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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28223/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in ordine all'art. 640 cod. pen., per omessa riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nell'illecito civile del mero inadempimento contrattuale, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prospettando profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta generico per indeterminatezza e aspecificità perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 4 e 5), esso non si connota per i requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non indicando con puntualità e pertinenza censoria gli elementi che sono alla base della censura formulata e omettendo di assolvere alla tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in ordine all'art. 640 cod. pen., per omessa riqualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente nell'illecito civile del mero inadempimento contrattuale, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prospettando profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta generico per indeterminatezza e aspecificità perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 4 e 5), esso non si connota per i requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non indicando con puntualità e pertinenza censoria gli elementi che sono alla base della censura formulata e omettendo di assolvere alla tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giug
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