CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28426/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ità del ricorso.Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 13 marzo 2026 il Tribunale del riesame di Venezia haconfermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX emessa dal giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Venezia il 23 febbraio 2026, in relazione al reato dicui agli artt. 56, 575, 577 cod. pen. commesso il 14 febbraio 2026.In particolare, il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato, in concorsocon un correo, anche lui raggiunto da misura, di aver colpito con un coltelloall'altezza del collo, nel corso di una serata trascorsa in un locale, una personache non conoscevano, e di essersi poi dileguato.L’aggressione era avvenuta in conseguenza di una discussione con la vittimanata a seguito dell'interesse che il ricorrente e il correo avevano manifestato neiconfronti di alcune ragazze che si trovavano nel locale insieme ad un gruppo diamici; tra i loro amici vi era la vittima.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per iltramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (si segue lanumerazione del ricorso).Con il motivo B. deduce che il pericolo di fuga sarebbe stato ricavato inmodo illogico, perchè il biglietto aereo per tornare in [OSCURATO:PERSONA], ove ilricorrente viveva, era stato prenotato prima del fatto e, quindi, non potevaessere ritenuto prodromico alla latitanza; l’allontanamento dal luogo del reatonon è rilevante per il pericolo di fuga, perché a tali effetti ciò che rileva è la fugadal processo; il fatto che nei giorni successivi al fatto l’indagato sia rimasto incasa fino all'arresto non può essere ritenuto rilevante ai fini della fuga, perché ciòcollide frontalmente con i canoni della logica.Con il motivo C1 deduce che l'ordinanza ha ritenuto estensibile al ricorrenteanche l'aggravante dei motivi abietti o futili e anche quella della crudeltà, mal'aggravante della crudeltà non era presente nell'imputazione formulata dalpubblico ministero, ciò determina nullità insanabile dell'ordinanza nella parte incui fa riferimento alla crudeltà.Con il motivo C2 deduce, con riferimento ai motivi futili, che l’aggravante èstata ritenuta estensibile anche nei confronti del ricorrente pur se si tratta diun'aggravante di tipo soggettivo e l'estensione al correo delle aggravantisoggettive deve avvenire in modo rigoroso.Con il motivo rubricato nuovamente C2 deduce l’illegittimità dell’ordinanzanella parte in cui ha trattato in modo unitario le posizioni di due indagatinonostante il diverso avviso della difesa.Con il motivo C3 deduce l’omessa individualizzazione delle esigenzecautelari, trattate nell’ordinanza in modo congiunto per i due indagati.Con il motivo C4 deduce che il pericolo di recidiva è stato ricavato soltantodalle modalità dell’azione delittuosa senza considerare che si versava in presenzadi dolo di impeto in cui il ricorrente ha agito in una situazione emotiva concitata.Con il motivo D deduce, sulla scelta della misura, che non è spiegato perchénon sia stata ritenuta sufficiente a tutelare le esigenze cautelari unacombinazione di prescrizioni, quali arresti domiciliare e divieto di espatrio.3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale.Nell’udienza le parti hanno concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. In ordine logico si affrontano prima i due motivi dedicati alle aggravanti,ovvero il motivo C1 ed il primo dei due motivi indicati come C2.I motivi sono inammissibili.1.1. Il motivo sull’aggravante dei futili motivi non era stato presentatonell’istanza di riesame.La richiesta di riesame ha, infatti, tre motivi; i primi due riguardano leesigenze cautelari ed un terzo la scelta della misura, non c’è nessun motivo checontesti l’esistenza dell’aggravante in questione, che era contestata sin dal capodi imputazione ed era stata ritenuta esistente nell’ordinanza genetica.Anche nelle conclusioni l’istanza di riesame chiedeva, in principalità, larevoca della misura per insussistenza delle esigenze cautelari (ed in viasubordinata la sostituzione).Nel verbale di udienza camerale davanti al Tribunale del riesame del 13marzo 2026 si legge che il difensore ha insistito per la revoca o sostituzione dellamisura ed ha inserito anche la richiesta di modifica della qualificazione giuridicadel fatto per la mancanza del dolo di omicidio, ma anche in quel passaggioprocessuale non risultano proposti motivi sulle aggravanti.Ne consegue che, con riferimento ai futili motivi, il ricorso incorre, quindi,nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, ultimo periodo,cod. proc. pen, secondo cui “il ricorso è inammissibile se è proposto (…), fuori deicasi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedottecon i motivi di appello”, norma ritenuta applicabile, infatti, anche al ricorso percassazione proposto contro le decisioni del Tribunale del riesame (Sez. 2, n.11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; conformi, più di recente, Sez. 1,n. 13073 del 20/03/2026, Dell’Orco, n.m.; Sez. 1, n. 3917 del 05/12/2025, dep.2026, T., n.m.; Sez. 1, n. 41711 del 31/10/2025, Esposito, n.m.).1.2. È inammissibile anche il motivo sulla aggravante della crudeltà, che,come nota correttamente la difesa del ricorrente, non è contestata nel capo diimputazione, e non era stata ritenuta esistente nell’ordinanza genetica.L’aggravante, per il vero, non può ritenersi riconosciuta neanchedall’ordinanza impugnata, che è vero che la menziona in un passaggio dellamotivazione, ma la menzione dell’aggravante non è seguita da un discorsogiustificativo sulle ragioni della sua esistenza, atteso che le frasi successive alpunto in cui l’aggravante è menzionata sono dedicate, in realtà, a spiegarel’esistenza dell’aggravante dei futili motivi. La menzione della aggravante dellacrudeltà è del tutto isolata, avviene soltanto nel punto citato dell’ordinanza, noncompare mai in altro punto della motivazione, neanche tra le richieste delle parti,per cui non può ritenersi riconosciuta nell’ordinanza impugnata.In ogni caso, che si tratti o meno di un mero refuso del giudice del merito, ilmotivo proposto dal ricorrente è comunque inammissibile per carenza diinteresse.Come ha evidenziato, infatti, il Procuratore generale, l’eventualericonoscimento della aggravante non muta il regime cautelare, né sotto il profilodella durata dei termini di fase, che in ogni caso rientrano in quelli della lett. c)del primo comma dell’art. 303 cod. proc. pen., in quanto il reato contestato - lacui pena massima è superiore ai sei anni di reclusione - è compreso nell’elenco dicui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., sia sotto il profilo del regimedella presunzione relativa di cui all’art. 275 cod. proc. pen., che non è applicabileal reato tentato di cui all’art. 575 cod. pen. (Sez. 3, n. 7057 del 09/07/2018,dep. 2019, B., Rv. 275006 – 01)Lo status cautelare del ricorrente non muterebbe, quindi, per effettodell’eventuale accoglimento del motivo (cfr. Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020,Piccirillo, Rv. 279508: è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso percassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare lasussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo laconfigurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza omeno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul"quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura; conforme Sez. 3, n.31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237; più di recente, nello stesso senso, v.anche Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 - 01).Nella discussione orale il difensore del ricorrente ha sostenuto che, però, leaggravanti rilevano perché sono citate nella prognosi sulle esigenze cautelari,ma, in realtà, almeno con riferimento all’aggravante della crudeltà, questo non èvero, perché, come detto prima, essa è citata soltanto una volta (quella cui sifaceva riferimento prima) in tutto il provvedimento,Ne consegue che il ricorrente non ha un interesse all’accoglimento delmotivo di ricorso proposto, interesse che è condizione di ammissibilitàdell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., perché l'eliminazionein parte qua del provvedimento impugnato non determinerebbe per l'impugnanteuna situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte,Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 – 01).2. I motivi B e C4 sono dedicati alla sussistenza delle esigenze cautelari e lisi affronta congiuntamenteNell’ordinanza impugnata le esigenze cautelari sono motivate con il pericolodi fuga e con il pericolo di recidiva. Sul pericolo di fuga l’ordinanza evidenzia chei due indagati erano in Italia solo per un breve periodo di vacanza e che avevanogià il biglietto per il ritorno, ed aggiunge che essi si sono allontanati dal luogodell'aggressione ed hanno cercato di non farsi rintracciare fino alla partenza perla [OSCURATO:PERSONA] rimanendo in casa e facendosi vedere poco in giro. Sul pericolodi recidiva l'ordinanza scrive che depongono in questo senso l'epoca recentissimadi commissione della condotta delittuosa, l'indole violenta degli indagati, la loroincapacità di autocontrollo che fanno ritenere che essi possano nuovamente farricorso alla violenza anche per piccole questioni della quotidianità.2.1. Il ricorso aggredisce la motivazione sul pericolo di fuga deducendo che ilbiglietto per la [OSCURATO:PERSONA] era stato prenotato prima del reato e, quindi, nonpoteva essere ritenuto prodromico alla latitanza, che l’allontanamento dal luogodel reato non è rilevante per il pericolo di fuga, perché a tali effetti ciò che rilevaè la fuga dal processo, e che il fatto che il ricorrente sia rimasto a casa finoall'arresto non può essere ritenuto rilevante ai fini della fuga, perché ciò collidefrontalmente con i canoni della logica.Gli argomenti sono infondati.Il pericolo di fuga è un giudizio prognostico che deve effettuare il giudicecautelare ancorandolo “alla concreta situazione di vita del soggetto, alle suefrequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale,a specifici elementi vicini nel tempo” (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Roncali,Rv. 274220 - 01), da cui si deve poter desumere “l'esistenza di un effettivo eprevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivointervento cautelare” (ibidem).Nel caso in esame, il giudizio prognostico è stato ancorato a dati reali dellaconcreta situazione di vita del soggetto (la residenza all’estero, la imminenzadella sua partenza per il paese di provenienza) e del comportamento tenuto inoccasione del reato (il ricorrente non ha atteso l’intervento della polizia ed hatentato di sottrarsi all’indagine, finendo con l’essere identificato quale autore delreato sulla base della descrizione degli amici della vittima e delle immagini delletelecamere di sorveglianza del locale).Il tentativo di sottrarsi all’indagine è, infatti, un indice della volontà disottrarsi al processo che, in uno con gli altri elementi considerati, rende nonmanifestamente illogica la complessiva motivazione che regge il giudizioprognostico formulato dal Tribunale.La stessa circostanza, citata nel percorso logico dell’ordinanza impugnata,secondo cui, dopo la commissione del delitto, l’indagato ha smesso di farsivedere in giro rimanendo nella casa in cui viveva durante la vacanza a Venezia -in quanto comportamento finalizzato a lasciare meno evidenza possibile della suapresenza nei luoghi - è stato utilizzato in modo non manifestamente illogico nellamotivazione dell’ordinanza quale ulteriore coelemento della volontà di sottrarsiall’indagine, e, quindi, al processo.2.2. Il ricorso deduce, sul pericolo di recidiva, che esso è stato ricavatosoltanto dalla ferocia dell’azione delittuosa senza considerare che essa eraavvenuta con dolo di impeto in una situazione emotiva concitata.L’argomento è infondato, perché, limitandosi ad evidenziare un diversoelemento del fatto su cui si dovrebbe formulare il giudizio prognostico, si limitaad attaccare il giudizio discrezionale del giudice cautelare, ma non adevidenziarne una manifesta illogicità.3. È infondato anche il motivo D dedicato alla scelta della misura, in cui sideduce che nell’ordinanza non è spiegato perché non sia stata ritenutasufficiente a tutelare le esigenze cautelari una combinazione di prescrizioni, qualiarresti domiciliare e divieto di espatrio.Il motivo è infondato.L’esistenza delle esigenze cautelari è stata fondata anche sulla incapacità diautocontrollo dimostrata dal soggetto in occasione della commissione del delitto.L’individuazione nel soggetto sottoposto a misura di “elementi specifici,indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo” (Sez. 3, n. 19608 del25/01/2023, M., Rv. 284615 – 01) comporta la non manifesta illogicità dellamotivazione che ritiene non adeguate misure diverse da quella massima (v.sempre la pronuncia n. 19608), la cui adeguatezza per tutelare le esigenzecautelari dipende comunque dalla collaborazione del soggetto sottoposto amisura.4. Sono inammissibili, da ultimo, il secondo motivo rubricato come C2 ed ilmotivo C3 che attaccano l’ordinanza impugnata perché ha valutato in modocongiunto la posizione cautelare dei due indagati, sia perché non esistono normeche vietino la valutazione unitaria di posizioni che sono ritenute sovrapponibili siasul piano dei gravi indizi che su quello delle esigenze cautelari, sia perché lacensura non avrebbe comunque effetto disarticolante della motivazionedell’ordinanza impugnata, che contiene sia la risposta ai motivi proposti in sededi riesame che la valutazione complessiva della posizione cautelare delricorrente.5. Il ricorso è, nel complesso, infondato.Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.