CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43595/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di Trento ha confermato l'ordinanza del 31 maggio 20121 con la quale veniva disposta, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto, la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. L'indagato, pochi giorni prima, veniva tratto in arresto perché trasportava, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], circa 34,5 chilogrammi di sostanza stupefacente, tipo cocaina, con elevato principio attivo e dalla quale erano ricavabili oltre 141.119 dosi medie singole. Il Tribunale, in ragione della gravità del fatto, sintomatica di contatti con un contesto criminale organizzato a livello internazionale, poiché lo stupefacente era stato prelevato nella città di Amsterdam, ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore dell'indagato denuncia la illogicità e incompletezza della motivazione dell'ordinanza, che, al confronto con le deduzioni difensive, ha ritenuto, ma senza un reale confronto con la documentazione prodotta, acquisiti gravi indizi di colpevolezza sul coinvolgimento dell'indagato nel trasporto dei panetti di cocaina che il coindagato, [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato di essere di sua esclusiva proprietà e di averli prelevati nella città di Amsterdam, mentre il ricorrente dormiva. Il Tribunale ha ritenuto contraddittoria la ricostruzione del viaggio dei due indagati in merito alle tappe del viaggio di andata in Germania (uno dei due aveva trascurato la tappa a Brescia) e perché i due indagati avevano dichiarato di essere stati in città diverse in cui avevano effettuato il trasporto merci - Dortmund per Kercucku, Dusserdolf per il ricorrente- ma trascurando che dalla documentazione fiscale prodotta era risultata scaricata la merce proprio presso una fabbrica di questa città. Infine il Tribunale ha ritenuto inverosimile che l'indagato potesse avere dormito durante il viaggio verso Amsterdam ed ha valorizzato il rapporto di conoscenza tra i due indagati e la circostanza che i due indagati abitano presso lo stesso indirizzo trascurando che il ricorrente è un semplice dipendente, con mansioni di autista, del Kercuku. Non appartiene, infine, al ricorrente uno dei telefoni in sequestro, criptato, e, anzi l'indagato ha consegnato immediatamente il proprio apparecchio, fornendo anche il pin per documentare il proprio traffico telefonico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile e si risolve nella richiesta alla Corte di Cassazione di procedere alla rivalutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria. Come noto la Corte di Cassazione non ha il potere di rivalutare la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, quando sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato ma non concerne la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il ragionamento indiziario del Tribunale, sviluppato sulla base delle risultanze dell'esito del controllo di Polizia che aveva condotto al rinvenimento di un notevole quantitativo di droga - custodito nella cuccetta da viaggio della cabina dell'autoarticolato condotto dal [OSCURATO:PERSONA] - si rivela tutt'altro che illogico in quanto strutturato sia sulle contrastanti versioni fornite dall'indagato e dal correo sulle tappe e modalità del viaggio sia sulla inverosimiglianza della tesi difensiva dell'indagato che, a suo dire, aveva dormito lungo tutto il percorso dalla città tedesca, ove era stato trasportato del materiale, ad Amsterdam dove lo stupefacente era stato prelevato. Gli elementi in positivo acquisiti sono, dunque, logicamente ritenuti significativi del coinvolgimento dell'indagato nell'attività di trasporto e, quindi, concorso nella detenzione dello stupefacente, perché rivelatori di un consapevole contributo alla commissione del fatto reato, che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare. Conclusione, questa, compatibile con la posizione dell'indagato, dipendente di Kerckucku che ha rivendicato la proprietà esclusiva della droga, in mancanza di elementi che denotino la riconducibilità all'indagato di una mera condotta di connivenza, cioè un comportamento meramente passivo di fronte alla commissione del reato da parte di altri, peraltro neppure allegata dall'indagato che ha fornito la inverosimile giustificazione di avere dormito durante le attività di prelievo dello stupefacente. 2.Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere re