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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 21345/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni della difesa che insiste per l'accoglimento del ricorso. che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di COSENZA, con sentenza del 20/4/2022, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 3L. 110/1975.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 4 L. 110/1975 con riferimento alla ritenuta assenza di giustificazione per il porto del coltello.1.2.

Vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicare l'art. 131 bis cod. pen. avanzata tanto dalla difesa che dal pubblico ministero come si evince dal verbale d'udienza.

2. In data 9 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali /f-7_ il ProcuratoreProcuratore Generale, Sisst-7--Rgoc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il secondo motivo di ricorso sia accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio.

3. In data 10 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali la difesa insiste per l'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata considerazione della giustificazione fornita dal ricorrente quanto al porto del coltello evidenziando che il giudice, limitandosi ad affermare che questa era stata tardivamente rappresentata, non avrebbe motivato sul punto.

La doglianza è infondata.

Il giudice di merito, rilevando che la giustificazione circa il porto dell'arma (la necessità di utilizzare il coltello a serramanico per dei lavori di potatura nel giardino della figlia) è stata fornita solo con la memoria depositata nel corso dell'udienza di discussione, si è conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto.

Come anche da ultimo ribadito, infatti, il "giustificato motivo"( rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 per escludere l'oggettività criminosa non è quello dedotto a posteriori dall'imputato (o dalla sua difesa), ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (cfr. Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007-01).

2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicare l'art. 131 bis cod. pen. che, come si evincerebbe dal verbale d'udienza, sarebbe stata avanzata tanto dalla difesa che dal pubblico ministero.

La doglianza è fondata.

Come risulta dal verbale dell'udienza del giorno 20 aprile 2022 la difesa ha richiesto l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto è inesistente, né può ritenersi che il giudice si sia anche solo implicitamente espresso in ordine alla richiesta formulata (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01).

La difesa ha correttamente dedotto il difetto di motivazione anche indicando, con il riferimento alla condotta concreta e alla personalità del ricorrete, i presupposti in ipotesi legittimanti la pretesa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis. cod.pen. così da evidenziare la decisiva rilevanza della dedotta lacuna (cfr. Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01).

Ragioni queste per le quali si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cosenza in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cosenza in diversa persona fisica.

Rigetta n1 re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni della difesa che insiste per l'accoglimento del ricorso. che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di COSENZA, con sentenza del 20/4/2022, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 3L. 110/1975. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 4 L. 110/1975 con riferimento alla ritenuta assenza di giustificazione per il porto del coltello.1.2. Vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicare l'art. 131 bis cod. pen. avanzata tanto dalla difesa che dal pubblico ministero come si evince dal verbale d'udienza. 2. In data 9 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali /f-7_ il ProcuratoreProcuratore Generale, Sisst-7--Rgoc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il secondo motivo di ricorso sia accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio. 3. In data 10 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali la difesa insiste per l'accoglimento di entrambi i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata considerazione della giustificazione fornita dal ricorrente quanto al porto del coltello evidenziando che il giudice, limitandosi ad affermare che questa era stata tardivamente rappresentata, non avrebbe motivato sul punto. La doglianza è infondata. Il giudice di merito, rilevando che la giustificazione circa il porto dell'arma (la necessità di utilizzare il coltello a serramanico per dei lavori di potatura nel giardino della figlia) è stata fornita solo con la memoria depositata nel corso dell'udienza di discussione, si è conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto. Come anche da ultimo ribadito, infatti, il "giustificato motivo"( rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 per escludere l'oggettività criminosa non è quello dedotto a posteriori dall'imputato (o dalla sua difesa), ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (cfr. Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007-01). 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicare l'art. 131 bis cod. pen. che, come si evincerebbe dal verbale d'udienza, sarebbe stata avanzata tanto dalla difesa che dal pubblico ministero. La doglianza è fondata. Come risulta dal verbale dell'udienza del giorno 20 aprile 2022 la difesa ha richiesto l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. La motivazione della sentenza impugnata sul punto è inesistente, né può ritenersi che il giudice si sia anche solo implicitamente espresso in ordine alla richiesta formulata (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01). La difesa ha correttamente dedotto il difetto di motivazione anche indicando, con il riferimento alla condotta concreta e alla personalità del ricorrete, i presupposti in ipotesi legittimanti la pretesa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis. cod.pen. così da evidenziare la decisiva rilevanza della dedotta lacuna (cfr. Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01). Ragioni queste per le quali si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cosenza in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cosenza in diversa persona fisica. Rigetta n1 re
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