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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00335/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 13 novembre 2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 22 aprile 2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile di due contestazioni di furto di energia elettrica (capo A: artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 5 c.p. in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e Angelo e altri; capo B: artt. 624 e 625, n. 2, c.p.) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, condannata alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 150,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la predetta sentenza, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso la Sozzi, deducendo tre motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.1. con il primo motivo, l'intervenuta prescrizione del reato, verificatasi in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado ed erroneamente non rilevata dalla Corte di appello di Lecce;

2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, non avvedendosi del fatto che secondo un più recente orientamento di legittimità, questa sia da escludersi in caso di allacciamento diretto ed evidente alla rete esterna; inoltre, la sentenza impugnata ha errato nel ritenere contestate sia l'aggravante anzidetta che quella della violenza sulle cose, mentre dalla lettura stessa del capo di imputazione si comprende che è contestata solo la prima;

2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 606 c.p.p., perché la Corte di appello ha ritenuto responsabile l'imputata sul solo presupposto che la stessa si trovasse in casa al momento dell'accertamento del fatto di reato, mentre la cognata, anch'ella inizialmente imputata e nelle medesima posizione fattuale della ricorrente, non vantando alcun diritto reale sull'immobile è.stata assolta per non aver fornito alcun contributo causale alla condotta di cui agli artt. 624 e 625 c.p..

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato. 1.11 primo motivo di ricorso va accolto limitatamente al reato di furto di cui al capo B) aggravato ex art. 625 n. 2 c.p., contestato alla sola Sozzi, essendo maturato per tale reato alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], antecedentemente alla sentenza impugnata del 13.11.2019, il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre al termine di sospensione di tre mesi.

Analoga pronuncia di estinzione del reato non può, invece, essere emessa in relazione al reato di cui al capo A), trattandosi di furto pluriaggravato ex art. 625 n.2 e 5 c.p., per il quale il termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi maturerà nel 2023.

Non incide su tale valutazione la circostanza dedotta dall'imputato circa l'erronea contemporanea contestazione delle aggravanti della violenza sulle cose e dell'utilizzo del mezzo fraudolento, atteso che, nonostante nell'imputazione si faccia riferimento ad entrambe, la rubrica della contestazione richiama esclusivamente l'art. 625 n. 2 c.p. seconda ipotesi (ossia dell'avvalersi di un qualsiasi mezzo fraudolento) e, comunque, la contestazione anche dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p. -stante la commissione del reato da parte di tre persone - comporta, comunque, la maturazione del termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio all'esito dell'estinzione del reato sub B) per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio del reato sub A), essendo stata determinata dal primo giudice cumulativamente la pena per i due reati originariamente ascritti alla Sozzi.

2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso in merito alla inconfigurabilità nella fattispecie dell'aggravante del mezzo fraudolento.

All'uopo è sufficiente richiamare l'indirizzo di questa Corte del tutto condivisibile secondo cui in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica. (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019 Rv. 278307).

Nel caso di specie si contesta appunto all'imputata il concorso con i coimputati nella realizzazione della linea abusiva parallela dedicata all'alimentazione di cinque appartamenti dei quali uno abitato dalla Sozzi, mediante il collegamento diretto delle proprie utenze alla rete di energia elettrica con un cavo di 15 metri

3. Il terzo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, essendo versato in fatto, tendendo a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Invero, non può essere censurata la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto la Sozzi responsabile del reato sub a) in considerazione del fatto che la stessa si trovava nell'appartamento servito dall'allacciamento abusivo ed era già intestataria della fornitura.

Irrilevante alla luce di tali risultanze appare, dunque, il confronto con la posizione della cognata [OSCURATO:PERSONA].

4. In definitiva la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perchè il reato di cui al capo b) è estinto per prescrizione.

La medesima sentenza va annullata con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato di cui al capo b) è estinto per prescrizione; annulla la medesima sentenza per la determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Lecce sezione promiscua; inammissibile il ricorso nel resto Così deciso il 5.11.2021 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 13 novembre 2019, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 22 aprile 2015, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile di due contestazioni di furto di energia elettrica (capo A: artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 5 c.p. in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e Angelo e altri; capo B: artt. 624 e 625, n. 2, c.p.) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, condannata alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 150,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la predetta sentenza, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso la Sozzi, deducendo tre motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, l'intervenuta prescrizione del reato, verificatasi in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado ed erroneamente non rilevata dalla Corte di appello di Lecce; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, non avvedendosi del fatto che secondo un più recente orientamento di legittimità, questa sia da escludersi in caso di allacciamento diretto ed evidente alla rete esterna; inoltre, la sentenza impugnata ha errato nel ritenere contestate sia l'aggravante anzidetta che quella della violenza sulle cose, mentre dalla lettura stessa del capo di imputazione si comprende che è contestata solo la prima; 2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 606 c.p.p., perché la Corte di appello ha ritenuto responsabile l'imputata sul solo presupposto che la stessa si trovasse in casa al momento dell'accertamento del fatto di reato, mentre la cognata, anch'ella inizialmente imputata e nelle medesima posizione fattuale della ricorrente, non vantando alcun diritto reale sull'immobile è.stata assolta per non aver fornito alcun contributo causale alla condotta di cui agli artt. 624 e 625 c.p.. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato. 1.11 primo motivo di ricorso va accolto limitatamente al reato di furto di cui al capo B) aggravato ex art. 625 n. 2 c.p., contestato alla sola Sozzi, essendo maturato per tale reato alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], antecedentemente alla sentenza impugnata del 13.11.2019, il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre al termine di sospensione di tre mesi. Analoga pronuncia di estinzione del reato non può, invece, essere emessa in relazione al reato di cui al capo A), trattandosi di furto pluriaggravato ex art. 625 n.2 e 5 c.p., per il quale il termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi maturerà nel 2023. Non incide su tale valutazione la circostanza dedotta dall'imputato circa l'erronea contemporanea contestazione delle aggravanti della violenza sulle cose e dell'utilizzo del mezzo fraudolento, atteso che, nonostante nell'imputazione si faccia riferimento ad entrambe, la rubrica della contestazione richiama esclusivamente l'art. 625 n. 2 c.p. seconda ipotesi (ossia dell'avvalersi di un qualsiasi mezzo fraudolento) e, comunque, la contestazione anche dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 c.p. -stante la commissione del reato da parte di tre persone - comporta, comunque, la maturazione del termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio all'esito dell'estinzione del reato sub B) per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio del reato sub A), essendo stata determinata dal primo giudice cumulativamente la pena per i due reati originariamente ascritti alla Sozzi. 2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso in merito alla inconfigurabilità nella fattispecie dell'aggravante del mezzo fraudolento. All'uopo è sufficiente richiamare l'indirizzo di questa Corte del tutto condivisibile secondo cui in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica. (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019 Rv. 278307). Nel caso di specie si contesta appunto all'imputata il concorso con i coimputati nella realizzazione della linea abusiva parallela dedicata all'alimentazione di cinque appartamenti dei quali uno abitato dalla Sozzi, mediante il collegamento diretto delle proprie utenze alla rete di energia elettrica con un cavo di 15 metri 3. Il terzo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, essendo versato in fatto, tendendo a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Invero, non può essere censurata la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto la Sozzi responsabile del reato sub a) in considerazione del fatto che la stessa si trovava nell'appartamento servito dall'allacciamento abusivo ed era già intestataria della fornitura. Irrilevante alla luce di tali risultanze appare, dunque, il confronto con la posizione della cognata [OSCURATO:PERSONA]. 4. In definitiva la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perchè il reato di cui al capo b) è estinto per prescrizione. La medesima sentenza va annullata con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato di cui al capo b) è estinto per prescrizione; annulla la medesima sentenza per la determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Lecce sezione promiscua; inammissibile il ricorso nel resto Così deciso il 5.11.2021 Il Consigliere es
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