CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 16890/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29504/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 372/2019 depositata il22/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorreva no con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Palermo aveva riformato la sentenza favorevole ad essi ricorrent i in causa da gli stess i proposta nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per la risoluzione, in danno di quest’ultima, del contratto preliminare di vendita immobiliare concluso interpartes; 2. il 15 maggio 2024 la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; 3. in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la Leto è rimasta intimata; 4. non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha già affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso dirinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass.12 novembre 2015, n. n.23175); PQM dichiara estinto il