CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2021
Cassazione n. 02404/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Soverato avverso la ordinanza del 18/05/2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 maggio 2021 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 9 aprile 2021 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con il primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'omessa valutazione delle deduzioni oggetto della memoria difensiva presentata in sede di riesame in ordine alla sussistenza del requisito della gravità indiziaria e alla richiesta di riqualificazione dei reati-fine ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit. Si assume, al riguardo, che il coinvolgimento del ricorrente nei fatti oggetto delle imputazioni provvisorie di cui ai capi 19), 21), 25), 26) e 28, oltre che nel reato associativo di cui al capo 1), è stato erroneamente ritenuto sulla base di una non corretta valutazione delle risultanze indiziarie offerte dalle intercettazioni ivi richiamate, senza confrontarsi con gli argomenti al riguardo prospettati dalla difesa e senza provvedere alla richiesta derubricazione delle relative condotte in ragione dell'impossibilità di accertare il tipo ed il principio attivo della presunta sostanza stupefacente. 2.1. Con un secondo motivo si deducono analoghi vizi sia in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi dell'ipotesi associativa - i cui caratteri tipici, con particolare riferimento all'esistenza di una struttura organizzativa, non sono stati messi in rilievo nell'ordinanza impugnata -, sia in ordine alla partecipazione del ricorrente, la cui condotta si sarebbe concretizzata in fatti occorsi in un brevissimo arco temporale (tra il febbraio ed il marzo 2020) e senza la prova di un contributo effettivo da lui offerto alla consorteria, tenuto conto del fatto che la presunta commissione di reati-fine non è sufficiente a ritenere integrata la condotta di cui all'art. 74 d.P.R. cit. 2.2. Con un terzo motivo, infine, si censurano vizi motivazionali e violazioni di legge ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento della misura cautelare in atto, avuto riguardo all'assenza dei requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelar' e al dimostrato abbandono, da parte del ricorrente (che ormai da mesi si trovava in Germania per motivi di lavoro), del contesto territoriale ove i fatti di reato sarebbero stati consumati. 3. Con motivi nuovi pervenuti nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 20 ottobre 2021 il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito sull'accoglimento dei motivi principali, allegando un'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale del riesame in data 13 maggio 2021, con la quale è stata annullata l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di altro indagato, [OSCURATO:PERSONA], ivi precisandosi che la somma di euro 500,00 da lui mensilmente versata al Colubriale era dovuta a quest'ultimo per rientrare da un prestito erogatogli, laddove uno degli elementi che ha portato a ritenere la sussistenza del gruppo associativo era la presunta tassa mensile dell'importo di euro 500,00 che secondo l'accusa doveva essere versata dal gruppo di Soverato a quello di Guardavalle. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, incentrato sulla prospettazione di doglianze la cui formulazione lambisce i margini dell'inammissibilità, è infondato e va rigettato, atteso che le ragioni giustificative delineate a sostegno della gravità della base indiziaria dei reati oggetto delle provvisorie imputazioni formulate in sede cautelare devono ritenersi adeguatamente sorrette dall'assetto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che ha proceduto ad un complessivo apprezzamento degli elementi prospettati dalla difesa, coerentemente illustrando le argomentazioni che, allo stato, fondano il relativo epilogo decisorio, senza rimaner travolte, o logicamente incrinate, dalla prospettazione di decisivi elementi sintomatici di segno contrario. In tal senso, sulla base di un apprezzamento di merito puntualmente correlato alle numerose emergenze indiziarie ivi richiamate, e in particolare a quelle offerte dagli esiti delle attività di intercettazione, il Tribunale ha posto in rilievo: a) l'esistenza, la struttura organizzativa, le forme di collegamento interno, le basi logistiche e le modalità di azione di un gruppo organizzato capeggiato da un triumvirato (composto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e suddiviso in due articolazioni territoriali (rispettivamente operanti, con differenti compiti di approvvigionamento e di spaccio, nel soveratese e nella zona di Guardavalle), al fine di realizzare una sistematica attività di traffico di sostanze stupefacenti e riscuotere i proventi dello spaccio da destinare alle casse del sodalizio, per la loro gestione da parte dei suoi esponenti apicali, che a loro volta hanno attivato, tramite figure intermedie a ciò preposte, un meccanismo di recupero dei crediti attraverso gli spacciatori ad esse facenti capo; b) lo stabile inserimento e la particolare rilevanza del contributo causale dal ricorrente materialmente prestato ai fini dell'efficace e continuativo svolgimento dell'attività delittuosa oggetto del sodalizio, per avervi tenuto la contabilità provvedendo, altresì, alla cura dei contatti con i diversi "pusher" - cui dava consigli su modalità, luoghi e tempi dello smercio - e all'attività di confezionamento e cessione della droga agli acquirenti, sotto le costanti direttive dei vertici del sodalizio, e in particolare del Campagna, che facevano leva sulla sua affidabilità impiegandolo come corriere per le consegne di cocaina e marijuana in Soverato e nel reggino, unitamente ad altri sodali; c) le ragioni giustificative della denegata configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. cit., in ragione del carattere complesso dell'organizzazione criminale, della diversa tipologia delle sostanze stupefacenti oggetto di approvvigionamento e distribuzione sul mercato e della connotazione di serialità delle relative condotte delittuose. Ininfluente deve ritenersi, entro tale prospettiva, il prospettato accenno alla brevità dell'arco temporale della contestata partecipazione, atteso che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi, come posto in rilievo nel caso specie, l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (da ultimo cfr. Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone). 2. Sulla base dell'ampio corredo argomentativo illustrato nel suo percorso motivazionale (cfr. pagg. 7-24 della motivazione), deve altresì rilevarsi come l'ordinanza impugnata, anche attraverso il richiamo al condiviso vaglio delibativo già espresso nell'ordinanza genetica, abbia provveduto ad una completa analisi ricognitiva del materiale investigativo raccolto in ordine a ciascuno dei diversi reati-fine enucleati nei su indicati capi d'imputazione provvisoria, senza alcuna "atomizzazione" dei dati oggetto del relativo apprezzamento, ma opportunamente inserendoli, dopo averne singolarmente saggiato il rilievo, in una visione complessiva dei fatti e delle correlate emergenze investigative (direttamente incentrate sull'esame dei risultati delle captazioni e del tipo di linguaggio contestualmente utilizzato dal ricorrente e dai suoi interlocutori), così pervenendo, allo stato, ad un coerente apprezzamento di gravità indiziaria. Al riguardo è noto, peraltro, l'insegnamento di questa Suprema Corte (da ultimo v. Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640), secondo cui costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto dei dialoghi, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite: condizioni, queste, del cui manifestarsi non v'è traccia nel provvedimento impugnato.3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione all'ultimo motivo di ricorso, ove si consideri che le ragioni giustificative addotte a sostegno sia dell'adeguatezza della misura prescelta che della ritenuta intensità delle ravvisate esigenze cautelari risultano, anche alla luce della presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cit., adeguatamente sorrette dall'assetto motivazionale su cui poggia l'impugnata ordinanza, che anche sotto tale profilo ha illustrato in maniera logica e adeguata le argomentazioni che, allo stato, fondano il relativo epilogo decisorio, facendo riferimento sia all'obiettiva gravità dei fatti di reato ed alla loro reiterata commissione, sia al collegamento, in tal guisa rivelato, con fonti di approvvigionamento di rilevante importanza e pericolosità, relazionandosi direttamente con egli esponenti di vertice del sodalizio in esame. Non documentata ed aspecificamente formulata, anche sotto il profilo della concreta incidenza delle relative implicazioni sulla attuale intensità delle esigenze cautelari, deve ritenersi l'evocata circostanza dell'allontanamento del ricorrente dal contesto territoriale ove si ritengono consumati i fatti di reato in contestazione. 4. A fronte di una completa valutazione delle emergenze procedimentali, esposta attraverso un insieme di sequenze motivazionali linearmente illustrate e prive di vizi logico-giuridici, deve conclusivamente rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto la sollecitazione a un diverso apprezzamento di elementi indiziari e profili fattuali già globalmente vagliati, la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile. Inammissibile, là dove sollecita un'alternativa, e come tale non consentita, disamina comparativa in punto di fatto della posizione cautelare di un altro indagato, né congruamente argomentata in ordine alla necessaria connotazione di decisività che dovrebbe assumere ai fini della concreta incidenza sulla complessiva gravità della base indiziaria delineata nel provvedimento qui impugnato, deve infine ritenersi la deduzione fondata sulla apodittica prospettazione della rilevanza, in tesi, attribuibile ad un'isolata vicenda storico-fattuale richiamata a sostegno dei su indicati motivi nuovi del ricorso (v., in narrativa, il par. 3) e dai Giudici di merito vagliata in altro provvedimento cautelare. 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] provvederà all'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di