CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 08499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.12194/2019 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, ed Agenzia delle entrate - riscossione, in persona del presidente p.t., domiciliat e in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 4189/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 21 maggio 2018 , depositata in data 9 ottobre 2018 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: tributi r.g. n.12194/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate - riscossione ricorronocon due motivi avverso [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n.4189/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 21 maggio 2018, depositata in data 9 ottobre 2018 e non notificata , che ha accolto l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato e relativa ad Irpef per l’anno di imposta 2011; 2. con memoria depositata nel corso del grado di appello, il contribuente aveva chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l'Agenzia delle entrate non aveva fornito risposta nel termine di 220 giorni, di cui all'art. 1 , comma 540 , legge 2012 , n. 228, all'istanza presentata il 18 settembre 2015 per la sospensione della riscossione; con la sentenza impugnata la C.t.r., sul presupposto che la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo fosse rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ha ritenuto che l’ufficio non avesse fornito adeguata documentazione comprovante la comunicazione al contribuente del rigetto dell’istanza di sospensione; pertanto, secondo i giudici di appello, la mancata risposta all’istanza di sospensione comportava l’obbligo per l’ente creditore e l’agente della riscossione di cancellare l’iscrizione a ruolo, pur potendo nuovamente agire nei confronti del debitore, se ancora nei termini; 3. a seguito del ricorso, il contribuente è rimasto intimato; il ricorso è stato fissato una prima volta per la camera di consiglio del 16 settembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; a seguito del deposito di documentazione attestante la presentazione da parte del contribuente della domanda di definizione r.g. n.12194/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] agevolata delle controversie tributarie pendenti,ai sensi dell’art.6 d.l. n.119/2018, conv. dalla l. n.136/2018, ed il pagamento dell’importo dovuto, il ricorso è stato nuovamente fissato per la camera di consiglio del 15 marzo 2023; [OSCURATO:PERSONA]: preso atto dell’avvenuto deposito, in data 14 settembre 2021, di documentazione attestante l’adesione del contribuente alla definizione agevolata della controversia; vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione,ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che l’Agenzia ricorrente, anche a seguito di rinvio per esame, nulla ha dedotto sul punto ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria (vedi Cass., sez. L., n.11540/2019, in tema di definizione agevolata d.l. n.148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella l. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225); rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018, ń risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di talecomma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si ̀ estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; r.g. n.12194/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parteche le ha anticipate; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo; le spes