083,36;

3. Avviso diaccertamento n.

TF7010702320/2017, assunto notificato il07.11.2017, ruolo emesso dalla D.P.

Caserta per Irpef, anno 2014,con un importo totale dell'atto di euro 2.166,15;

4. Avviso diaccertamento n.

TF70200202222/2018; assunto notificato il16.11.2018, ruolo emesso dalla D.P.

Caserta per Iva e Irap, anno2015, con un importo totale dell'atto di euro 39.004,26;

5. Avvisodi accertamento n.

TF7020202743/2018, assunto notificato il16.05.2019, ruolo emesso dalla D.P.

Caserta per Iva e Irap, anno2016, con un importo totale dell'atto di euro 60.262,20.L'Agenzia delle entrate - Riscossione resisteva con atto dicontrodeduzioni.A seguito della richiesta di parte, si costituiva nel giudizioanche l’Agenzia delle entrate.Con sentenza n. 2371/08/2020, la Commissione tributariaprovinciale di Caserta accoglieva parzialmente il ricorso, annullandoNumero registro generale 13068/2022Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 8414/2026Data pubblicazione 03/04/2026l'atto impugnato in riferimento agli accertamenti n.TF70200202222/2018 (euro 39.004,26) e n.

TF702020274312018(euro 56.247,72 Iva e Irap).2. – Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate proponevaSi costituiva l’Agenzia delle entrate - Riscossione con propriecontrodeduzioni.Non si costituiva il contribuente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, consentenza 8251/20/21, ha rigettato l'impugnazione.3. – L'Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate -Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi.Il contribuente non ha svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione o falsaapplicazione di norme processuali, in particolare dell’art. 115 c.p.c.,in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Parte ricorrenteevidenzia l'illegittimità della pronuncia nella parte in cui haaffermato il mancato di rinvenimento in atti dell'atto completo dinotificazione dell'avviso di accertamento recante numero finale2222/18.

In realtà, l'avviso di ricevimento era stato prodotto in attifin dal primo grado e ne viene riprodotta una fotocopia.

Lo stessoavviso d’accertamento TF7020202222 veniva notificato al [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di socio, a mani della moglie, come emerge dall'avvisodi ricevimento.

Si rappresenta che la notificazione degli attitributari, infatti, oltre che “personalmente” da parte degli agentinotificatori, tra i quali i messi comunali e i messi speciali autorizzatiNumero registro generale 13068/2022Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 8414/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell’ufficio (secondo quanto previsto dall’articolo 60, comma 1, lett.a), del d.P.R. 600/1973), può essere eseguita anche tramite ilservizio postale, con invio dell'atto a mezzo raccomandata conavviso di ricevimento.

In particolare, l'art. 14 della legge 890/1982prevede che la notifica può sempre essere eseguita a mezzo dellaposta “direttamente" - vale a dire, senza intermediazionedell'ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore diverso daquello postale dagli uffici.

La possibilità di notificazione postale“diretta" in ambito tributario, introdotta dall'art. 20 della legge146/1998, è operativa a decorrere dal 15 maggio 1998 conriferimento alla generalità degli atti tributari, compresi - comechiarito dalla Cassazione - gli “accertamenti esecutivi", di cui all'art.29 del d.l. 78/2010.1.1. – Il motivo è fondato.La notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficiofinanziario, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, puòavvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo lenorme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in talcaso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifichesull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è statoconsegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo deldestinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo inbase alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass.n. 6702/2025).Risulta, dunque, errata la pronuncia sul punto, secondo quantorappresentato.2. – Con il terzo motivo si contesta la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto - violazione degli artt. 2261, 2267,2291 c.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Sievidenzia che l’obbligo di legge della motivazione dell’avviso diNumero registro generale 13068/2022Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 8414/2026Data pubblicazione 03/04/2026accertamento dei redditi del componente della compagine èsoddisfatto ogniqualvolta detto atto rinvii per relationem a quelloriguardante i redditi della società, giacché il socio, in base allenorme civilistiche ha il potere di consultare la documentazionerelativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamentopresupposto e dei suoi documenti giustificativi.

Si ribadisce, inoltre,con riferimento all’avviso di accertamento n.

TF7020202743/2018,allegato all’atto d’appello, che il medesimo, accertamentoimmediatamente esecutivo, era stato emesso a carico dellapartecipata G. G. [OSCURATO:PERSONA] c.

S.A.S. ed era divenuto definitivo per mancata opposizione neitermini.

L’iscrizione nei ruoli del [OSCURATO:PERSONA] è stata effettuata in quantosocio accomandatario coobbligato.

Nella società di persone icreditori sociali possono far valere le loro pretese non solo sulpatrimonio sociale ma anche sul patrimonio personale dei soci iquali rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazionisociali rimaste insoddisfatte (artt. 2267, comma 1, e 2291, comma1, c.c.).2.1. – Il motivo è fondato.In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria può procederealla riscossione coattiva di un debito tributario, accertato neiconfronti di una società in nome collettivo, mediante lanotificazione di un avviso di mora ad uno dei soci illimitatamenteresponsabili, ancorché lo stesso sia rimasto estraneo agli atti diaccertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo,senza che ne consegua una lesione del suo diritto di difesa inquanto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, il socio destinatario della notificazione puòimpugnare, unitamente all'avviso di mora, anche gli attiNumero registro generale 13068/2022Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 8414/2026Data pubblicazione 03/04/2026presupposti che non gli fossero stati notificati (Cass. n.25765/2014; Cass. n. 11228/2007).L'amministrazione finanziaria può dunque notificaredirettamente al socio, ancorché receduto, l'avviso di mora perun'obbligazione tributaria della società in nome collettivo, insortaanteriormente al suo recesso, di cui egli risponde solidalmente eillimitatamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2290 e2291 cod. civ. a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti diaccertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo,contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'attonotificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stataomessa o risulti irregolare (Cass. n. 6020/2020; Cass. n.20704/2014).Risulta pertanto errata l'affermazione, contenuta nellasentenza impugnata, in ordine alla esclusione della responsabilitàdel socio per le obbligazioni sociali rimaste insoddisfatte.3. – L'accoglimento del primo e del terzo motivo determinaassorbimento del secondo con cui motivo si contesta la violazione ofalsa applicazione di norme di diritto processuale - Violazionedell’articolo 112 c.p.c.

Omessa pronuncia sulla censura diultrapetizione, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 , c.p.c.4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado territorialmente competente anche per laliquidazione delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CorteNumero registro generale 13068/2022Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 8414/2026Data pubblicazione 03/04/2026di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 13 gennaio 2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in persona del Direttore protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale delloStato;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania n. 8251/2021, depositata il 18 novembre2021.Numero registro generale 13068/2022Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 8414/2026Data pubblicazione 03/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con ricorso depositato presso la Commissione tributariaprovinciale di Caserta, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di annullare ecomunque privare di ogni giuridico effetto la comunicazionepreventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202000000174000, perun totale di euro 105,666,92 e ogni atto ad esso presupposto. Lacomunicazione si fondava sui seguenti atti: 1. Avviso diaccertamento n. TF7010702314/2017, assunto notificato il07.11.20/7, ruolo emesso dalla D.P. Caserta per Irpef, anno 2012,con un importo totale dell'atto di euro 2.150,95; 2. Avviso diaccertamento n. TF7010702316/2017, assunto notificato il07.11.2017, ruolo emesso dalla D.P. Caserta per Irpef anno 2013,con un importo totale dell'atto di euro 2.083,36; 3. Avviso diaccertamento n. TF7010702320/2017, assunto notificato il07.11.2017, ruolo emesso dalla D.P. Caserta per Irpef, anno 2014,con un importo totale dell'atto di euro 2.166,15; 4. Avviso diaccertamento n. TF70200202222/2018; assunto notificato il16.11.2018, ruolo emesso dalla D.P. Caserta per Iva e Irap, anno2015, con un importo totale dell'atto di euro 39.004,26; 5. Avvisodi accertamento n. TF7020202743/2018, assunto notificato il16.05.2019, ruolo emesso dalla D.P. Caserta per Iva e Irap, anno2016, con un importo totale dell'atto di euro 60.262,20.L'Agenzia delle entrate - Riscossione resisteva con atto dicontrodeduzioni.A seguito della richiesta di parte, si costituiva nel giudizioanche l’Agenzia delle entrate.Con sentenza n. 2371/08/2020, la Commissione tributariaprovinciale di Caserta accoglieva parzialmente il ricorso, annullandoNumero registro generale 13068/2022Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 8414/2026Data pubblicazione 03/04/2026l'atto impugnato in riferimento agli accertamenti n.TF70200202222/2018 (euro 39.004,26) e n. TF702020274312018(euro 56.247,72 Iva e Irap).2. – Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate proponevaSi costituiva l’Agenzia delle entrate - Riscossione con propriecontrodeduzioni.Non si costituiva il contribuente.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, consentenza 8251/20/21, ha rigettato l'impugnazione.3. – L'Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate -Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi.Il contribuente non ha svolto attività difensiva.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la violazione o falsaapplicazione di norme processuali, in particolare dell’art. 115 c.p.c.,in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Parte ricorrenteevidenzia l'illegittimità della pronuncia nella parte in cui haaffermato il mancato di rinvenimento in atti dell'atto completo dinotificazione dell'avviso di accertamento recante numero finale2222/18. In realtà, l'avviso di ricevimento era stato prodotto in attifin dal primo grado e ne viene riprodotta una fotocopia. Lo stessoavviso d’accertamento TF7020202222 veniva notificato al [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di socio, a mani della moglie, come emerge dall'avvisodi ricevimento. Si rappresenta che la notificazione degli attitributari, infatti, oltre che “personalmente” da parte degli agentinotificatori, tra i quali i messi comunali e i messi speciali autorizzatiNumero registro generale 13068/2022Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 8414/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell’ufficio (secondo quanto previsto dall’articolo 60, comma 1, lett.a), del d.P.R. 600/1973), può essere eseguita anche tramite ilservizio postale, con invio dell'atto a mezzo raccomandata conavviso di ricevimento. In particolare, l'art. 14 della legge 890/1982prevede che la notifica può sempre essere eseguita a mezzo dellaposta “direttamente" - vale a dire, senza intermediazionedell'ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore diverso daquello postale dagli uffici. La possibilità di notificazione postale“diretta" in ambito tributario, introdotta dall'art. 20 della legge146/1998, è operativa a decorrere dal 15 maggio 1998 conriferimento alla generalità degli atti tributari, compresi - comechiarito dalla Cassazione - gli “accertamenti esecutivi", di cui all'art.29 del d.l. 78/2010.1.1. – Il motivo è fondato.La notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficiofinanziario, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, puòavvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo lenorme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in talcaso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifichesull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è statoconsegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo deldestinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo inbase alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass.n. 6702/2025).Risulta, dunque, errata la pronuncia sul punto, secondo quantorappresentato.2. – Con il terzo motivo si contesta la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto - violazione degli artt. 2261, 2267,2291 c.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sievidenzia che l’obbligo di legge della motivazione dell’avviso diNumero registro generale 13068/2022Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 8414/2026Data pubblicazione 03/04/2026accertamento dei redditi del componente della compagine èsoddisfatto ogniqualvolta detto atto rinvii per relationem a quelloriguardante i redditi della società, giacché il socio, in base allenorme civilistiche ha il potere di consultare la documentazionerelativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamentopresupposto e dei suoi documenti giustificativi. Si ribadisce, inoltre,con riferimento all’avviso di accertamento n. TF7020202743/2018,allegato all’atto d’appello, che il medesimo, accertamentoimmediatamente esecutivo, era stato emesso a carico dellapartecipata G. G. [OSCURATO:PERSONA] c. S.A.S. ed era divenuto definitivo per mancata opposizione neitermini. L’iscrizione nei ruoli del [OSCURATO:PERSONA] è stata effettuata in quantosocio accomandatario coobbligato. Nella società di persone icreditori sociali possono far valere le loro pretese non solo sulpatrimonio sociale ma anche sul patrimonio personale dei soci iquali rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazionisociali rimaste insoddisfatte (artt. 2267, comma 1, e 2291, comma1, c.c.).2.1. – Il motivo è fondato.In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria può procederealla riscossione coattiva di un debito tributario, accertato neiconfronti di una società in nome collettivo, mediante lanotificazione di un avviso di mora ad uno dei soci illimitatamenteresponsabili, ancorché lo stesso sia rimasto estraneo agli atti diaccertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo,senza che ne consegua una lesione del suo diritto di difesa inquanto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, il socio destinatario della notificazione puòimpugnare, unitamente all'avviso di mora, anche gli attiNumero registro generale 13068/2022Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 8414/2026Data pubblicazione 03/04/2026presupposti che non gli fossero stati notificati (Cass. n.25765/2014; Cass. n. 11228/2007).L'amministrazione finanziaria può dunque notificaredirettamente al socio, ancorché receduto, l'avviso di mora perun'obbligazione tributaria della società in nome collettivo, insortaanteriormente al suo recesso, di cui egli risponde solidalmente eillimitatamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2290 e2291 cod. civ. a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti diaccertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo,contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'attonotificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stataomessa o risulti irregolare (Cass. n. 6020/2020; Cass. n.20704/2014).Risulta pertanto errata l'affermazione, contenuta nellasentenza impugnata, in ordine alla esclusione della responsabilitàdel socio per le obbligazioni sociali rimaste insoddisfatte.3. – L'accoglimento del primo e del terzo motivo determinaassorbimento del secondo con cui motivo si contesta la violazione ofalsa applicazione di norme di diritto processuale - Violazionedell’articolo 112 c.p.c. Omessa pronuncia sulla censura diultrapetizione, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 , c.p.c.4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado territorialmente competente anche per laliquidazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CorteNumero registro generale 13068/2022Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 8414/2026Data pubblicazione 03/04/2026di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 13 gennaio 2026.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 08414/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris