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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 33001/2026

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i il 19/08/1981;avverso la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 01/04/2026,in (parziale) riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli del 27/11/2025, appellata da [OSCURATO:PERSONA] ed OscarPecorelli, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la penainflitta veniva ridotta ad anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 6.000 di multaper il Pecorelli e quella inflitta al [OSCURATO:PERSONA] veniva complessivamenterideterminata, riconosciuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 26/11/2020,irrevocabile il 15/01/2021, in anni 5 e mesi 10 di reclusione ed euro 8.067 dimulta.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello propone due distinti ricorsi percassazione il difensore di fiducia degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando ununico motivo, con cui deduce, per entrambi, con analoghe argomentazioni, i vizidi cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art.133 cod. pen., per erronea applicazione della pena e difetto di motivazione sultrattamento sanzionatorio in relazione ai fatti di cui al presente procedimento.3.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per indeducibilità della descrittacensura.Invero, in ragione delle differenze strutturali tra l'istituto ex art. 599-bis cod.proc. pen. e quello ex art. 444 cod. proc. pen., il controllo che la Corte di appellodeve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo allalegalità della pena, non dovendo neppure valutare la congruità della stessa,perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può esseremodificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (cfr.Sez.

U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; cfr. in tal sensoanche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01;Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01).È dunque inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione allamancanza di motivazione in ordine alla misura della pena concordata dalle parti.Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso percassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione vapronunciata "senza formalità", cioè con procedura semplificata e non partecipata,ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cuiprevisione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla primaparte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazionecamerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.4.

All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenzaimpugnata e del motivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nelladeterminazione della causa di inammissibilità, appare conforme a giustiziastabilire in misura di euro

3.000. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i il 19/08/1981;avverso la sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 01/04/2026,in (parziale) riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli del 27/11/2025, appellata da [OSCURATO:PERSONA] ed OscarPecorelli, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la penainflitta veniva ridotta ad anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 6.000 di multaper il Pecorelli e quella inflitta al [OSCURATO:PERSONA] veniva complessivamenterideterminata, riconosciuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 26/11/2020,irrevocabile il 15/01/2021, in anni 5 e mesi 10 di reclusione ed euro 8.067 dimulta.2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone due distinti ricorsi percassazione il difensore di fiducia degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando ununico motivo, con cui deduce, per entrambi, con analoghe argomentazioni, i vizidi cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art.133 cod. pen., per erronea applicazione della pena e difetto di motivazione sultrattamento sanzionatorio in relazione ai fatti di cui al presente procedimento.3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per indeducibilità della descrittacensura.Invero, in ragione delle differenze strutturali tra l'istituto ex art. 599-bis cod.proc. pen. e quello ex art. 444 cod. proc. pen., il controllo che la Corte di appellodeve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo allalegalità della pena, non dovendo neppure valutare la congruità della stessa,perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può esseremodificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (cfr.Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; cfr. in tal sensoanche Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01;Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01).È dunque inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione allamancanza di motivazione in ordine alla misura della pena concordata dalle parti.Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso percassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione vapronunciata "senza formalità", cioè con procedura semplificata e non partecipata,ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cuiprevisione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla primaparte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazionecamerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenzaimpugnata e del motivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nelladeterminazione della causa di inammissibilità, appare conforme a giustiziastabilire in misura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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