CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 febbraio 1950
Cassazione n. 32267/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AG) il 18/02/1950, avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 aprile 2022, il Tribunale di Mantova condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 250,00 di ammenda per ciascuno dei reati di cui ai capi D (artt. 110 cod. pen. e 71 d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'art. 64 del d.P.R. medesimo) ed E (art. 72 d.P.R. n. 380/2001), e di euro 350,00 di ammenda per il reato di cui al capo G (artt. 110 e 95 d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'art. 93 del medesimo d.P.R.). La Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA] perché erroneamente proposto avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria e non convertibile in ricorso per cassazione perché i motivi articolati con l'impugnazione censuravano profili di merito. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo. Con l'unico motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale in relazione all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Premette il ricorrente che, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice debba indagarne il contenuto e possa far leva sulla effettiva volontà di proporre appello solo quando il mezzo di gravame si collochi del tutto, per petitum e causa petendi, al di fuori dei casi per i quali è consentito il ricorso per cassazione. Nel caso di specie, il ricorrente aveva evidenziato delle violazioni di legittimità, lamentando, in primo luogo, che la mancata preventiva presentazione di un progetto sismico non potesse ascriversi all'esecutore dei lavori o al titolare della ditta esecutrice, essendo un reato a soggettività ristretta ascrivibile unicamente al committente, al titolare della concessione edilizia e, più in generale, a chi avesse la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui l'immobile sorgeva. In secondo luogo, tra i motivi dell'atto di impugnazione erroneamente proposto, il ricorrente aveva lamentato la mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto, già invocata in primo grado, circostanza certamente rientrante tra i poteri rimessi alla Corte di cassazione. 3. E' pervenuta memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si insiste nei motivi formulati nel ricorso. 4. E' pervenuta altresì memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, comune di Mantova, rimettendosi alla decisione della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto in forza del quale, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA]). Il principio è stato ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168; Bergantini, Rv. 259532; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile, Rv. 273738; Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014). 1.2 A precisazione del predetto principio questa Corte ha espresso tuttavia un ulteriore principio, in forza del quale, qualora l'impugnazione sia proposta con un mezzo diverso rispetto a quello prescritto, la stessa deve considerarsi inammissibile quando, dall'esame dell'atto, emerga in modo univoco che la parte abbia effettivamente voluto proporre il mezzo non consentito. Il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso, infatti, nel senso che solo l'erronea attribuzione del nomen juris non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi; ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità; dovendosi quindi accertare che la parte abbia deliberatamente voluto impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi rispetto a quelli consentiti con la consapevolezza sia dell'improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato e sia dell'esistenza di un altro e unico rimedio processuale predisposto dall'ordinamento (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336; più recentemente, Sez. 2, n. 41510 del 26/06/2018, Colorisi, Rv. 274246 Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624; Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945; Sez. 4, n. 1441 del 21/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA]. 285634; Sez. 4, n. 24097 del 16/04/2024, Sergiovich). 1.3 La giurisprudenza di legittimità, sempre sullo stesso tema, ha ulteriormente precisato, con orientamento consolidato, che il mezzo d'impugnazione proponibile dall'imputato avverso la sentenza di condanna che abbia irrogato per un reato la sola pena dell'ammenda è l'appello qualora, con la medesima pronuncia, per un diverso reato, sia stata inflitta la pena detentiva, non potendo la Corte di appello in detti casi, in ragione del principio dell'unitarietà delle statuizioni decisorie, che trova emersione normativa nell'art.580 cod. proc. pen., dichiarare inammissibile l'impugnazione o convertire la medesima in ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 45256 del 10/11/2022, Ceccanti; Sez. 2, n. 19412 del 12/03/2019, Pollio, Rv. 276561; Sez. 2, n. 924 del 06/11/2018, dep. 2019, Petrovski, Rv. 275520; Sez. 3, n. 23480 del 20/02/2014, Diglaudi, Rv. 259656). 2. Nella specie, la Corte di appello, a fronte di appello proposto avverso sentenza di condanna a pena pecuniaria, ha ritenuto di non applicare il principio di conversione del mezzo di impugnazione, previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., sul rilievo che l'appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo - al di là dell'apparente nomen juris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, come ritenuto dalla Corte di merito nel caso esaminato, l'appello debba essere dichiarato inammissibile.Tuttavia, essendosi proceduto in primo grado nei confronti del ricorrente e dei coimputati con il simultaneus processus, e considerato che, nei confronti dei coimputati, sebbene per reato diverso rispetto a quelli ritenuti in danno del predetto imputato, ma con la medesima pronuncia, è stata irrogata la pena detentiva, nel procedimento di primo grado non si è avuta irrogazione della «sola» pena dell'ammenda. Ed invero il meccanismo della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. trova applicazione qualora sia stata impugnata con l'appello una sentenza che applica la «sola» pena dell'ammenda, diversamente dall'ipotesi di specie. Riassumendo, alla luce dei principi esposti, il mezzo di impugnazione esperibile dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Mantova avrebbe dovuto essere il ricorso per cassazione, ma, per effetto delle contestuali impugnazioni dei coimputati avverso la medesima sentenza, ed in virtù del principio espresso dall'art. 580 c.p.p., anche il ricorrente avrebbe dovuto proporre atto di appello o, in ogni caso, il suo atto di impugnazione avrebbe dovuto essere qualificato come appello ed essere deciso nel merito unitamente all'appello proposto dai coimputati. 3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente, alla luce dei principi esposti nel precedente paragrafo, è inammissibile, perché erroneamente diretto ad ottenere la conversione dell'atto di appello in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Diversamente, come sopra illustrato, in base a principio ricavabile dal disposto dell'art. 580 cod. proc. pen., il mezzo di impugnazione esperibile nel caso di specie era l'appello, atto che la parte avrebbe dovuto proporre o che la Corte territoriale avrebbe dovuto così qualificare. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nessuna statuizione va adottata sulle spese in favore della parte civile, limitatasi a far pervenire in cancelleria una memoria con la quale si è rimessa alla decisione della Corte, senza allegazione di nota spese, ma soprattutto senza alcun confronto critico con i motivi posti a base del ricorso e senza fornire alcun contributo alla decisione (cfr., Sez. 4, n. 9179 del 31/01/2024, B., Rv. 285911 - 01). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al