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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14279/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 17.1.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] R. Castaldo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un complesso procedimento, aveva giudicato su una serie di imputazioni elevate nei confronti di vari soggetti tra cui, in particolare, per quel che interessa in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiamati a rispondere, il primo, del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. contestato al capo A) della rubrica e, in concorso con altri, dei fatti di riciclaggio di cui al capo B); lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato inoltre chiamato a rispondere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (ed altri), dei fatti di riciclaggio di cui al capo E); il Tribunale, all'esito del giudizio celebratosi con rito ordinario, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di reato loro rispettivamente ascritti ed aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena finale di anni 4 e mesi 10 di reclusione ed Euro 2.000 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa; aveva condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e li aveva dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

2. la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado e per quanto specificamente concerne gli odierni ricorrenti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui al capo A) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena principale inflittagli in anni 2 di reclusione con conseguente revoca della pena accessoria; ha infine confermato la sentenza di primo grado quanto a [OSCURATO:PERSONA] che ha perciò condannato al pagamento delle spese processuali del grado;

3. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] R. Castaldo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 vizio di motivazione per apparenza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento alla declaratoria di estinzione del reato di cui al capo A): rileva il carattere apparente della motivazione con cui la Corte di Appello ha ritenuto che non sussistessero le condizioni di cui al capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen. dichiarando perciò estinto il reato associativo senza tener conto dei rilievi difensivi che avevano confutato le argomentazioni del primo giudice con cui era stata disegnata la figura del Persichino come centrale nel sodalizio criminale; 3.1.2 vizio di motivazione per apparenza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento al delitto di riciclaggio di cui ai capi B) e E); violazione di legge con riguardo all'art. 110 cod. pen.: 3.1.2.1 la fattispecie di cui al capo B): segnala l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata - quanto ai richiami a quella di primo grado - la genericità - quanto al concetto di "eventuale concorso" - ed il travisamento del fatto - quanto alla ritenuta disponibilità dell'auto in capo al [OSCURATO:PERSONA] che, diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, si trovava nel piazzale antistante la abitazione familiare perché acquistata dal genitore che ne aveva curato personalmente la importazione; evidenzia la contraddittorietà della motivazione che da un lato aveva dato atto della regolarità del numero di telaio e, dall'altro, aveva evidenziato la sostituzione del tetto che era tuttavia intervenuta in Germania a causa di un incidente con ribaltamento del veicolo e su cui la Corte ha omesso totalmente di motivare; segnala la ulteriore contraddittorietà della motivazione relativamente alla ritenuta utilizzabilità ma, al contempo, la irrilevanza della documentazione prodotta dalla difesa in ordine alla punzonatura del motore; osserva che, in ogni caso, l'elemento soggettivo del reato è rimasto assolutamente inesplorato; 3.1.2.2 la fattispecie di cui al capo E): rileva che la sentenza di appello ha omesso di considerare come la carta di circolazione della Rénault fosse stata sequestrata nella comune abitazione di Raffaele e di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre l'autovettura era stata oggetto di furto soltanto tre settimane dopo; sottolinea come la intervenuta rottamazione del veicolo in Germania fosse un dato non comprovato dalle emergenze istruttorie con particolare riferimento alla comunicazione inviata dall'officina tedesca interpellata dalla difesa; evidenzia come la responsabilità del ricorrente sia stata affermata sulla base di elementi insussistenti e attualmente inconcludenti; 3.1.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 132 e 648bis cod. pen.: segnala che la Corte di Appello, nel dare atto della erroneità della pena inflitta dal primo giudice, ha tuttavia escluso che ne fosse conseguita alcuna nullità; osserva, invece, che la cornice edittale su cui era stata determinata la pena era diversa rispetto a quella del delitto di riciclaggio cosicché era stata irrogata una pena illegale; 3.1.4 violazione di legge con riferimento agli artt. 25 Cost. e 604 cod. proc. pen.: osserva che la Corte di Appello avrebbe dovuto annullare la sentenza in quanto il calcolo della pena era avvenuto considerando il reato "contestato ad altro imputato", circostanza che la Corte ha tuttavia giudicato frutto di un mero refuso da parte del Tribunale laddove, invero, il fatto contestato ad altri era quello di furto e la pena inflitta inferiore al minimo edittale e la censura articolata dalla difesa aveva avuto ad oggetto l'impossibilità di ricostruire la "ratio" della decisione; 3.1.5 vizio di motivazione per apparenza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: segnala che la Corte di Appello ha negato le attenuanti generiche sul rilievo della insufficienza dello stato di incensuratezza e della mancata confessione e collaborazione che, tuttavia, non possono essere valorizzati a tal fine avendo in ogni caso l'imputato comunque contribuito all'accertamento ed alla ricostruzione dei fatti; evidenzia come la gravità dei fatti sia stata smentita dall'avere i giudici di merito inflitto una pena palesemente inferiore al minimo edittale; _3 3.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 illogicità della motivazione per omesso apprezzamento delle devoluzioni difensive contenute nell'atto di appello: rileva il carattere stereotipato del rinvio operato dalla Corte alla sentenza di primo grado cui non è tuttavia seguita la disamina delle censure articolate con l'atto di appello risultando in tal modo tradita la legittimità della motivazione "per relationem"; in particolare, con l'atto di appello era stata dedotta la assenza di prova sul delitto presupposto rispetto al ritenuto riciclaggio della [OSCURATO:PERSONA] cui sarebbero stati attribuiti i documenti di quella "rottamata" ma della cui effettiva rottamazione non vi era prova alcuna; richiama la motivazione della Corte di Appello e stigmatizza la mancanza - a suo avviso persino fisica - della motivazione sulle censure difensive dal momento che il Tribunale non aveva preso in esame la documentazione perché prodotta in fotocopia e che la Corte si è limitata invece a disattendere ritenendola irrilevante; 3.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli elementi costitutivi del delitto di riciclaggio con specifico riferimento al delitto "presupposto": richiama le considerazioni spese in precedenza e che ribadisce sotto il profilo della violazione di legge sottolineando come la provenienza delittuosa della res sia un elemento costitutivo del delitto di riciclaggio in difetto di prova del quale consegue l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto; sottolinea come nessun accertamento è stato effettuato sul punto e che la provenienza della [OSCURATO:PERSONA] è stata frutto di mera asserzione da parte dei giudici di merito; di qui, secondo la difesa, l'annullamento della sentenza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili in quanto articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, del delitto di associazione a delinquere finalizzata al furto, contraffazione mediante alterazione dei dati identificativi e riciclaggio di veicoli con il ruolo di "promotore ed organizzatore con il compito di occuparsi dell'acquisto dei veicoli, anche all'estero, del riciclaggio e di fornire al sodalizio, grazie alla sua qualifica professionale, ausilio all'illecita attività (...)"; era stato riconosciuto responsabile, inoltre, degli specifici fatti di riciclaggio di cui ai capi B) ed E), quest'ultimo in concorso con il padre Mario e, in entrambi i casi, con tale [OSCURATO:PERSONA] ritenuto a sua volta promotore del sodalizio con il compito di occuparsi direttamente della alterazione degli elementi identificativi dei veicoli oltre che di organizzare i furti.

Il Tribunale aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena complessiva di anni 4 e mesi 10 di reclusione ed Euro 2.000 di multa cui era pervenuto partendo da quella di anni 2 di reclusione ed Euro 200 di multa, aumentata, per la recidiva, ad anni 3 di reclusione ed Euro 600 di multa e, per la continuazione, nella misura finale.

La Corte di Appello ha dovuto prendere atto della chiara erroneità del calcolo della pena operato dal primo giudice evidentemente riferito ad altro imputato e, di conseguenza, quale giudice di merito, ha proceduto a riformularlo correttamente salvo, tuttavia, dar conto che la pena-base per il reato più grave, da cui partire, finiva con l'essere inferiore al minimo edittale stabilito per il delitto di riciclaggio ma che, nel contempo, in assenza della impugnazione del PM, non era possibile rivedere "in pejus"; ha quindi del pari correttamente escluso gli aumenti per la recidiva, mai contestata al ricorrente, e per il delitto associativo di cui al capo A). 1.1 Quest'ultimo rilievo consente di affrontare il terzo ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui la difesa deduce la erroneità della decisione impugnata per non aver rilevato la nullità della statuizione del Tribunale e, perciò, non averla annullata sul punto con restituzione degli atti al primo grado.

Va in primo luogo chiarito che il giudice di appello, in quanto dotato di cognizione piena nel merito, è tenuto a correggere o addirittura sostituire la motivazione errata o anche graficamente assente della sentenza di primo grado (cfr., in generale, Sez.

U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118); tanto premesso, ed a conferma della correttezza della soluzione percorsa nella sentenza impugnata, è consolidato, nella giurisprudenza, il principio per cui il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (cfr., in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677, resa in una fattispecie relativa all'irrogazione di una pena detentiva inferiore al minimo edittale; conf., Sez. 4, Sentenza n. 49404 del 21/11/2013, Colombini, Rv. 258128; Sez. 2 - , Sentenza n. 30198 del 10/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279905; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 49858 del 20/11/2013, G., Rv. 257672 e Sez. 2 - , Sentenza n. 22494 del 25/05/2021, Karis, Rv. 281453, in cui la Corte ha precisato che qualora il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di Cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né inosservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale della Corte di Cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "refornnatio in peius"). 1.2 Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato: questa Corte, come è noto, ha costantemente affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cfr., Cass. Pen., SS.UU., 28.5.2009 n. 35.490, Tettannanti; cfr., Cass. Pen., 6, 22.1.2014 n. 10.284, Culicchia, secondo la quale la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività di natura ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze; cfr., ancora, Cass. Pen., 4, 7.5.2013 n. 23.680, Rizzo; Cass. Pen., 1, 24.9.2013 n. 43.853, Giuffrida).

Nel ricorso la difesa ha in definitiva dedotto il vizio della motivazione sotto il profilo della sua sostanziale carenza, laddove, come si è visto, i giudici di secondo grado hanno confermato la pronuncia estintiva a fronte della contestuale presa d'atto dell'impossibilità di ritenere evidente la estraneità dell'imputato ai fatti a lui addebitati; e, tuttavia, proprio il maturare del termine di prescrizione del reato impedisce di rilevare in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata poiché il giudice del rinvio, chiamato nuovamente a vagliare la vicenda, avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., ancora, Cass.6 SS.UU., "Tettamanti"; conf., Cass. Pen., 2, 16.10.2014 n. 2.545, Riotto; Cass. Pen., 5, 4.10.2013 n. 588, Zambonini).

Per altro verso, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di Appello non ha affatto omesso di motivare sul punto della mancanza dei presupposti per escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale in termini assolutamente non contestabili ovvero, come detto, in termini di "constatazione" più che di "apprezzamento".

Ha infatti richiamato le emergenze dibattimentali con riferimento alle deposizioni degli ufficiali di PG che avevano condotto le indagini, le risultanze delle perquisizioni eseguite presso la abitazione del Persechino e, attraverso il pur consentito rinvio alla sentenza di primo grado, i risultati delle captazioni telefoniche che davano conto della intensità e continuatività dei contatti tra il Persechino e gli altri componenti del sodalizio descritto al capo A) della rubrica e, in particolare, con l'Esposito. 1.3 Manifestamente infondato è, ancora, il terzo motivo con il quale, peraltro, la difesa tenta di introdurre in questa sede censure non consentite in quanto finalizzate a sollecitare una rilettura delle emergenze probatorie e, dunque, a sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione.

Con il motivo di ricorso la difesa denunzia infatti violazione di legge con riguardo alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, ed a ben guardare, !ungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Il motivo, infatti, evoca il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 648bis cod. e 110 cod. pen.: non pare inutile, allora, ribadire che ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso viene in rilievo, infatti, un profilo effettivamente riconducibile al vizio di violazione di legge laddove la deduzione difensiva abbia ad oggetto la erroneità della operazione di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito.

Ed è pacifico che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).

Va anche ribadito che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 18.9.2019 n. 46.261, Cannmi).

Tanto premesso, si deve rilevare che la Corte di Appello ha vagliato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado con motivazione che non presta il fianco a rilievi suscettibili di esser mossi in sede di legittimità. 1.3.1 Con riguardo al capo B), ha fatto presente che nel corso di un perquisizione a casa dell'imputato (abitante in un appartamento sito nello stesso stabile del padre Mario) era stata rinvenuta, nella disponibilità del medesimo odierno ricorrente, una WV Lupo targata [OSCURATO:TARGA] che risultava importata dalla Germania ed immatricolata a Caserta proprio da [OSCURATO:PERSONA] (cfr., sul punto, specificamente, anche pag. 11 della sentenza di primo grado); dai controlli eseguiti dalla PG era emerso che il numero di telaio era bensì "regolare" ma che il veicolo presentava la sostituzione della lamiera su cui esso era impresso oltre alla sostituzione del tetto e la contraffazione del numero di matricola del motore con la limatura di quello originario e la sua ripunzonatura artigianale a mano; era inoltre stato accertato che gli airbag e la autoradio montati sul veicolo appartenevano a quella già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di furto ad opera di ignoti e denunciato alla Questura di Caserta in data 6.3.2003.

I giudici di merito hanno dunque tratto la convinzione del diretto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda tratteggiata al capo B) della rubrica anche dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate e che danno conto dell'interessamento del ricorrente per quanto concerne gli "interventi" da eseguire sulla WV Lupo (cfr., in particolare, pag. 27 e, poi, pagg. 28-30 della sentenza di primo grado).

In questo contesto, la circostanza che il numero di telaio fosse "regolare" è circostanza correttamente giudicata irrilevante dal momento che detto numero seriale era stato impresso su un lamierato non appartenente alla vettura rinvenuta presso il Persichino cui era stata sostituita proprio la parte del telaio su cui il numero era stato impresso.

Di qui, ancora, la correttezza della diagnosi formulata dalla Corte territoriale in ordine alla documentazione prodotta dalla difesa e ritenuta ammissibile dai giudici di secondo grado con cui si intendeva dimostrare che il numero seriale del motore poteva essere impresso anche manualmente dal momento che gli inquirenti avevano rilevato la previa limatura di quello preesistente.

Da ultimo, il ricorso non riesce a contrastare il dato, cui i giudici di merito hanno attribuito una portata assolutamente significativa, rappresentato dal fatto che la Lupo, importata in Germania e reimmatricolata da [OSCURATO:PERSONA] in Italia, presentava gli airbag e l'autoradio "di serie" appartenenti a quella oggetto di furto in danno della Martuccelli che, peraltro, come si apprende dallo stesso atto di appello del Persechino, aveva il tetto apribile il che spiega la necessità di procedere alla sua sostituzione. 1.3.2 Considerazioni analoghe debbono essere fatte con riguardo al capo E); la Corte ha fatto riferimento alla perquisizione del 22.1.2004 eseguita ancora una volta nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (e non a casa del padre Mario) dove era stata rinvenuta la carta di circolazione di una [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] intestata a [OSCURATO:PERSONA] ed importata dalla Germania; dagli accertamenti eseguiti sulla scorta di tale documentazione era emerso che la vettura risultava rottamata in Germania e già appartenente ad una cittadina tedesca che l'aveva ceduta ad una ditta di rottamazione; gli operanti si erano perciò portati nuovamente a casa del Persechino (Raffaele) il quale aveva riferito loro che la vettura era in uso al padre per cui erano tornati giorno successivo apprendendo dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] che il veicolo era stato rubato nella notte come da denuncia di furto sporta presso i Carabinieri di Mondragone.

La Corte di Appello ha disatteso le censure difensive articolate con l'atto di gravame nei confronti della sentenza di primo grado sostenendo che, con riguardo alla vicenda della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si era difeso limitandosi semplicemente ad affermare la responsabilità del padre Mario.

Il Tribunale aveva dal canto suo precisato che "da accertamenti esperiti dagli inquirenti emergeva che l'autovettura in questione aveva tutti gli estremi identificativi di quella rottamata in Germania" e "in particolare presso la Motorizzazione si accertava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una dichiarazione di acquisto dell'autovettura e la relativa fattura ed aveva quindi chiesto la immatricolazione dell'auto a suo nome" (cfr., pag. 34 della sentenza di primo grado); poiché i dati dell'auto "rottamata" in Germania corrispondevano di quella immatricolata in Italia, la sentenza di primo grado aveva tratto la conclusione secondo cui "... l'immatricolazione in Italia di altra vettura del medesimo modello con gli stessi estremi identificativi di quella rottamata poteva avvenire solo tramite una dichiarazione di vendita ed una fattura falsa nel loro contenuto e su una vettura provento di rutto" (cfr., ivi).

La sentenza di primo grado aveva anche specificamente motivato (cfr., in particolare, pag. 35) sulla soggettiva responsabilità non soltanto di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva proceduto alla reimmatricolazione del veicolo) ma anche dello stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva tenuto i contatti con l'Esposito con il quale aveva parlato proprio della "riparazione" di una Clio (cfr., pagg. 26 e 27 della sentenza di primo grado in cui il Persechino aveva interpellato l'Esposito per domandargli chi avrebbe dovuto eseguire i lavori sulla Clio e, in particolare, se si trattava dello stesso che aveva effettuato i lavori sulla Lupo).

Si tratta di elementi la cui lettura ha correttamente consentito alla Corte territoriale di confermare la responsabilità del ricorrente ancorché il veicolo fosse stato reinnnnatricolato dal padre Mario. 1.4 Incensurabile in questa sede è infine la motivazione con cui la Corte di Appello ha argomentato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche lo facendo leva (cfr., pag. 15 della sentenza impugnata) sulla negativa personalità dell'imputato ad onta del suo stato di formale incensuratezza e la obiettiva gravità dei fatti per cui si è proceduto.

Ed è appena il caso di ricordare, ancora una volta, che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (capo E) 2.1 Con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] la difesa ribadisce, in definitiva, le censure articolate con l'atto di appello circa la (a suo avviso mancanza di) prova della effettiva "rottamazione" del veicolo in Germania volendo anche in questa sede coltivare il dubbio che il veicolo, la cui documentazione era stata rinvenuta nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e che era stata importata dalla Germania da [OSCURATO:PERSONA], fosse effettivamente quella "originaria" che non sarebbe stata affatto "rottamata" ma che era stata importata in Italia dal ricorrente.

Si è fatto cenno alla ampia motivazione con cui i giudici di merito e, in particolare, il Tribunale, avevano dato conto degli elementi, sia di prova diretta che indiziaria, in forza dei quali, con argomentazioni non censurabili sotto il profilo della loro manifesta illogicità, avevano concluso nel senso che i documenti facevano riferimento ad un veicolo che non poteva certamente essere quello nella disponibilità dei due Persechino in quanto, per l'appunto, rottamato, come accertato dalla PG e non smentito da altre risultanze processuali (cfr., pag. 35 della sentenza di primo grado).

Quanto alla provenienza delittuosa del veicolo, è appena il caso di ribadire il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, non si richiedono l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro ed altri, Rv. 257206; Sez. 2, Sentenza n. 546 del 07/01/2011, PG in proc.

Berruti, Rv. 249444; Sez. 6, Sentenza n. 495 del 15/10/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242374; Sez. 5, Sentenza n. 36940 del 21/05/2008, Magnera, Rv. 241581).

Nel caso di specie, sono stati correttamente ritenuti rilevanti in tal senso, oltre alla riferibilità della documentazione ad un veicolo rottamato, sia la immediata "sparizione" della vettura non appena gli operanti ne avevano chiesto conto, all'evidente fine di impedire che su di essa potessero essere eseguiti accertamenti in grado di svelarne la effettiva "identità"; per altro verso, l'interessamento, di cui si è detto, di [OSCURATO:PERSONA] per la "riparazione" del veicolo oggetto di interventi sulla carrozzeria di natura analoga a quelli eseguiti sulla WV Lupo.

Si tratta di elementi su cui i giudici di merito, in maniera non censurabile, hanno potuto formulare una diagnosi di provenienza delittuosa del veicolo che, in definitiva, aveva "preso il posto" di quello rottamato in Germania e di cui i due Persechino avevano i documenti.

3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 17.1.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] R. Castaldo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di un complesso procedimento, aveva giudicato su una serie di imputazioni elevate nei confronti di vari soggetti tra cui, in particolare, per quel che interessa in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiamati a rispondere, il primo, del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. contestato al capo A) della rubrica e, in concorso con altri, dei fatti di riciclaggio di cui al capo B); lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato inoltre chiamato a rispondere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (ed altri), dei fatti di riciclaggio di cui al capo E); il Tribunale, all'esito del giudizio celebratosi con rito ordinario, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di reato loro rispettivamente ascritti ed aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena finale di anni 4 e mesi 10 di reclusione ed Euro 2.000 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa; aveva condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e li aveva dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5; 2. la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado e per quanto specificamente concerne gli odierni ricorrenti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui al capo A) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena principale inflittagli in anni 2 di reclusione con conseguente revoca della pena accessoria; ha infine confermato la sentenza di primo grado quanto a [OSCURATO:PERSONA] che ha perciò condannato al pagamento delle spese processuali del grado; 3. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] R. Castaldo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 vizio di motivazione per apparenza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento alla declaratoria di estinzione del reato di cui al capo A): rileva il carattere apparente della motivazione con cui la Corte di Appello ha ritenuto che non sussistessero le condizioni di cui al capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen. dichiarando perciò estinto il reato associativo senza tener conto dei rilievi difensivi che avevano confutato le argomentazioni del primo giudice con cui era stata disegnata la figura del Persichino come centrale nel sodalizio criminale; 3.1.2 vizio di motivazione per apparenza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento al delitto di riciclaggio di cui ai capi B) e E); violazione di legge con riguardo all'art. 110 cod. pen.: 3.1.2.1 la fattispecie di cui al capo B): segnala l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata - quanto ai richiami a quella di primo grado - la genericità - quanto al concetto di "eventuale concorso" - ed il travisamento del fatto - quanto alla ritenuta disponibilità dell'auto in capo al [OSCURATO:PERSONA] che, diversamente da quanto affermato nella decisione impugnata, si trovava nel piazzale antistante la abitazione familiare perché acquistata dal genitore che ne aveva curato personalmente la importazione; evidenzia la contraddittorietà della motivazione che da un lato aveva dato atto della regolarità del numero di telaio e, dall'altro, aveva evidenziato la sostituzione del tetto che era tuttavia intervenuta in Germania a causa di un incidente con ribaltamento del veicolo e su cui la Corte ha omesso totalmente di motivare; segnala la ulteriore contraddittorietà della motivazione relativamente alla ritenuta utilizzabilità ma, al contempo, la irrilevanza della documentazione prodotta dalla difesa in ordine alla punzonatura del motore; osserva che, in ogni caso, l'elemento soggettivo del reato è rimasto assolutamente inesplorato; 3.1.2.2 la fattispecie di cui al capo E): rileva che la sentenza di appello ha omesso di considerare come la carta di circolazione della Rénault fosse stata sequestrata nella comune abitazione di Raffaele e di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre l'autovettura era stata oggetto di furto soltanto tre settimane dopo; sottolinea come la intervenuta rottamazione del veicolo in Germania fosse un dato non comprovato dalle emergenze istruttorie con particolare riferimento alla comunicazione inviata dall'officina tedesca interpellata dalla difesa; evidenzia come la responsabilità del ricorrente sia stata affermata sulla base di elementi insussistenti e attualmente inconcludenti; 3.1.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 132 e 648bis cod. pen.: segnala che la Corte di Appello, nel dare atto della erroneità della pena inflitta dal primo giudice, ha tuttavia escluso che ne fosse conseguita alcuna nullità; osserva, invece, che la cornice edittale su cui era stata determinata la pena era diversa rispetto a quella del delitto di riciclaggio cosicché era stata irrogata una pena illegale; 3.1.4 violazione di legge con riferimento agli artt. 25 Cost. e 604 cod. proc. pen.: osserva che la Corte di Appello avrebbe dovuto annullare la sentenza in quanto il calcolo della pena era avvenuto considerando il reato "contestato ad altro imputato", circostanza che la Corte ha tuttavia giudicato frutto di un mero refuso da parte del Tribunale laddove, invero, il fatto contestato ad altri era quello di furto e la pena inflitta inferiore al minimo edittale e la censura articolata dalla difesa aveva avuto ad oggetto l'impossibilità di ricostruire la "ratio" della decisione; 3.1.5 vizio di motivazione per apparenza, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: segnala che la Corte di Appello ha negato le attenuanti generiche sul rilievo della insufficienza dello stato di incensuratezza e della mancata confessione e collaborazione che, tuttavia, non possono essere valorizzati a tal fine avendo in ogni caso l'imputato comunque contribuito all'accertamento ed alla ricostruzione dei fatti; evidenzia come la gravità dei fatti sia stata smentita dall'avere i giudici di merito inflitto una pena palesemente inferiore al minimo edittale; _3 3.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 illogicità della motivazione per omesso apprezzamento delle devoluzioni difensive contenute nell'atto di appello: rileva il carattere stereotipato del rinvio operato dalla Corte alla sentenza di primo grado cui non è tuttavia seguita la disamina delle censure articolate con l'atto di appello risultando in tal modo tradita la legittimità della motivazione "per relationem"; in particolare, con l'atto di appello era stata dedotta la assenza di prova sul delitto presupposto rispetto al ritenuto riciclaggio della [OSCURATO:PERSONA] cui sarebbero stati attribuiti i documenti di quella "rottamata" ma della cui effettiva rottamazione non vi era prova alcuna; richiama la motivazione della Corte di Appello e stigmatizza la mancanza - a suo avviso persino fisica - della motivazione sulle censure difensive dal momento che il Tribunale non aveva preso in esame la documentazione perché prodotta in fotocopia e che la Corte si è limitata invece a disattendere ritenendola irrilevante; 3.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli elementi costitutivi del delitto di riciclaggio con specifico riferimento al delitto "presupposto": richiama le considerazioni spese in precedenza e che ribadisce sotto il profilo della violazione di legge sottolineando come la provenienza delittuosa della res sia un elemento costitutivo del delitto di riciclaggio in difetto di prova del quale consegue l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto; sottolinea come nessun accertamento è stato effettuato sul punto e che la provenienza della [OSCURATO:PERSONA] è stata frutto di mera asserzione da parte dei giudici di merito; di qui, secondo la difesa, l'annullamento della sentenza senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili in quanto articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, del delitto di associazione a delinquere finalizzata al furto, contraffazione mediante alterazione dei dati identificativi e riciclaggio di veicoli con il ruolo di "promotore ed organizzatore con il compito di occuparsi dell'acquisto dei veicoli, anche all'estero, del riciclaggio e di fornire al sodalizio, grazie alla sua qualifica professionale, ausilio all'illecita attività (...)"; era stato riconosciuto responsabile, inoltre, degli specifici fatti di riciclaggio di cui ai capi B) ed E), quest'ultimo in concorso con il padre Mario e, in entrambi i casi, con tale [OSCURATO:PERSONA] ritenuto a sua volta promotore del sodalizio con il compito di occuparsi direttamente della alterazione degli elementi identificativi dei veicoli oltre che di organizzare i furti. Il Tribunale aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena complessiva di anni 4 e mesi 10 di reclusione ed Euro 2.000 di multa cui era pervenuto partendo da quella di anni 2 di reclusione ed Euro 200 di multa, aumentata, per la recidiva, ad anni 3 di reclusione ed Euro 600 di multa e, per la continuazione, nella misura finale. La Corte di Appello ha dovuto prendere atto della chiara erroneità del calcolo della pena operato dal primo giudice evidentemente riferito ad altro imputato e, di conseguenza, quale giudice di merito, ha proceduto a riformularlo correttamente salvo, tuttavia, dar conto che la pena-base per il reato più grave, da cui partire, finiva con l'essere inferiore al minimo edittale stabilito per il delitto di riciclaggio ma che, nel contempo, in assenza della impugnazione del PM, non era possibile rivedere "in pejus"; ha quindi del pari correttamente escluso gli aumenti per la recidiva, mai contestata al ricorrente, e per il delitto associativo di cui al capo A). 1.1 Quest'ultimo rilievo consente di affrontare il terzo ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui la difesa deduce la erroneità della decisione impugnata per non aver rilevato la nullità della statuizione del Tribunale e, perciò, non averla annullata sul punto con restituzione degli atti al primo grado. Va in primo luogo chiarito che il giudice di appello, in quanto dotato di cognizione piena nel merito, è tenuto a correggere o addirittura sostituire la motivazione errata o anche graficamente assente della sentenza di primo grado (cfr., in generale, Sez. U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118); tanto premesso, ed a conferma della correttezza della soluzione percorsa nella sentenza impugnata, è consolidato, nella giurisprudenza, il principio per cui il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (cfr., in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv. 273677, resa in una fattispecie relativa all'irrogazione di una pena detentiva inferiore al minimo edittale; conf., Sez. 4, Sentenza n. 49404 del 21/11/2013, Colombini, Rv. 258128; Sez. 2 - , Sentenza n. 30198 del 10/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279905; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 49858 del 20/11/2013, G., Rv. 257672 e Sez. 2 - , Sentenza n. 22494 del 25/05/2021, Karis, Rv. 281453, in cui la Corte ha precisato che qualora il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di Cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, né inosservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale della Corte di Cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "refornnatio in peius"). 1.2 Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato: questa Corte, come è noto, ha costantemente affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cfr., Cass. Pen., SS.UU., 28.5.2009 n. 35.490, Tettannanti; cfr., Cass. Pen., 6, 22.1.2014 n. 10.284, Culicchia, secondo la quale la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività di natura ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze; cfr., ancora, Cass. Pen., 4, 7.5.2013 n. 23.680, Rizzo; Cass. Pen., 1, 24.9.2013 n. 43.853, Giuffrida). Nel ricorso la difesa ha in definitiva dedotto il vizio della motivazione sotto il profilo della sua sostanziale carenza, laddove, come si è visto, i giudici di secondo grado hanno confermato la pronuncia estintiva a fronte della contestuale presa d'atto dell'impossibilità di ritenere evidente la estraneità dell'imputato ai fatti a lui addebitati; e, tuttavia, proprio il maturare del termine di prescrizione del reato impedisce di rilevare in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata poiché il giudice del rinvio, chiamato nuovamente a vagliare la vicenda, avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., ancora, Cass.6 SS.UU., "Tettamanti"; conf., Cass. Pen., 2, 16.10.2014 n. 2.545, Riotto; Cass. Pen., 5, 4.10.2013 n. 588, Zambonini). Per altro verso, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di Appello non ha affatto omesso di motivare sul punto della mancanza dei presupposti per escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale in termini assolutamente non contestabili ovvero, come detto, in termini di "constatazione" più che di "apprezzamento". Ha infatti richiamato le emergenze dibattimentali con riferimento alle deposizioni degli ufficiali di PG che avevano condotto le indagini, le risultanze delle perquisizioni eseguite presso la abitazione del Persechino e, attraverso il pur consentito rinvio alla sentenza di primo grado, i risultati delle captazioni telefoniche che davano conto della intensità e continuatività dei contatti tra il Persechino e gli altri componenti del sodalizio descritto al capo A) della rubrica e, in particolare, con l'Esposito. 1.3 Manifestamente infondato è, ancora, il terzo motivo con il quale, peraltro, la difesa tenta di introdurre in questa sede censure non consentite in quanto finalizzate a sollecitare una rilettura delle emergenze probatorie e, dunque, a sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione. Con il motivo di ricorso la difesa denunzia infatti violazione di legge con riguardo alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, ed a ben guardare, !ungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Il motivo, infatti, evoca il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 648bis cod. e 110 cod. pen.: non pare inutile, allora, ribadire che ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso viene in rilievo, infatti, un profilo effettivamente riconducibile al vizio di violazione di legge laddove la deduzione difensiva abbia ad oggetto la erroneità della operazione di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice del merito. Ed è pacifico che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148). Va anche ribadito che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 18.9.2019 n. 46.261, Cannmi). Tanto premesso, si deve rilevare che la Corte di Appello ha vagliato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado con motivazione che non presta il fianco a rilievi suscettibili di esser mossi in sede di legittimità. 1.3.1 Con riguardo al capo B), ha fatto presente che nel corso di un perquisizione a casa dell'imputato (abitante in un appartamento sito nello stesso stabile del padre Mario) era stata rinvenuta, nella disponibilità del medesimo odierno ricorrente, una WV Lupo targata [OSCURATO:TARGA] che risultava importata dalla Germania ed immatricolata a Caserta proprio da [OSCURATO:PERSONA] (cfr., sul punto, specificamente, anche pag. 11 della sentenza di primo grado); dai controlli eseguiti dalla PG era emerso che il numero di telaio era bensì "regolare" ma che il veicolo presentava la sostituzione della lamiera su cui esso era impresso oltre alla sostituzione del tetto e la contraffazione del numero di matricola del motore con la limatura di quello originario e la sua ripunzonatura artigianale a mano; era inoltre stato accertato che gli airbag e la autoradio montati sul veicolo appartenevano a quella già di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di furto ad opera di ignoti e denunciato alla Questura di Caserta in data 6.3.2003. I giudici di merito hanno dunque tratto la convinzione del diretto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda tratteggiata al capo B) della rubrica anche dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate e che danno conto dell'interessamento del ricorrente per quanto concerne gli "interventi" da eseguire sulla WV Lupo (cfr., in particolare, pag. 27 e, poi, pagg. 28-30 della sentenza di primo grado). In questo contesto, la circostanza che il numero di telaio fosse "regolare" è circostanza correttamente giudicata irrilevante dal momento che detto numero seriale era stato impresso su un lamierato non appartenente alla vettura rinvenuta presso il Persichino cui era stata sostituita proprio la parte del telaio su cui il numero era stato impresso. Di qui, ancora, la correttezza della diagnosi formulata dalla Corte territoriale in ordine alla documentazione prodotta dalla difesa e ritenuta ammissibile dai giudici di secondo grado con cui si intendeva dimostrare che il numero seriale del motore poteva essere impresso anche manualmente dal momento che gli inquirenti avevano rilevato la previa limatura di quello preesistente. Da ultimo, il ricorso non riesce a contrastare il dato, cui i giudici di merito hanno attribuito una portata assolutamente significativa, rappresentato dal fatto che la Lupo, importata in Germania e reimmatricolata da [OSCURATO:PERSONA] in Italia, presentava gli airbag e l'autoradio "di serie" appartenenti a quella oggetto di furto in danno della Martuccelli che, peraltro, come si apprende dallo stesso atto di appello del Persechino, aveva il tetto apribile il che spiega la necessità di procedere alla sua sostituzione. 1.3.2 Considerazioni analoghe debbono essere fatte con riguardo al capo E); la Corte ha fatto riferimento alla perquisizione del 22.1.2004 eseguita ancora una volta nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (e non a casa del padre Mario) dove era stata rinvenuta la carta di circolazione di una [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] intestata a [OSCURATO:PERSONA] ed importata dalla Germania; dagli accertamenti eseguiti sulla scorta di tale documentazione era emerso che la vettura risultava rottamata in Germania e già appartenente ad una cittadina tedesca che l'aveva ceduta ad una ditta di rottamazione; gli operanti si erano perciò portati nuovamente a casa del Persechino (Raffaele) il quale aveva riferito loro che la vettura era in uso al padre per cui erano tornati giorno successivo apprendendo dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] che il veicolo era stato rubato nella notte come da denuncia di furto sporta presso i Carabinieri di Mondragone. La Corte di Appello ha disatteso le censure difensive articolate con l'atto di gravame nei confronti della sentenza di primo grado sostenendo che, con riguardo alla vicenda della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si era difeso limitandosi semplicemente ad affermare la responsabilità del padre Mario. Il Tribunale aveva dal canto suo precisato che "da accertamenti esperiti dagli inquirenti emergeva che l'autovettura in questione aveva tutti gli estremi identificativi di quella rottamata in Germania" e "in particolare presso la Motorizzazione si accertava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una dichiarazione di acquisto dell'autovettura e la relativa fattura ed aveva quindi chiesto la immatricolazione dell'auto a suo nome" (cfr., pag. 34 della sentenza di primo grado); poiché i dati dell'auto "rottamata" in Germania corrispondevano di quella immatricolata in Italia, la sentenza di primo grado aveva tratto la conclusione secondo cui "... l'immatricolazione in Italia di altra vettura del medesimo modello con gli stessi estremi identificativi di quella rottamata poteva avvenire solo tramite una dichiarazione di vendita ed una fattura falsa nel loro contenuto e su una vettura provento di rutto" (cfr., ivi). La sentenza di primo grado aveva anche specificamente motivato (cfr., in particolare, pag. 35) sulla soggettiva responsabilità non soltanto di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva proceduto alla reimmatricolazione del veicolo) ma anche dello stesso [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva tenuto i contatti con l'Esposito con il quale aveva parlato proprio della "riparazione" di una Clio (cfr., pagg. 26 e 27 della sentenza di primo grado in cui il Persechino aveva interpellato l'Esposito per domandargli chi avrebbe dovuto eseguire i lavori sulla Clio e, in particolare, se si trattava dello stesso che aveva effettuato i lavori sulla Lupo). Si tratta di elementi la cui lettura ha correttamente consentito alla Corte territoriale di confermare la responsabilità del ricorrente ancorché il veicolo fosse stato reinnnnatricolato dal padre Mario. 1.4 Incensurabile in questa sede è infine la motivazione con cui la Corte di Appello ha argomentato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche lo facendo leva (cfr., pag. 15 della sentenza impugnata) sulla negativa personalità dell'imputato ad onta del suo stato di formale incensuratezza e la obiettiva gravità dei fatti per cui si è proceduto. Ed è appena il caso di ricordare, ancora una volta, che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (capo E) 2.1 Con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] la difesa ribadisce, in definitiva, le censure articolate con l'atto di appello circa la (a suo avviso mancanza di) prova della effettiva "rottamazione" del veicolo in Germania volendo anche in questa sede coltivare il dubbio che il veicolo, la cui documentazione era stata rinvenuta nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e che era stata importata dalla Germania da [OSCURATO:PERSONA], fosse effettivamente quella "originaria" che non sarebbe stata affatto "rottamata" ma che era stata importata in Italia dal ricorrente. Si è fatto cenno alla ampia motivazione con cui i giudici di merito e, in particolare, il Tribunale, avevano dato conto degli elementi, sia di prova diretta che indiziaria, in forza dei quali, con argomentazioni non censurabili sotto il profilo della loro manifesta illogicità, avevano concluso nel senso che i documenti facevano riferimento ad un veicolo che non poteva certamente essere quello nella disponibilità dei due Persechino in quanto, per l'appunto, rottamato, come accertato dalla PG e non smentito da altre risultanze processuali (cfr., pag. 35 della sentenza di primo grado). Quanto alla provenienza delittuosa del veicolo, è appena il caso di ribadire il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, non si richiedono l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro ed altri, Rv. 257206; Sez. 2, Sentenza n. 546 del 07/01/2011, PG in proc. Berruti, Rv. 249444; Sez. 6, Sentenza n. 495 del 15/10/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242374; Sez. 5, Sentenza n. 36940 del 21/05/2008, Magnera, Rv. 241581). Nel caso di specie, sono stati correttamente ritenuti rilevanti in tal senso, oltre alla riferibilità della documentazione ad un veicolo rottamato, sia la immediata "sparizione" della vettura non appena gli operanti ne avevano chiesto conto, all'evidente fine di impedire che su di essa potessero essere eseguiti accertamenti in grado di svelarne la effettiva "identità"; per altro verso, l'interessamento, di cui si è detto, di [OSCURATO:PERSONA] per la "riparazione" del veicolo oggetto di interventi sulla carrozzeria di natura analoga a quelli eseguiti sulla WV Lupo. Si tratta di elementi su cui i giudici di merito, in maniera non censurabile, hanno potuto formulare una diagnosi di provenienza delittuosa del veicolo che, in definitiva, aveva "preso il posto" di quello rottamato in Germania e di cui i due Persechino avevano i documenti. 3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della
Sentenza Cassazione n. 14279/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris