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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 28549/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4110-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, succeduta nella posizione sostanziale e processuale della [OSCURATO:PERSONA] GPS Sri, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI N. 11, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e PARTNERS, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI N. 11, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e PARTNERS, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - avverso la sentenza n. 1227/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 393/2014, rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. volta ad ottenere la riduzione del prezzo di acquisto dell'immobile commerciale promesso in vendita dalla convenuta, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava risolto il preliminare per inadempimento del Carofiglio e riteneva legittima la ritenzione in favore della convenuta della somma di euro 413.000,00 oggetto della clausola penale.

In virtù dell'impugnazione interposta dal Carofiglio, la Corte di appello di Catanzaro, nella resistenza dell'appellata, con sentenza n. 1227/2019, in parziale Ric. 2020 n. 04110 sez.

M2 - ud. 14-04-2021 -2- accoglimento dell'appello, riduceva l'importo della penale ad euro 206.500,00, confermato nel resto il provvedimento impugnato.

Avverso la sentenza della Corte distrettuale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Navisa s.r.1., in qualità di beneficiarie dell'operazione di scissione societaria della [OSCURATO:PERSONA] GPS s.r.1., propongono ricorso per cassazione con separati ricorsi entrambi fondati su due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] figlio con due distinti controricorsi.

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma.1 n. 5) c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

E' stata depositata memoria illustrativa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - con la quale deduce di avere ritualmente prodotto con il ricorso copia analogica del messaggio di trasmissione di [OSCURATO:PERSONA] al difensore del Carofiglio inviato 11 21.11.2019 - al pari del Carofiglio. [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'adunanza camerale, rileva che non sussistano nella specie i requisiti di cui al n. 5 dell'art. 375 c.p.c., almeno quanto alla procedibilità del ricorso, per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell'evidenza decisoria.

Conclusivamente il giudizio deve essere rimesso al Presidente della Seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza avanti alla Seconda Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2021.

Ric. 2020 n. 04110 sez.

M2 - ud. 14-04-2021 -3- [OSCURATO:PERSONA] CANCELdRIA 000i, 1 8 OT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4110-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, succeduta nella posizione sostanziale e processuale della [OSCURATO:PERSONA] GPS Sri, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI N. 11, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e PARTNERS, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI N. 11, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e PARTNERS, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - avverso la sentenza n. 1227/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 393/2014, rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. volta ad ottenere la riduzione del prezzo di acquisto dell'immobile commerciale promesso in vendita dalla convenuta, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava risolto il preliminare per inadempimento del Carofiglio e riteneva legittima la ritenzione in favore della convenuta della somma di euro 413.000,00 oggetto della clausola penale. In virtù dell'impugnazione interposta dal Carofiglio, la Corte di appello di Catanzaro, nella resistenza dell'appellata, con sentenza n. 1227/2019, in parziale Ric. 2020 n. 04110 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -2- accoglimento dell'appello, riduceva l'importo della penale ad euro 206.500,00, confermato nel resto il provvedimento impugnato. Avverso la sentenza della Corte distrettuale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Navisa s.r.1., in qualità di beneficiarie dell'operazione di scissione societaria della [OSCURATO:PERSONA] GPS s.r.1., propongono ricorso per cassazione con separati ricorsi entrambi fondati su due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] figlio con due distinti controricorsi. Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma.1 n. 5) c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. E' stata depositata memoria illustrativa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - con la quale deduce di avere ritualmente prodotto con il ricorso copia analogica del messaggio di trasmissione di [OSCURATO:PERSONA] al difensore del Carofiglio inviato 11 21.11.2019 - al pari del Carofiglio. [OSCURATO:PERSONA], all'esito dell'adunanza camerale, rileva che non sussistano nella specie i requisiti di cui al n. 5 dell'art. 375 c.p.c., almeno quanto alla procedibilità del ricorso, per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell'evidenza decisoria. Conclusivamente il giudizio deve essere rimesso al Presidente della Seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza avanti alla Seconda Sezione Civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 aprile 2021. Ric. 2020 n. 04110 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -3- [OSCURATO:PERSONA] CANCELdRIA 000i, 1 8 OT
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