CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 1983
Cassazione n. 10823/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/02/1983 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 123/RG 35550 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché presentato per motivi generici che si risolvono nella proposizione meramente assertiva rispetto ad argomentazioni, logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello con riferimento alla quantificazione della pena tzTazgo~igin32, analitica rispetto ai singoli aumenti derivanti dalla continuazione con riferimento ai singoli reati- satellite (si veda nota 4); rilevato che il ricorrente non ha indicato l'interesse a rilevare quale tra i reati con identiche contestazioni sia il più grave; ritenuto, infine, che l'ultimo motivo di ricorso denuncia essenzialmente un errore materiale di calcolo della pena irrogata dal giudice di merito da ritenersi inammissibile in quanto il rimedio esperibile è la sola istanza ex art. 130 cod. proc. pen., norma che esplicitamente esclude che alla correzione possa provvedere il giudice dinanzi al quale il provvedimento da correggere è impugnato allorché, come nella specie, il ricorso sia dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023, Pozzi, Rv. 285067); ritenuto che dagli argomenti che precedono deriva l'inammissibilità del ricorso cui conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende