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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21642/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 febbraio 2021 la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di favoreggiamento personale (per avere aiutato il proprio datore di lavoro S.A.

Menghi, amministratore dell'istituto di vigilanza [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a eludere le investigazioni a suo carico per non avere ottemperato all'ordine del giudice di lavoro di reintegrare il lavoratore, guardia giurata, [OSCURATO:PERSONA] -il cui licenziamento era stato poi dichiarato legittimo in sede di appello-, dichiarando ai CC. di Cesena, contrariamente al vero, che il mancato rinnovo dei titoli abilitativi di quest'ultimo era dipeso dalla mancanza del contributo personale del lavoratore che non sarebbe andato a firmare o a portare i certificati necessari), assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto "quantomeno per insussistenza dell'elemento soggettivo", perché il fatto non costituisce reato.

La Corte, alla luce della deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], responsabile amministrativa della società, circa la natura delle mansioni inferiori svolte dall'impiegato [OSCURATO:PERSONA] quale mero preposto alle pratiche burocratiche di rinnovo dei titoli di polizia dei dipendenti, e dell'avvenuto pagamento da parte dell'azienda della tassa per il rinnovo dei titoli di [OSCURATO:PERSONA] dopo l'ordine di reintegra, attestante l'originaria volontà datoriale di ripristinare il relativo rapporto di lavoro, riteneva che non vi era ragione di non prestare fede alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di avere vanamente e ripetutamente invitato [OSCURATO:PERSONA] -il quale non s'era presentato in azienda- a sottoscrivere la richiesta e a depositare i relativi titoli abilitativi.

D'altra parte, non vi era alcuna prova che l'impiegato fosse a conoscenza della successiva e documentata determinazione dei vertici dell'Istituto di vigilanza (docc. 36-bis e 12) di non avere più interesse a dare corso alla riassunzione di [OSCURATO:PERSONA] in attesa dell'esito definitivo del contenzioso giuslavoristico: conoscenza invero solo presunta dal giudice di primo grado in forza delle mansioni svolte da [OSCURATO:PERSONA].

2. Il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziandone: -la violazione di legge con riferimento all'individuazione degli elementi costituivi del delitto di favoreggiamento personale; -il travisamento della prova testimoniale Dolci; -la carenza e la manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione della documentazione di cui agli allegati 36-bis e

12.3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si palesa inammissibile. 2.Come ha esattamente osservato il Ette. nella requisitoria scritta, i vari motivi di ricorso si risolvono in una sostanziale (e non consentita in sede di scrutinio di legittimità) rilettura del quadro probatorio preso in considerazione dalla Corte d'appello, proponendo una diversa valutazione delle prove, dichiarative e documentali, e dei fatti.

L'affermazione dei giudici di appello secondo cui non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe stato appositamente convocato da [OSCURATO:PERSONA], si fosse presentato in azienda per dare corso alla procedura di riassunzione, viene contrastata dal ricorrente sulla base di argomenti meramente apodittici, che sono desunti dai documenti di cui agli allegati 36-bis e 12, attestanti la volontà successivamente espressa dai vertici aziendali (che dovrebbe presumersi a conoscenza dell'impiegato) di non dare più corso alla riassunzione del lavoratore licenziato, asseritamente incompatibile con l'originaria determinazione attestata dal versamento della tassa di rinnovo dei titoli di polizia.

Trattasi, all'evidenza, di un ragionamento critico in ordine al tessuto motivazionale della sentenza impugnata che appare fondato su dati meramente fattuali e di merito, prospettati in funzione di una rivalutazione di merito delle prove acquisite, sia dichiarative che documentali, che risultano tuttavia già attentamente e specificamente apprezzate dalla Corte d'appello in termini non manifestamente illogici e perciò non sindacabili in questa sede.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente parte civile, oltre al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/05/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorsoi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 febbraio 2021 la Corte d'appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di favoreggiamento personale (per avere aiutato il proprio datore di lavoro S.A. Menghi, amministratore dell'istituto di vigilanza [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a eludere le investigazioni a suo carico per non avere ottemperato all'ordine del giudice di lavoro di reintegrare il lavoratore, guardia giurata, [OSCURATO:PERSONA] -il cui licenziamento era stato poi dichiarato legittimo in sede di appello-, dichiarando ai CC. di Cesena, contrariamente al vero, che il mancato rinnovo dei titoli abilitativi di quest'ultimo era dipeso dalla mancanza del contributo personale del lavoratore che non sarebbe andato a firmare o a portare i certificati necessari), assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto "quantomeno per insussistenza dell'elemento soggettivo", perché il fatto non costituisce reato. La Corte, alla luce della deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], responsabile amministrativa della società, circa la natura delle mansioni inferiori svolte dall'impiegato [OSCURATO:PERSONA] quale mero preposto alle pratiche burocratiche di rinnovo dei titoli di polizia dei dipendenti, e dell'avvenuto pagamento da parte dell'azienda della tassa per il rinnovo dei titoli di [OSCURATO:PERSONA] dopo l'ordine di reintegra, attestante l'originaria volontà datoriale di ripristinare il relativo rapporto di lavoro, riteneva che non vi era ragione di non prestare fede alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di avere vanamente e ripetutamente invitato [OSCURATO:PERSONA] -il quale non s'era presentato in azienda- a sottoscrivere la richiesta e a depositare i relativi titoli abilitativi. D'altra parte, non vi era alcuna prova che l'impiegato fosse a conoscenza della successiva e documentata determinazione dei vertici dell'Istituto di vigilanza (docc. 36-bis e 12) di non avere più interesse a dare corso alla riassunzione di [OSCURATO:PERSONA] in attesa dell'esito definitivo del contenzioso giuslavoristico: conoscenza invero solo presunta dal giudice di primo grado in forza delle mansioni svolte da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziandone: -la violazione di legge con riferimento all'individuazione degli elementi costituivi del delitto di favoreggiamento personale; -il travisamento della prova testimoniale Dolci; -la carenza e la manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione della documentazione di cui agli allegati 36-bis e 12.3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si palesa inammissibile. 2.Come ha esattamente osservato il Ette. nella requisitoria scritta, i vari motivi di ricorso si risolvono in una sostanziale (e non consentita in sede di scrutinio di legittimità) rilettura del quadro probatorio preso in considerazione dalla Corte d'appello, proponendo una diversa valutazione delle prove, dichiarative e documentali, e dei fatti. L'affermazione dei giudici di appello secondo cui non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe stato appositamente convocato da [OSCURATO:PERSONA], si fosse presentato in azienda per dare corso alla procedura di riassunzione, viene contrastata dal ricorrente sulla base di argomenti meramente apodittici, che sono desunti dai documenti di cui agli allegati 36-bis e 12, attestanti la volontà successivamente espressa dai vertici aziendali (che dovrebbe presumersi a conoscenza dell'impiegato) di non dare più corso alla riassunzione del lavoratore licenziato, asseritamente incompatibile con l'originaria determinazione attestata dal versamento della tassa di rinnovo dei titoli di polizia. Trattasi, all'evidenza, di un ragionamento critico in ordine al tessuto motivazionale della sentenza impugnata che appare fondato su dati meramente fattuali e di merito, prospettati in funzione di una rivalutazione di merito delle prove acquisite, sia dichiarative che documentali, che risultano tuttavia già attentamente e specificamente apprezzate dalla Corte d'appello in termini non manifestamente illogici e perciò non sindacabili in questa sede. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente parte civile, oltre al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/05/2
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