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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36874/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso proposti sono totalmente generici ed aspecifici non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della Corte di appello, atteso che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); rilevato che quanto al primo motivo di ricorso, ed alle argomentazioni nell'ambito dello stesso articolate quanto alla portata di atto transattivo tra il ricorrente, alcuni condomini, e la ditta esecutrice dei lavori nell'interesse del condominio, la Corte di appello ha evidenziato senza alcun dubbio, la mancata allegazione di tale atto transattivo, con conseguente impossibilità di valutarne la portata e genericità già in quella sede del motivo proposto per mancanza di idonea allegazione; considerato quindi come tale motivo si dovesse ritenere generico ab origine, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta, Rv. 213220- 01); rilevato come si debbano ritenere conseguentemente del tutto aspecifici gli altri motivi di ricorso, che richiamano la documentazione versata in atti (ovvero il predetto atto di transazione), che invece la Corte di appello ha riscontrato non essere mai stata depositata, senza che la difesa abbia effettivamente allegato elementi indicativi dell'erronea conclusione sul punto, al fine di contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ascritto, così come la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.11) cod. pen.; rilevato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 11 cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o m_ comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627- 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso proposti sono totalmente generici ed aspecifici non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della Corte di appello, atteso che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01); rilevato che quanto al primo motivo di ricorso, ed alle argomentazioni nell'ambito dello stesso articolate quanto alla portata di atto transattivo tra il ricorrente, alcuni condomini, e la ditta esecutrice dei lavori nell'interesse del condominio, la Corte di appello ha evidenziato senza alcun dubbio, la mancata allegazione di tale atto transattivo, con conseguente impossibilità di valutarne la portata e genericità già in quella sede del motivo proposto per mancanza di idonea allegazione; considerato quindi come tale motivo si dovesse ritenere generico ab origine, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta, Rv. 213220- 01); rilevato come si debbano ritenere conseguentemente del tutto aspecifici gli altri motivi di ricorso, che richiamano la documentazione versata in atti (ovvero il predetto atto di transazione), che invece la Corte di appello ha riscontrato non essere mai stata depositata, senza che la difesa abbia effettivamente allegato elementi indicativi dell'erronea conclusione sul punto, al fine di contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto ascritto, così come la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n.11) cod. pen.; rilevato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 11 cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o m_ comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627- 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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