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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00393/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) in ordine al reato di furto in abitazione della somma di 10 euro e dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in Montefelcino in data anteriore o prossima al 2.12.2017).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, non avendo la Corte territoriale valorizzato quanto dichiarato dall'imputato, il quale in sede processuale aveva negato ogni addebito nonché la sua presenza sul luogo del furto, sostenendo che quel giorno egli si trovava a Genova.

Su tale circostanza non è stato effettuato alcun accertamento dei tabulati telefonici né si è proceduto ad una perizia telefonica finalizzata all'acquisizione e analisi del cellulare dell'odierno imputato.

Non vi è prova che il ricorrente si sia introdotto nell'abitazione della persona offesa, né che fosse alla guida dell'autovettura Citroen C4 oggetto di furto.

Non è stata fornita adeguata risposta ai rilievi sollevati dalla difesa circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA].

Non sussiste l'aggravante della minorata difesa, non integrata dall'essersi il prevenuto introdotto in un'abitazione alle ore 18.30 del mese di dicembre.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.

Deduce che su tali aspetti la Corte territoriale si è limitata a richiamare formule di stile quali la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato.

3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, contenendo doglianze che sviluppano essenzialmente censure di merito, a fronte di una "doppia conforme" di condanna che ha adeguatamente motivato sia in punto di, responsabilità che di trattamento sanzionatorio.2.

Per quanto attiene al profilo della responsabilità, i giudici di merito hanno reso un percorso argomentativo immune da vizi logici o da errori in diritto rilevabili in questa sede.

2.1. In punto di ricostruzione del fatto, sono state adeguatamente valorizzate le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] il quale, a distanza di circa mezzora dal furto, aveva notato l'autovettura Citroen C4 bianca oggetto di furto (e la Fiat stilo del complice del prevenuto) nel parcheggio sotto la sua abitazione; insospettito dall'atteggiamento dei due, aveva annotato il numero di targa della [OSCURATO:PERSONA]; aveva, inoltre, guardato in volto le due persone, che si erano girate verso la sua finestra, riconoscendoli sia nella successiva individuazione fotografica sia in dibattimento, precisando che l'uomo che era sceso dalla Citroen rubata era proprio l'odierno imputato.

Inoltre, era emerso che qualche giorno dopo la stessa [OSCURATO:PERSONA] era stata rintracciata a Fano con a bordo l'imputato quale passeggero.

Sulla base di tali elementi i giudici del merito hanno ragionevolmente desunto la responsabilità del prevenuto, trattandosi della persona che era stata vista scendere dall'auto rubata circa mezzora dopo il furto, in luogo compatibile, sotto il profilo spazio-temporale, tra il momento di consumazione del reato e l'avvistamento dell'Allciu da parte del teste [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Quanto all'aggravante della minorata difesa, la motivazione della sentenza impugnata sfugge ai rilievi di parte ricorrente, avendo in proposito valorizzato elementi plausibili in tal senso, quali l'essersi approfittati dell'orario serale e della circostanza che gli anziani coniugi vittime del reato si trovavano ad un piano sottostante (taverna) rispetto al piano giorno dove venne sottratto il denaro e le chiavi dell'auto (appoggiate in un cestino del soggiorno).

Sotto tale profilo, le argomentazioni della sentenza impugnata sono in linea con il costante insegnamento della Corte regolatrice, secondo cui l'aggravante della minorata difesa, in relazione al luogo di commissione del " reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale (cfr. Sez. 2, n. 3560 del 14/10/2020 - dep. 2021, Rv. 280521 - 01).

3. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, le valutazioni rese dalla Corte territoriale su recidiva e diniego delle attenuanti generiche attengono al merito e sono congrue e logiche, come tali insindacabili nella presente sede di legittimità.

In proposito, sono stati adeguatamente valorizzati i precedenti specifici a carico del prevenuto e le modalità dell'azione, indicative di spiccata capacità criminale dell'Allciu, confermata dalla riscontrata presenza, nell'auto del medesimo, di arnesi idonei allo scasso, il tutto a fronte dell'assenza di specifici elementi favorevoli, valorizzabili ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. 4.

Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 ottobre 2021 Il Consici4re estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]1dro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) in ordine al reato di furto in abitazione della somma di 10 euro e dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in Montefelcino in data anteriore o prossima al 2.12.2017). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, non avendo la Corte territoriale valorizzato quanto dichiarato dall'imputato, il quale in sede processuale aveva negato ogni addebito nonché la sua presenza sul luogo del furto, sostenendo che quel giorno egli si trovava a Genova. Su tale circostanza non è stato effettuato alcun accertamento dei tabulati telefonici né si è proceduto ad una perizia telefonica finalizzata all'acquisizione e analisi del cellulare dell'odierno imputato. Non vi è prova che il ricorrente si sia introdotto nell'abitazione della persona offesa, né che fosse alla guida dell'autovettura Citroen C4 oggetto di furto. Non è stata fornita adeguata risposta ai rilievi sollevati dalla difesa circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Non sussiste l'aggravante della minorata difesa, non integrata dall'essersi il prevenuto introdotto in un'abitazione alle ore 18.30 del mese di dicembre. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva e alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. Deduce che su tali aspetti la Corte territoriale si è limitata a richiamare formule di stile quali la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato. 3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, contenendo doglianze che sviluppano essenzialmente censure di merito, a fronte di una "doppia conforme" di condanna che ha adeguatamente motivato sia in punto di, responsabilità che di trattamento sanzionatorio.2. Per quanto attiene al profilo della responsabilità, i giudici di merito hanno reso un percorso argomentativo immune da vizi logici o da errori in diritto rilevabili in questa sede. 2.1. In punto di ricostruzione del fatto, sono state adeguatamente valorizzate le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] il quale, a distanza di circa mezzora dal furto, aveva notato l'autovettura Citroen C4 bianca oggetto di furto (e la Fiat stilo del complice del prevenuto) nel parcheggio sotto la sua abitazione; insospettito dall'atteggiamento dei due, aveva annotato il numero di targa della [OSCURATO:PERSONA]; aveva, inoltre, guardato in volto le due persone, che si erano girate verso la sua finestra, riconoscendoli sia nella successiva individuazione fotografica sia in dibattimento, precisando che l'uomo che era sceso dalla Citroen rubata era proprio l'odierno imputato. Inoltre, era emerso che qualche giorno dopo la stessa [OSCURATO:PERSONA] era stata rintracciata a Fano con a bordo l'imputato quale passeggero. Sulla base di tali elementi i giudici del merito hanno ragionevolmente desunto la responsabilità del prevenuto, trattandosi della persona che era stata vista scendere dall'auto rubata circa mezzora dopo il furto, in luogo compatibile, sotto il profilo spazio-temporale, tra il momento di consumazione del reato e l'avvistamento dell'Allciu da parte del teste [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Quanto all'aggravante della minorata difesa, la motivazione della sentenza impugnata sfugge ai rilievi di parte ricorrente, avendo in proposito valorizzato elementi plausibili in tal senso, quali l'essersi approfittati dell'orario serale e della circostanza che gli anziani coniugi vittime del reato si trovavano ad un piano sottostante (taverna) rispetto al piano giorno dove venne sottratto il denaro e le chiavi dell'auto (appoggiate in un cestino del soggiorno). Sotto tale profilo, le argomentazioni della sentenza impugnata sono in linea con il costante insegnamento della Corte regolatrice, secondo cui l'aggravante della minorata difesa, in relazione al luogo di commissione del " reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale (cfr. Sez. 2, n. 3560 del 14/10/2020 - dep. 2021, Rv. 280521 - 01). 3. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, le valutazioni rese dalla Corte territoriale su recidiva e diniego delle attenuanti generiche attengono al merito e sono congrue e logiche, come tali insindacabili nella presente sede di legittimità. In proposito, sono stati adeguatamente valorizzati i precedenti specifici a carico del prevenuto e le modalità dell'azione, indicative di spiccata capacità criminale dell'Allciu, confermata dalla riscontrata presenza, nell'auto del medesimo, di arnesi idonei allo scasso, il tutto a fronte dell'assenza di specifici elementi favorevoli, valorizzabili ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2021 Il Consici4re estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]1dro
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