CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2020
Cassazione n. 46659/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa in concorso già pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza 6 febbraio 2020. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FUCA' Calogero, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità mancando nel caso di specie artifizi e raggiri in grado di veicolare la volontà delle parti in difetto di alcuna esibizione del tesserino da parte dell'imputato e non potendosi condividere la valutazione del giudice di primo grado che valorizzava una millanteria in ambito professionale. Mancherebbe in generale un adeguato vaglio delle dichiarazioni della persona offesa. 2.2. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione all'articolo 131 bis in conseguenza dell'esiguità del pericolo cagionato dalla condotta posta in essere dell'imputato e 2.3 violazione di legge vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 3.1.1. Quanto alle contestazioni in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01). Ai fini di tale valutazione, deve considerarsi la situazione specifica in cui le dichiarazioni della persona offesa si inseriscono, la eventuale presenza di situazioni conflittuali fra le parti, la possibilità di intenti calunniatori e di fattori inquinanti in relazione a tali dichiarazioni. Ne consegue che l'utilizzo dei parametri che qualificano la attendibilità di una fonte potenzialmente sospetta (anche parzialmente mutuando tali parametri della giurisprudenza in materia di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nei limiti in cui tale elaborazione possa ritenersi riproponibili) deve essere rapportato al tipo di rapporti esistente tra imputato e persona offesa. Sul punto, le contestazioni del ricorrente risultano del tutto generiche, apodittiche e prive di una effettiva consistenza. Di fatto, la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi dì prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). 3.2. La doglianza in punto mancata applicazione dell'articolo 131 bis cod pen risulta inammissibile sussistendo adeguata motivazione che evidenzia la presenza di un danno grave, incompatibilie con l'applicazione della richiamata causa di non punibilità. 3.3. Anche il rigetto delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte territoriale valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza. La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inannmissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Ro