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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25793/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 16352 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentat o e difes o da gli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore ad negotia; rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura su foglio separato da intendersi congiunto al controricorso;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione della sentenzan. 354/2023 della CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 18gennaio 2023; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] – pr e messo che era stato proprietario del cavallo da corsa denominato “Novio”, custodito nella sede di un’ a zienda agricola ubicata in Sutri; che questo cavallo dacorsa, scelto per il suo elevato valore agonistico e genetico,aveva avuto nella sua genealogia vincitori a livello internazionaleed era sua volta risultato vincitore di numerose gare; che il 28 ottobre 2012 [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso la sede dell’azienda agricola alla guida di un trattore; che, dopo che era stato fermato a pochi metri dal punto in cui era legato il cavallo, il mezzo agricolo era improvvisamente ripartito, urtando l’animale, il quale, imbizzarrito, era andato a sbattere la testa sul muro vicino , decedendo a seguito dell’impatto; che, contattata la polizia municipale di Sutri, le persone presenti avevano reso dichiarazioni spontanee sull’accaduto; che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva denunciato alla propria assicurazione, la [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . ; che , infine, quest’ultima aveva per altro indebitamente rifiutato il pagamento del dovuto indennizzo–convenne in giudizio la detta compagnia di assicurazione (successivamente divenuta, dapprima, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, poi, [OSCURATO:SOCIETA].), insieme a [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Viterbo, chiedendonela condanna, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti per effetto del detto incidente , quantificati, salvo diverso accertamento, nella somma di Euro 110.383,75, di cui Euro 45.000,00 per danno emergente, Euro 20.400,00per il lucro cessante da perdita di attività riproduttiva , Euro 22.907,00per perdita di chance sportive ed Euro 22.076,75 per danno morale, oltre alle spese sostenute, incluse quelle per lo smaltimento della carcassa equina, per le quali si riservò di produrre adeguata documentazione.

Costituitisi i convenuti, il Tribunale, espletata l’istruttoria, rigettò la domanda per mancata prova della descritta dinamica dell’incidente e, quindi, dell’ascrivibilità della morte del cavallo al fatto illecito di [OSCURATO:PERSONA], essendo restatodubbio, tra l’altro, se l’animale si fosse imbizzarrito a seguito dell’urto con il trattore oppure a seguito di un rumore improvviso.

2. L a Corte d’appello di Roma, per quanto ancora rileva, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha rigettato l’impugnazione propostada [OSCURATO:PERSONA], esaminando in via prioritaria e assorbente la questione delle conseguenze dannose da lui dedotte, che ha reputato non provate tanto nella sussistenza quanto nell’ammontare, con ciò escludendo anche la possibilità di una liquidazione equitativa. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di tre motivi.

Risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non svolge difese in questa sede l’intimato [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

La sola parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art . 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art . 115 cod. proc. civ., « con riferimento allaprova dell’esistenza di un danno ».

Il ricorrente sostiene che , « nel costituirsi in prime cure, la compagnia convenutanon aveva mai contestato l’esistenza del danno in sé, ma aveva escluso che tale danno fosse riconducibilead un’azione del veicolo condotto da Goddi, da essa garantitoper la RCA, e ne aveva contestatol’entità».

Inoltre, «sul punto dell’esistenza del danno, non era stato proposto appello incidentale da parte della compagnia assicurativa». 1.1.Il motivo è manifestamente inammissibile.

Secondo le stesse allegazioni del ricorrente, che, a conforto di esse, trascrive un passo della motivazione della sentenza di prime cure, la società di assicurazione, pur contestando in radice la sussistenza dell’illecito, non avrebbe contestato la sussistenza del danno, limitandosi a contestarne l’ammontare.

Si tratta, evidentemente , di allegazioni contraddittorie che determinano l’inammissibilitàdella censura con essa prospettata.

Invero, se la compagniaassicurativa – come risulta dal p asso della motivazione della sentenza di primo grado trascritto in ricorso (pag. 11) –, dubitando che il cavallo si fosse imbizzarrito per l’urto con il trattore, aveva contestato la sussistenza stessa di un fatto illecito produttivo di un danno ingiusto e quindi di conseguenze dannose risarcibili, è evidente che la contestazione si riferiva all’ an debeatur nella sua generalità e, dunque,anche alla sussistenza di conseguenze pregiudizievoli imputabili all’evento lesivo asseritamente provocato da GavinoGoddi.

Come lo stesso ricorrente ammette, dallo stesso passo della motivazione della sentenzaimpugnata, trascritto in ricorso, si rinviene poi la conferma che la società assicuratrice, per il caso in cui fosse stata accertata la sussistenzadell’illecito – e quindi dell’ an debeaur – aveva altresì contesta t o l’entità delle predette conseguenze dannose, stigmatizzando il carattere comunque eccessivo della quantificazione oprata dall’attore.

Il primo motivo di ricorso è dunque inammissibile, risultando esclusa la violazione del principio di non contestazione, alla stessa stregua delle allegazioni formulatecon la sua illustrazione. 2.Con il secondo motivo viene denunciato , ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivoe discusso, «con riferimento all’entità del danno oggetto di causa».

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver reputato che «non sia stata provata l’entità del danno oggetto di richiesta risarcitoria»(pag.13 del ricorso).

Osserva che, al fine di provare il valore del cavallo, era stata prodotta la relazione d i un veterinario , erano state raccolte informazioni sulla genealogia dell’animale e sulla sua carriera agonistica ed era stata espletata una CTU, la quale aveva formato oggettodi contestazione da p arte della compagnia assicurativa .

Sostiene che «l’entità del danno costituiva perciòun fatto decisivo per il giudizio, che era oggettodi discussione tra le parti» (pag. 14 del ricorso), e che,nel non tenerne conto, la sentenza impugnata avrebbe omesso la considerazionedi un fatto storico controverso, il cui esame avrebbedeterminato un diverso esito della lite, incorrendo nel vizio di cui all’art. 360 n.5 cod. proc. civ.. 2.1.Anche il secondo motivo è manifestamente inammissibile .

Giova rammentare che, in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053, cit.; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass.29/10/2018, n. 27415).

Ciò rammentato, non costituisce dunque omissione censurabile, sotto il profilo dell’omesso esame, la mancata considerazione di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ex multis, Cass.29/10/2018, n. 27415, cit. ; Cass. 8/11/2019, n. 28887; Cass.20/06/2024, n. 17005).

Nel caso in esame, la Corte di merito non ha mancato di esaminare il fatto relativo alla dedotta entità del danno, che è stato anzi espressamente preso in considerazione, sia pure per reputarlo non provato.

Piuttosto –e di ciò si duole in realtà il ricorrente – nel prendere in esame il profilo dell’entità del danno, la Corte territoriale ha omesso , non già di considerare un fatto, bensì di attribuire inferenza probatoria agli elementi istruttori precostituiti e costituendi, nonché alla CTU, dedotti ed espletatiin funzione della sua dimostrazione.

L’omessa attribuzione di inferenza probatoria agli elementi istruttori raccolti in corso di causa non può peraltro essere ammissibilmentecensurata con il ricorso per cassazione, dal momento che l’ apprezzamento delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

Ne discende la manifesta inammissibilità del motivo in esame. 3.Con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod . proc. civ., con conseguente nullità della sentenza « per omessa pronuncia sulla domanda svolta in appellocirca la ricostruzione delle cause del danno ».

Il ricorrente evidenzia che con il primo motivo dell’appello proposto avversola sentenza del Tribunale di Viterbo, aveva devoluto alla Corte romana una rivalutazione delle risultanze istruttorie relative alla dinamica dell’incidente, al fine di ottenere un diverso giudizio di fatto in ordine «alleconcrete modalità con cui si era verificata la morte del cavallo»(pag. 20 del ricorso).

Sostiene che, «limitando la propria disamina, peraltro erroneamente, sul tema della pretesa mancanza di prova in ordine all’esistenza e all’entità del danno », il giudice d’ appello avrebbe «trascuratodi esaminare ciò che gli era stato devoluto, omettendo di fornire rispostaalcuna alle censure dell’ appellante e quindi di delibare sul centrale e determinante motivo di gravame»(pag.21 del ricorso). 3.1.Anche questo motivo è manifestamente inammissibile.

Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, in applicazione della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell ’ art. 276 c od. proc. civ. (Cass., Sez.

U n., 8/05/2014, n. 9936 ; Cass. 11/05/2018, n. 11458; Cass. 09/01/2019, n. 363).

Tra l’altro, l’ordine di trattazione delle questioni, delineato dall’art.276, secondo comma, cod. proc. civ., mentre impone al giudice di esaminare per prime le questioni pregiudiziali dirito rispetto a quelle dimerito, lo lascia invece libero di scegliere, tra le varie questioni dimerito, quella che ritiene “più liquida ” (Cass. 26/11/2019, n. 30745).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dunque legittimamente sceltodi decidere la controversia sulla b ase della questione di merito relativa alla sussistenzao meno delle conseguenze dannose, reputata di più agevole soluzione allaluce della ritenuta mancata dimostrazione della sussistenza e dell’ammontare del danno, anche se , a rigore, logicamente subordinata a quella della sussistenza del fatto illecito , senza chefosse necessario esaminare quest’ultima. 4.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale vertente tra il ricorrente e la compagnia assicurativa controricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere su quelle relative al rapporto processuale con l’intimato [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese in sede di legittimità. 6.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte delricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare alla societàcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600 ,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Anorma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 16352 /20 2 3 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentat o e difes o da gli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore ad negotia; rappresentata e difes a da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura su foglio separato da intendersi congiunto al controricorso;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione della sentenzan. 354/2023 della CORTE d’APPELLO di ROMA, pubblicata il 18gennaio 2023; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] – pr e messo che era stato proprietario del cavallo da corsa denominato “Novio”, custodito nella sede di un’ a zienda agricola ubicata in Sutri; che questo cavallo dacorsa, scelto per il suo elevato valore agonistico e genetico,aveva avuto nella sua genealogia vincitori a livello internazionaleed era sua volta risultato vincitore di numerose gare; che il 28 ottobre 2012 [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso la sede dell’azienda agricola alla guida di un trattore; che, dopo che era stato fermato a pochi metri dal punto in cui era legato il cavallo, il mezzo agricolo era improvvisamente ripartito, urtando l’animale, il quale, imbizzarrito, era andato a sbattere la testa sul muro vicino , decedendo a seguito dell’impatto; che, contattata la polizia municipale di Sutri, le persone presenti avevano reso dichiarazioni spontanee sull’accaduto; che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva denunciato alla propria assicurazione, la [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . ; che , infine, quest’ultima aveva per altro indebitamente rifiutato il pagamento del dovuto indennizzo–convenne in giudizio la detta compagnia di assicurazione (successivamente divenuta, dapprima, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, poi, [OSCURATO:SOCIETA].), insieme a [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Tribunale di Viterbo, chiedendonela condanna, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti per effetto del detto incidente , quantificati, salvo diverso accertamento, nella somma di Euro 110.383,75, di cui Euro 45.000,00 per danno emergente, Euro 20.400,00per il lucro cessante da perdita di attività riproduttiva , Euro 22.907,00per perdita di chance sportive ed Euro 22.076,75 per danno morale, oltre alle spese sostenute, incluse quelle per lo smaltimento della carcassa equina, per le quali si riservò di produrre adeguata documentazione. Costituitisi i convenuti, il Tribunale, espletata l’istruttoria, rigettò la domanda per mancata prova della descritta dinamica dell’incidente e, quindi, dell’ascrivibilità della morte del cavallo al fatto illecito di [OSCURATO:PERSONA], essendo restatodubbio, tra l’altro, se l’animale si fosse imbizzarrito a seguito dell’urto con il trattore oppure a seguito di un rumore improvviso. 2. L a Corte d’appello di Roma, per quanto ancora rileva, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha rigettato l’impugnazione propostada [OSCURATO:PERSONA], esaminando in via prioritaria e assorbente la questione delle conseguenze dannose da lui dedotte, che ha reputato non provate tanto nella sussistenza quanto nell’ammontare, con ciò escludendo anche la possibilità di una liquidazione equitativa. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di tre motivi. Risponde con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non svolge difese in questa sede l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. La sola parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art . 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art . 115 cod. proc. civ., « con riferimento allaprova dell’esistenza di un danno ». Il ricorrente sostiene che , « nel costituirsi in prime cure, la compagnia convenutanon aveva mai contestato l’esistenza del danno in sé, ma aveva escluso che tale danno fosse riconducibilead un’azione del veicolo condotto da Goddi, da essa garantitoper la RCA, e ne aveva contestatol’entità». Inoltre, «sul punto dell’esistenza del danno, non era stato proposto appello incidentale da parte della compagnia assicurativa». 1.1.Il motivo è manifestamente inammissibile. Secondo le stesse allegazioni del ricorrente, che, a conforto di esse, trascrive un passo della motivazione della sentenza di prime cure, la società di assicurazione, pur contestando in radice la sussistenza dell’illecito, non avrebbe contestato la sussistenza del danno, limitandosi a contestarne l’ammontare. Si tratta, evidentemente , di allegazioni contraddittorie che determinano l’inammissibilitàdella censura con essa prospettata. Invero, se la compagniaassicurativa – come risulta dal p asso della motivazione della sentenza di primo grado trascritto in ricorso (pag. 11) –, dubitando che il cavallo si fosse imbizzarrito per l’urto con il trattore, aveva contestato la sussistenza stessa di un fatto illecito produttivo di un danno ingiusto e quindi di conseguenze dannose risarcibili, è evidente che la contestazione si riferiva all’ an debeatur nella sua generalità e, dunque,anche alla sussistenza di conseguenze pregiudizievoli imputabili all’evento lesivo asseritamente provocato da GavinoGoddi. Come lo stesso ricorrente ammette, dallo stesso passo della motivazione della sentenzaimpugnata, trascritto in ricorso, si rinviene poi la conferma che la società assicuratrice, per il caso in cui fosse stata accertata la sussistenzadell’illecito – e quindi dell’ an debeaur – aveva altresì contesta t o l’entità delle predette conseguenze dannose, stigmatizzando il carattere comunque eccessivo della quantificazione oprata dall’attore. Il primo motivo di ricorso è dunque inammissibile, risultando esclusa la violazione del principio di non contestazione, alla stessa stregua delle allegazioni formulatecon la sua illustrazione. 2.Con il secondo motivo viene denunciato , ai sensi dell’art. 360 n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivoe discusso, «con riferimento all’entità del danno oggetto di causa». Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver reputato che «non sia stata provata l’entità del danno oggetto di richiesta risarcitoria»(pag.13 del ricorso). Osserva che, al fine di provare il valore del cavallo, era stata prodotta la relazione d i un veterinario , erano state raccolte informazioni sulla genealogia dell’animale e sulla sua carriera agonistica ed era stata espletata una CTU, la quale aveva formato oggettodi contestazione da p arte della compagnia assicurativa . Sostiene che «l’entità del danno costituiva perciòun fatto decisivo per il giudizio, che era oggettodi discussione tra le parti» (pag. 14 del ricorso), e che,nel non tenerne conto, la sentenza impugnata avrebbe omesso la considerazionedi un fatto storico controverso, il cui esame avrebbedeterminato un diverso esito della lite, incorrendo nel vizio di cui all’art. 360 n.5 cod. proc. civ.. 2.1.Anche il secondo motivo è manifestamente inammissibile . Giova rammentare che, in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053, cit.; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass.29/10/2018, n. 27415). Ciò rammentato, non costituisce dunque omissione censurabile, sotto il profilo dell’omesso esame, la mancata considerazione di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ex multis, Cass.29/10/2018, n. 27415, cit. ; Cass. 8/11/2019, n. 28887; Cass.20/06/2024, n. 17005). Nel caso in esame, la Corte di merito non ha mancato di esaminare il fatto relativo alla dedotta entità del danno, che è stato anzi espressamente preso in considerazione, sia pure per reputarlo non provato. Piuttosto –e di ciò si duole in realtà il ricorrente – nel prendere in esame il profilo dell’entità del danno, la Corte territoriale ha omesso , non già di considerare un fatto, bensì di attribuire inferenza probatoria agli elementi istruttori precostituiti e costituendi, nonché alla CTU, dedotti ed espletatiin funzione della sua dimostrazione. L’omessa attribuzione di inferenza probatoria agli elementi istruttori raccolti in corso di causa non può peraltro essere ammissibilmentecensurata con il ricorso per cassazione, dal momento che l’ apprezzamento delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Ne discende la manifesta inammissibilità del motivo in esame. 3.Con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod . proc. civ., con conseguente nullità della sentenza « per omessa pronuncia sulla domanda svolta in appellocirca la ricostruzione delle cause del danno ». Il ricorrente evidenzia che con il primo motivo dell’appello proposto avversola sentenza del Tribunale di Viterbo, aveva devoluto alla Corte romana una rivalutazione delle risultanze istruttorie relative alla dinamica dell’incidente, al fine di ottenere un diverso giudizio di fatto in ordine «alleconcrete modalità con cui si era verificata la morte del cavallo»(pag. 20 del ricorso). Sostiene che, «limitando la propria disamina, peraltro erroneamente, sul tema della pretesa mancanza di prova in ordine all’esistenza e all’entità del danno », il giudice d’ appello avrebbe «trascuratodi esaminare ciò che gli era stato devoluto, omettendo di fornire rispostaalcuna alle censure dell’ appellante e quindi di delibare sul centrale e determinante motivo di gravame»(pag.21 del ricorso). 3.1.Anche questo motivo è manifestamente inammissibile. Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, in applicazione della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell ’ art. 276 c od. proc. civ. (Cass., Sez. U n., 8/05/2014, n. 9936 ; Cass. 11/05/2018, n. 11458; Cass. 09/01/2019, n. 363). Tra l’altro, l’ordine di trattazione delle questioni, delineato dall’art.276, secondo comma, cod. proc. civ., mentre impone al giudice di esaminare per prime le questioni pregiudiziali dirito rispetto a quelle dimerito, lo lascia invece libero di scegliere, tra le varie questioni dimerito, quella che ritiene “più liquida ” (Cass. 26/11/2019, n. 30745). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dunque legittimamente sceltodi decidere la controversia sulla b ase della questione di merito relativa alla sussistenzao meno delle conseguenze dannose, reputata di più agevole soluzione allaluce della ritenuta mancata dimostrazione della sussistenza e dell’ammontare del danno, anche se , a rigore, logicamente subordinata a quella della sussistenza del fatto illecito , senza chefosse necessario esaminare quest’ultima. 4.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale vertente tra il ricorrente e la compagnia assicurativa controricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Non vi è luogo a provvedere su quelle relative al rapporto processuale con l’intimato [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese in sede di legittimità. 6.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte delricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare alla societàcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600 ,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Anorma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di cont
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