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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2025

Cassazione n. 03915/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RG 8928/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,rappresentat a e difes a da ll’ A vv. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL], -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, -controricorrenti– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2543/2021, pubblicatail 8.10.2021, non notificata.

Oggetto: Intermediazione finanziaria Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.1.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.−Con atto di citazione notificato il 5.2.2015, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Verona,il [OSCURATO:PERSONA] C o operativa esponendo che la prima in data 17.2.2006 aveva contratto un mutuo ipotecario fondiario avente ad oggetto l’importo di € 640.000 per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile sito in Comune di Turbigo, Via XXV Aprile 1945 n. 8, e l’altro aveva prestato la relativa fideiussione; tale contratto prevedeva, all’art. 7 la facoltà per il mutuatario di richiedere la suddivisione in quote del mutuo e il frazionamento dell’ipoteca in relazione al valore delle singole porzioni immobiliari oggetto di successiva vendita, facoltà che era stata effettivamente esercitata da [OSCURATO:SOCIETA].

In data 15.9.2008; in particolare, [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.) di acconsentire all’accollo liberatorio delle quote complessive del mutuo ipotecario, con trasmissione agli acquirenti delle porzioni immobiliari, delle obbligazioni assunte con il mutuo; tutti gli atti di compravendita hanno previsto l’accollo da parte degli acquirenti di diverse quote dell’originario mutuo fondiario e il 28.10.2008 la Banca, in occasione della prima compravendita, avevacomunicato a [OSCURATO:SOCIETA]. l ’ adesione all’accollo del residuo debito derivante dal mutuo in oggetto con liberazione dell’originaria mutuataria in conformità alla nota del 15.9.2008; non così aveva fatto per le successive compravendite opponendo un formale rifiuto con nota del 30.9.2014,di talché con l’atto introduttivo del presente giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano che venisse accertata la avvenuta liberazione degli stessi dalle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario fondiario. 2.─Il tribunale di Verona con sentenza n. 498 /201 8 accertava la natura liberatoria ex art. 1273, comma 2, c.c. degli accolli delle quote di mutuo da parte degli acquirenti specificamente individuati nelle compravendite immobiliari stipulate da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 17.12.2008 a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; accertava, altresì,che l’effetto liberatorio riguardava la posizione del debitore principale [OSCURATO:SOCIETA]. nonché del fideiussore, [OSCURATO:PERSONA]. 3.─Entrambe le parti proponevano gravam e dinanzi alla Corte di appellodi Venezia.

Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha accolto il gravame principale della banca e quello incidentale dei debitori e ha riformato la sentenza di primo grado escludendo che l'accollo del mutuo da parte di ciascun acquirente avesse effetto liberatorio e riconoscendoche la banca aveva violato il dovere di buona fede non riscontrando la richiesta dei debitori di reputare l'accollo liberatorio, sì che ne andava perciò disposta la condanna al risarcimento del danno coincidente con la liberazione dei debitori.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche: a)il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 17/2/2006, rep. 11565 notaio Mariconda, da [OSCURATO:PERSONA] spa e da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], prevede, all’art. 7 che « ai sensi e per gli effetti dell’arte 39, 6º comma del T.U. 385/93, la parte mutuatario si riserva fin d’ora di richiedere la suddivisione in quote del mutuo ed il frazionamento dell’ipoteca…»; b)l’art.7, l’ipotesi di accollo, prevede che: « il cliente… si impegna per sé e per i suoi aventi causa a comunicare alla banca, a mezzo raccomandata l’intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell’immobile con accollo del mutuo… corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli idonei a tutti gli effetti di legge.

L’accoglimento di detta documentazione da parte della Banca non costituisce adesione al contratto di accollo.

L’eventuale adesione della Banca l’accollo dovrà risultare da espressa comunicazione scritta o per comportamento concludente consistente nell’invio di avvisi o di quietanza di pagamento ed avrà natura cumulativa.

Salva specifica dichiarazione scritta della banca, ai sensi dell’art. 1273, 2º comma, codice civile, infatti, l’accollo non produce liberazione del cliente originario»; c)dalla documentazione si ricava che l’accollo del debito non poteva avere effetti liberatori a meno che non fosse intervenuta una espressa dichiarazione scritta da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Non potevano, pertanto, assumere rilievo quegli accordi verbali genericamente richiamati da MGM in occasione della richiesta di accollo del 15 . 9 . 2008, accordi che, comunque, dallo stesso tenore della missiva, non precludevano alla Banca la scelta di non aderire all’accollo con effetto liberatorio; d)al riguardo, va osservato che l’art. 1273, comma 2 , c.c. prevede che l’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo; f)il tenore della missiva del 15 . 9 . 2008 esclude l’esistenza di una espressa ed inequivoca volontà di condizionare l’accollo alla liberazione del debitore originario lasciando libero il creditore di formulare la sua scelta; g) non può attribuirsi univoco significato della volontà di aderire ad un accollo liberatorio al fatto che vi sia stata la rinuncia della parte venditrice all’ipoteca legale da parte del venditore, trattandosi di comportamento che quest’ultimo presumibilmente ha assunto, erroneamente indotto da affidamenti verbali da parte del creditore accollatario, privi di giuridico rilievo, ancorché verosimili in base alle dichiarazioni autografe sottoscritte dagli acquirenti Puddu, Sala e Pani in data 1.12.2014 ed al contenuto stesso della missiva 15/9/08.

Con l’appello incidentale condizionato, MGM e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto l’accoglimento delle domande subordinate già introdotte in causa fin dal primo grado, ossia l’accertamento della responsabilità della banca per comportamento non improntato a correttezza e buona fede.A tal riguardo la Corte adita ha osservato: h1) manca il riscontro del contenuto delle comunicazioni verbali, comunicazioni che, anzi, in base alle dichiarazioni prodotte senza alcuna contestazione da parte della banca, risultano essere nel senso del carattere liberatorio dell’accollo.

E che tali dichiarazioni corrispondano al reale contenuto delle comunicazioni è ricavabile anche dal fatto che la missiva del 15/9/08, con cui MGM, richiamati gli accordi verbali, invitava la banca ad esprimersi se non intendesse considerare l’accollo come liberatorio,è rimasta priva di una risposta che riconducesse i termini del negozio nella opposta e voluta direzione; h2) la regola di correttezza e buona fede a cui il comportamento della banca avrebbe dovuto ispirarsi imponeva una chiara e tempestiva espressione della propria volontà, a fronte della richiesta esplicita di MGM; h3) pur costituendo l’adesione all’accollo con effetto liberatorio, non già un obbligo, bensì una facoltà unilateralmente esercitabile dalla banca mutuante, deve ritenersi che integri la violazione dei doveri di solidarietà derivanti dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede oggettiva, che debbono permeare l’intera esecuzione del contratto, il comportamento della banca che ha tenuto ingiustificatamente un comportamento ambivalente rispetto alla chiara richiesta del mutuatario a seguito della vendita a terzi delle unità immobiliari edificate, esprimendo chiaramente la propria volontà solo al momento del mancato pagamento di alcune rate da parte di uno degli acquirenti; h4)deve essere accertata, pertanto, la responsabilità della banca per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto con il mutuatario con conseguente diritto al risarcimento del danno da commisurare all’obbligo di pagamento in via solidale di quanto deriva dall’accollo da parte dei terzi acquirenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del residuo del mutuo fondiario ipotecario di cui al contratto 17/2/06.

Considerato che tale pretesa risarcitoria equivale, in sostanza, alla liberazione del mutuatario e del suo fideiussore dall’obbligo derivante dal contratto di mutuo del 17.2.2006, deve essere accolta la corrispondente domanda.

4. ─ [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione con due motivied anche memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] h a nno presentato controricorso e ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo : Ex art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. – nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione – violazione dell’art. 112 c.p.c.: la sentenza d’appello impugnata si è pronunciata oltre i limiti della domanda in quanto ha accolto la domanda di risarcimento del danno avversaria rigettata in primo grado e non riproposta in secondo grado con appello incidentale. il Giudice di secondo grado, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ha accertato la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno a favore della parte appellata e, conseguentemente, ha statuito la condanna del Banco al risarcimento di tale asserito danno causato alla società MGM e al sig. [OSCURATO:PERSONA] in mancanza dell’introduzione e formulazione da parte di questi ultimi di una specifica domanda risarcitoria ulteriore rispetto alla formulata domanda di accertamento dell’inosservanza del principio di correttezza e buona fedenel comportamento della Banca.

Contropartenon ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno e nelle conclusioni del suddetto atto introduttivo non ha quindi chiesto la riforma della pronuncia di prime cure sul punto e riproposto tale domanda risarcitoria. 5.1─ La censura è infondata .

Come i controricorrenti deducono nell’atto di citazione innanzi al tribunale di Verona la domanda formulata sul punto era la seguente: a) «Accertarsi e dichiararsi la responsabilità della convenuta Banca per inosservanza del principio di correttezza e buona fede, per tutti i motivi di cui in atti, e per l’effetto accertarsi e dichiararsi la liberazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e del Sig. [OSCURATO:PERSONA] da qualsiasi obbligazione derivante dal rapporto di mutuo fondiario ipotecario acceso il 17/02/2006; b)Accertarsi e dichiararsi comunque l’inesistenza in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed al Sig. [OSCURATO:PERSONA], di ogni obbligazione derivante dal rapporto di mutuo fondiario ipotecario del 17/02/2006».

In sede di appello le parti avevano chiesto, cioè, sia l’accertamento della responsabilità della Banca per violazione del principio di correttezza e buona fede sia l’accertamento della non debenza degli attuali controricorrenti da ogni obbligazione derivante dal mutuo.

Rispetto a tali domande la Corte ha accertato che la banca non aveva l’obbligo di aderire all’accollo, ma ha accertato anche la non correttezza del comportamento della Banca ed ha accolto la domanda sull’accertamento della liberazione dei controricorrenti da ogni obbligazione ritenendo che sia diretta conseguenza di detto comportamento della banca, qualificandolo come forma di risarcimento del danno.La motivazione e la decisione corrispondo così esattamente a quanto richiesto dai controricorrenti.

In tale contesto fattuale e istruttorio la Corte ha fatto corretta applicazione dei principi più volte ribaditi riguardo l’art. 112c.p.c.

Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può ritenersi violato ogni qual volta che il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, come qui, esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass., n. 17897/2019). 6.− Con il secondo motivo : E x art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. – violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1218 e 1223 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.: la sentenza impugnata ha riconosciuto in favore di controparte un danno, equiparato alla liberazione dalle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo stipulato con il Banco, che non è conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. della violazione degli obblighi di buona fede e che non è stato allegato e dimostrato da controparte.La domanda di risarcimento del danno non può ritenersi implicitamente riproposta poiché la sentenza di primo grado ha espressamente rigettato tale domanda risarcitoria e la parte appellata, soccombente rispetto a detta domanda, non ha formulato appello incidentale su tale statuizione di rigetto e non ha quindi riproposto nel giudizio di secondo grado la domanda risarcitoria.La liberazione di MGM e [OSCURATO:PERSONA] non è la conseguenza diretta della responsabilità del Banco per violazione della buona fede.I l danno in astratto risarcibile, sulla base della prospettazione avversaria e anche della regola generale contenuta nell’art. 1223 c.c., consiste, non nella mancata liberazione, bensì nella perdita di tale possibilità di cercare una diversa negoziazione con altri soggetti.

Tuttavia,controparte non ha fornito specifiche allegazioni e prove in merito al suddetto pregiudizio lamentato. 6.1– La censura contesta la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo di buona fede e la liberazione dei debitori.

Si tratta, tuttavia, di una richiesta di rivalutazione degli esiti istruttori, atteso che accertare la sussistenza del nesso di causalità è un tipico apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità valutativa del giudice di merito i nsindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori. (ex multis Cass., n. 18509/2021). 7.─ Per quanto esposto, il ricorso va rigettato, con condanna del la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. 8.─ Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 8.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RG 8928/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,rappresentat a e difes a da ll’ A vv. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:EMAIL], -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, -controricorrenti– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2543/2021, pubblicatail 8.10.2021, non notificata. Oggetto: Intermediazione finanziaria Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.1.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.−Con atto di citazione notificato il 5.2.2015, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Verona,il [OSCURATO:PERSONA] C o operativa esponendo che la prima in data 17.2.2006 aveva contratto un mutuo ipotecario fondiario avente ad oggetto l’importo di € 640.000 per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile sito in Comune di Turbigo, Via XXV Aprile 1945 n. 8, e l’altro aveva prestato la relativa fideiussione; tale contratto prevedeva, all’art. 7 la facoltà per il mutuatario di richiedere la suddivisione in quote del mutuo e il frazionamento dell’ipoteca in relazione al valore delle singole porzioni immobiliari oggetto di successiva vendita, facoltà che era stata effettivamente esercitata da [OSCURATO:SOCIETA]. In data 15.9.2008; in particolare, [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.) di acconsentire all’accollo liberatorio delle quote complessive del mutuo ipotecario, con trasmissione agli acquirenti delle porzioni immobiliari, delle obbligazioni assunte con il mutuo; tutti gli atti di compravendita hanno previsto l’accollo da parte degli acquirenti di diverse quote dell’originario mutuo fondiario e il 28.10.2008 la Banca, in occasione della prima compravendita, avevacomunicato a [OSCURATO:SOCIETA]. l ’ adesione all’accollo del residuo debito derivante dal mutuo in oggetto con liberazione dell’originaria mutuataria in conformità alla nota del 15.9.2008; non così aveva fatto per le successive compravendite opponendo un formale rifiuto con nota del 30.9.2014,di talché con l’atto introduttivo del presente giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano che venisse accertata la avvenuta liberazione degli stessi dalle obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario fondiario. 2.─Il tribunale di Verona con sentenza n. 498 /201 8 accertava la natura liberatoria ex art. 1273, comma 2, c.c. degli accolli delle quote di mutuo da parte degli acquirenti specificamente individuati nelle compravendite immobiliari stipulate da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 17.12.2008 a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; accertava, altresì,che l’effetto liberatorio riguardava la posizione del debitore principale [OSCURATO:SOCIETA]. nonché del fideiussore, [OSCURATO:PERSONA]. 3.─Entrambe le parti proponevano gravam e dinanzi alla Corte di appellodi Venezia. Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha accolto il gravame principale della banca e quello incidentale dei debitori e ha riformato la sentenza di primo grado escludendo che l'accollo del mutuo da parte di ciascun acquirente avesse effetto liberatorio e riconoscendoche la banca aveva violato il dovere di buona fede non riscontrando la richiesta dei debitori di reputare l'accollo liberatorio, sì che ne andava perciò disposta la condanna al risarcimento del danno coincidente con la liberazione dei debitori. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche: a)il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 17/2/2006, rep. 11565 notaio Mariconda, da [OSCURATO:PERSONA] spa e da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], prevede, all’art. 7 che « ai sensi e per gli effetti dell’arte 39, 6º comma del T.U. 385/93, la parte mutuatario si riserva fin d’ora di richiedere la suddivisione in quote del mutuo ed il frazionamento dell’ipoteca…»; b)l’art.7, l’ipotesi di accollo, prevede che: « il cliente… si impegna per sé e per i suoi aventi causa a comunicare alla banca, a mezzo raccomandata l’intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell’immobile con accollo del mutuo… corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli idonei a tutti gli effetti di legge. L’accoglimento di detta documentazione da parte della Banca non costituisce adesione al contratto di accollo. L’eventuale adesione della Banca l’accollo dovrà risultare da espressa comunicazione scritta o per comportamento concludente consistente nell’invio di avvisi o di quietanza di pagamento ed avrà natura cumulativa. Salva specifica dichiarazione scritta della banca, ai sensi dell’art. 1273, 2º comma, codice civile, infatti, l’accollo non produce liberazione del cliente originario»; c)dalla documentazione si ricava che l’accollo del debito non poteva avere effetti liberatori a meno che non fosse intervenuta una espressa dichiarazione scritta da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Non potevano, pertanto, assumere rilievo quegli accordi verbali genericamente richiamati da MGM in occasione della richiesta di accollo del 15 . 9 . 2008, accordi che, comunque, dallo stesso tenore della missiva, non precludevano alla Banca la scelta di non aderire all’accollo con effetto liberatorio; d)al riguardo, va osservato che l’art. 1273, comma 2 , c.c. prevede che l’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo; f)il tenore della missiva del 15 . 9 . 2008 esclude l’esistenza di una espressa ed inequivoca volontà di condizionare l’accollo alla liberazione del debitore originario lasciando libero il creditore di formulare la sua scelta; g) non può attribuirsi univoco significato della volontà di aderire ad un accollo liberatorio al fatto che vi sia stata la rinuncia della parte venditrice all’ipoteca legale da parte del venditore, trattandosi di comportamento che quest’ultimo presumibilmente ha assunto, erroneamente indotto da affidamenti verbali da parte del creditore accollatario, privi di giuridico rilievo, ancorché verosimili in base alle dichiarazioni autografe sottoscritte dagli acquirenti Puddu, Sala e Pani in data 1.12.2014 ed al contenuto stesso della missiva 15/9/08. Con l’appello incidentale condizionato, MGM e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto l’accoglimento delle domande subordinate già introdotte in causa fin dal primo grado, ossia l’accertamento della responsabilità della banca per comportamento non improntato a correttezza e buona fede.A tal riguardo la Corte adita ha osservato: h1) manca il riscontro del contenuto delle comunicazioni verbali, comunicazioni che, anzi, in base alle dichiarazioni prodotte senza alcuna contestazione da parte della banca, risultano essere nel senso del carattere liberatorio dell’accollo. E che tali dichiarazioni corrispondano al reale contenuto delle comunicazioni è ricavabile anche dal fatto che la missiva del 15/9/08, con cui MGM, richiamati gli accordi verbali, invitava la banca ad esprimersi se non intendesse considerare l’accollo come liberatorio,è rimasta priva di una risposta che riconducesse i termini del negozio nella opposta e voluta direzione; h2) la regola di correttezza e buona fede a cui il comportamento della banca avrebbe dovuto ispirarsi imponeva una chiara e tempestiva espressione della propria volontà, a fronte della richiesta esplicita di MGM; h3) pur costituendo l’adesione all’accollo con effetto liberatorio, non già un obbligo, bensì una facoltà unilateralmente esercitabile dalla banca mutuante, deve ritenersi che integri la violazione dei doveri di solidarietà derivanti dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede oggettiva, che debbono permeare l’intera esecuzione del contratto, il comportamento della banca che ha tenuto ingiustificatamente un comportamento ambivalente rispetto alla chiara richiesta del mutuatario a seguito della vendita a terzi delle unità immobiliari edificate, esprimendo chiaramente la propria volontà solo al momento del mancato pagamento di alcune rate da parte di uno degli acquirenti; h4)deve essere accertata, pertanto, la responsabilità della banca per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto con il mutuatario con conseguente diritto al risarcimento del danno da commisurare all’obbligo di pagamento in via solidale di quanto deriva dall’accollo da parte dei terzi acquirenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del residuo del mutuo fondiario ipotecario di cui al contratto 17/2/06. Considerato che tale pretesa risarcitoria equivale, in sostanza, alla liberazione del mutuatario e del suo fideiussore dall’obbligo derivante dal contratto di mutuo del 17.2.2006, deve essere accolta la corrispondente domanda. 4. ─ [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione con due motivied anche memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] h a nno presentato controricorso e ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo : Ex art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. – nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione – violazione dell’art. 112 c.p.c.: la sentenza d’appello impugnata si è pronunciata oltre i limiti della domanda in quanto ha accolto la domanda di risarcimento del danno avversaria rigettata in primo grado e non riproposta in secondo grado con appello incidentale. il Giudice di secondo grado, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ha accertato la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno a favore della parte appellata e, conseguentemente, ha statuito la condanna del Banco al risarcimento di tale asserito danno causato alla società MGM e al sig. [OSCURATO:PERSONA] in mancanza dell’introduzione e formulazione da parte di questi ultimi di una specifica domanda risarcitoria ulteriore rispetto alla formulata domanda di accertamento dell’inosservanza del principio di correttezza e buona fedenel comportamento della Banca. Contropartenon ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno e nelle conclusioni del suddetto atto introduttivo non ha quindi chiesto la riforma della pronuncia di prime cure sul punto e riproposto tale domanda risarcitoria. 5.1─ La censura è infondata . Come i controricorrenti deducono nell’atto di citazione innanzi al tribunale di Verona la domanda formulata sul punto era la seguente: a) «Accertarsi e dichiararsi la responsabilità della convenuta Banca per inosservanza del principio di correttezza e buona fede, per tutti i motivi di cui in atti, e per l’effetto accertarsi e dichiararsi la liberazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e del Sig. [OSCURATO:PERSONA] da qualsiasi obbligazione derivante dal rapporto di mutuo fondiario ipotecario acceso il 17/02/2006; b)Accertarsi e dichiararsi comunque l’inesistenza in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed al Sig. [OSCURATO:PERSONA], di ogni obbligazione derivante dal rapporto di mutuo fondiario ipotecario del 17/02/2006». In sede di appello le parti avevano chiesto, cioè, sia l’accertamento della responsabilità della Banca per violazione del principio di correttezza e buona fede sia l’accertamento della non debenza degli attuali controricorrenti da ogni obbligazione derivante dal mutuo. Rispetto a tali domande la Corte ha accertato che la banca non aveva l’obbligo di aderire all’accollo, ma ha accertato anche la non correttezza del comportamento della Banca ed ha accolto la domanda sull’accertamento della liberazione dei controricorrenti da ogni obbligazione ritenendo che sia diretta conseguenza di detto comportamento della banca, qualificandolo come forma di risarcimento del danno.La motivazione e la decisione corrispondo così esattamente a quanto richiesto dai controricorrenti. In tale contesto fattuale e istruttorio la Corte ha fatto corretta applicazione dei principi più volte ribaditi riguardo l’art. 112c.p.c. Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può ritenersi violato ogni qual volta che il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti; ne consegue che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, come qui, esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass., n. 17897/2019). 6.− Con il secondo motivo : E x art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. – violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1218 e 1223 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.: la sentenza impugnata ha riconosciuto in favore di controparte un danno, equiparato alla liberazione dalle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo stipulato con il Banco, che non è conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. della violazione degli obblighi di buona fede e che non è stato allegato e dimostrato da controparte.La domanda di risarcimento del danno non può ritenersi implicitamente riproposta poiché la sentenza di primo grado ha espressamente rigettato tale domanda risarcitoria e la parte appellata, soccombente rispetto a detta domanda, non ha formulato appello incidentale su tale statuizione di rigetto e non ha quindi riproposto nel giudizio di secondo grado la domanda risarcitoria.La liberazione di MGM e [OSCURATO:PERSONA] non è la conseguenza diretta della responsabilità del Banco per violazione della buona fede.I l danno in astratto risarcibile, sulla base della prospettazione avversaria e anche della regola generale contenuta nell’art. 1223 c.c., consiste, non nella mancata liberazione, bensì nella perdita di tale possibilità di cercare una diversa negoziazione con altri soggetti. Tuttavia,controparte non ha fornito specifiche allegazioni e prove in merito al suddetto pregiudizio lamentato. 6.1– La censura contesta la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo di buona fede e la liberazione dei debitori. Si tratta, tuttavia, di una richiesta di rivalutazione degli esiti istruttori, atteso che accertare la sussistenza del nesso di causalità è un tipico apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità valutativa del giudice di merito i nsindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori. (ex multis Cass., n. 18509/2021). 7.─ Per quanto esposto, il ricorso va rigettato, con condanna del la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. 8.─ Il ricorso incidentale condizionato è assorbito dal rigetto del ricorso principale. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 8.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament
Sentenza Cassazione n. 03915/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris