Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:53
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008FJ0011_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa F‑11/08,
avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell’art. 40, n. 3, della convenzione basata sull’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia ([OSCURATO:PERSONA]) e dell’art. 93, n. 1, dello statuto del personale dell’[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] , esperto nazionale distaccato presso l’[OSCURATO:PERSONA] europeo di polizia, residente in L’Aia ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato inizialmente dall’avv. P. de Casparis, successivamente dagli avv.ti P. de Casparis, N. D. Dane e W. J. Dammingh,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo di polizia ([OSCURATO:PERSONA]) , rappresentato dai sigg. D. Neumann e D. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti B. Wägenbaur e R. Van der Hout,
convenuto,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. H. Kanninen (relatore), giudici,
cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 settembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1. Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2008 per via elettronica (mentre il deposito dell’originale è avvenuto il 25 gennaio seguente), il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento della decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 2007, che ne ha escluso la partecipazione alla procedura di selezione per l’assegnazione, nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA], di un posto di agente di primo livello («first officer») dell’unità «Droga».
Contesto normativo
2. L’art. 1, n. 1, dello statuto del personale applicabile ai dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA], nella versione applicabile al caso di specie (in prosieguo: lo «statuto del personale»), dispone quanto segue:
«[Lo] statuto [del personale] si applica a tutti i dipendenti assunti dall’[OSCURATO:PERSONA] con contratto. Per dipendenti si intendono:
– gli agenti dell’[OSCURATO:PERSONA], ossia gli agenti assunti solo dai servizi nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della convenzione [basata sull’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia] e gli agenti che possono essere assunti sia da tali servizi che al di fuori di questo ambito;
– gli agenti locali, quando esplicitamente menzionati nello [statuto del personale]».
3. L’art. 2, n. 1, dello statuto del personale così recita:
«È considerato agente dell’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dello [statuto del personale], l’agente assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici dell’allegato 1, ad eccezione degli impieghi riservati agli agenti locali.
Per ciascuno di questi impieghi occorre stabilire quali debbano essere occupati unicamente da agenti assunti dai servizi nazionali competenti di cui all’articolo 2, paragrafo [4], della convenzione [basata sull’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia] e quali possano essere occupati anche da altri agenti.
A un agente assunto per un impiego che può essere occupato soltanto da agenti scelti dai servizi competenti può essere offerto, ai sensi dell’articolo 6, soltanto un contratto di durata determinata per detto impiego».
4. L’allegato 1 dello statuto del personale elenca i posti [OSCURATO:PERSONA] al paragrafo 1, secondo cui «[f]atto salvo il paragrafo 3, i posti [OSCURATO:PERSONA] sono in particolare i seguenti: (...)». Il paragrafo 1, ultimo comma, dell’allegato 1 enuncia che l’«elenco [dei posti [OSCURATO:PERSONA]] può essere modificato dal consiglio di amministrazione con delibera unanime».
5. Secondo l’art. 6 dello statuto del personale:
«Tutti gli agenti dell’[OSCURATO:PERSONA], siano essi assunti per un impiego che può essere occupato soltanto da agenti scelti dai servizi competenti di cui all’articolo 2, paragrafo 4 della convenzione [basata sull’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia] o per un impiego non soggetto a tale restrizione, sono inizialmente assunti per un periodo determinato, da uno a cinque anni.
I contratti iniziali possono essere rinnovati. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato, compresi i rinnovi, non supera i nove anni.
Solo gli agenti assunti per un impiego non limitato ad agenti scelti dai servizi competenti di cui all’articolo 2, paragrafo 4 della convenzione [basata sull’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia] possono essere assunti per un periodo indeterminato dopo aver prestato la propria opera in modo ineccepibile per un periodo corrispondente a due contratti di durata determinata pari almeno a sei anni di servizio.
(…)».
6. L’art. 2, n. 4, della convenzione 26 luglio 1995, basata sull’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia ([OSCURATO:PERSONA]) (GU C 316, pag. 2; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), definisce come segue i servizi competenti, cui fa riferimento in particolare l’art. 6 dello statuto del personale:
«Ai sensi della presente convenzione i servizi competenti sono tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri, preposti, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalità».
7. Il capitolo 3 del titolo II dello statuto del personale, rubricato «Condizioni di assunzione», contiene un art. 24, così formulato:
«1. L’assunzione degli agenti dell’[OSCURATO:PERSONA] deve assicurare all’[OSCURATO:PERSONA] la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. Al momento della selezione degli agenti dell’[OSCURATO:PERSONA], oltre a tener conto dell’idoneità personale e delle qualifiche professionali, occorre garantire che siano adeguatamente rappresentati i cittadini di tutti gli Stati membri e delle lingue ufficiali dell’Unione europea. L’[OSCURATO:PERSONA] si impegna a seguire una politica di pari opportunità.
2. Gli agenti dell’[OSCURATO:PERSONA] possono essere assunti soltanto in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, e devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea e godere dei diritti politici;
b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere;
d) essere fisicamente idonei all’esercizio delle funzioni;
e) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.
(…)
4. Le procedure di selezione per l’assunzione degli agenti dell’[OSCURATO:PERSONA] sono quelle stabilite nell’allegato 2 [dello] statuto del personale».
8. Secondo l’art. 5, primo comma, dell’allegato 2 dello statuto del personale, «[l]a commissione giudicatrice effettua una selezione iniziale delle domande ricevute in base alle qualifiche ed esperienze, ai profili richiesti e all’eventuale preselezione di cui all’articolo 24 dello statuto [del personale]».
9. Il sesto ‘considerando’ della decisione del direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] 8 dicembre 2006, relativa alla politica generale di attuazione dell’art. 6 dello statuto del personale (in prosieguo: la «decisione 8 dicembre 2006»), è così formulato:
«Il motivo per cui viene prescritto un periodo massimo di servizio per tutti i funzionari di [OSCURATO:PERSONA] assegnati a posti [che possono essere occupati solo da agenti scelti dai servizi nazionali competenti di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della [OSCURATO:PERSONA]] in base a due contratti a tempo determinato è che gli Stati membri desiderano sottoporre a rotazione tali membri del personale dell’[OSCURATO:PERSONA], i quali dovrebbero quindi essere reintegrati in servizio presso le loro autorità nazionali competenti (il principio di rotazione) (…)» [«The reason for prescribing a maximum period of service for all [OSCURATO:PERSONA] staff on bold posts under two fixed-term contracts is that the [OSCURATO:PERSONA] want a rotation of such staff members who should subsequently be re-integrated into the service of their competent national authority (the rotation principle) (…)»].
10. Il quindicesimo ‘considerando’ della decisione 8 dicembre 2006 dispone che «[s]econdo un’interpretazione ragionevole dell’art. 6 e dell’allegato 2 allo statuto del personale, nulla vieta all’[OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione la candidatura a un nuovo posto di un ex membro del suo personale dopo un periodo di assenza, il che garantisce che tutti i candidati a un posto determinato, siano essi interni o esterni, vengano trattati allo stesso modo e che nessun candidato possa eventualmente influenzare una campagna di assunzioni» («Based on a reasonable interpretation of Article 6 and Appendix 2 of the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] is not prevented from considering a previous staff member as eligible to apply for a new post following a period of absence which ensures that all candidates for a particular post, internal or external, are in an equal position and that no candidate may have influenced a forthcoming recruitment campaign»).
11. L’art. 1 della decisione 8 dicembre 2006 definisce come segue talune espressioni citate nella medesima decisione:
«[punto 1] “[OSCURATO:PERSONA]”: qualsiasi posto incluso o destinato ad essere incluso nell’elenco dei posti [OSCURATO:PERSONA] di cui all’allegato 1 dello statuto del personale, ad eccezione dei posti di direttore, direttori aggiunti e degli agenti locali a norma degli artt. 98‑100 dello statuto del personale [‘[OSCURATO:PERSONA]’: Any post that is included or is intended to be included in the list of [OSCURATO:PERSONA] posts set out in Appendix 1 of the [OSCURATO:PERSONA], with the exception of the Director, the [OSCURATO:PERSONA] and local staff as provided for by Articles 98-100 of the [OSCURATO:PERSONA]];
(…)
[punto 6] “Servizi [nazionali] competenti”: conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, della [OSCURATO:PERSONA], tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri, preposti, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalità [‘[OSCURATO:PERSONA]’: In accordance with Article 2(4) of the [OSCURATO:PERSONA], all public bodies existing in the [OSCURATO:PERSONA] which are responsible under national law for preventing and combating criminal offences];
[punto 7] “[OSCURATO:PERSONA] indicato in grassetto”: posto che può essere occupato soltanto da agenti scelti nell’ambito dei servizi competenti [‘[OSCURATO:PERSONA]’: [OSCURATO:PERSONA] post which can be filled only by staff engaged from a [OSCURATO:PERSONA]];
[punto 8] “[OSCURATO:PERSONA] non indicato in grassetto”: posto che può essere occupato da agenti che non devono essere scelti nell’ambito dei servizi competenti [‘[OSCURATO:PERSONA]’: [OSCURATO:PERSONA] post which can be filled by staff that do not need to be engaged from a [OSCURATO:PERSONA]]».
12. L’art. 2, punto 3, della decisione 8 dicembre 2006 dispone che «[f]atte salve le disposizioni dell’articolo 2, punto 4, gli agenti dell’[OSCURATO:PERSONA] possono concludere con l’[OSCURATO:PERSONA] un solo contratto iniziale» («Without prejudice to Article 2.4 below, only one [OSCURATO:PERSONA] shall be entered into with any individual»).
13. Secondo l’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006, «[a]lla scadenza di un periodo di 18 mesi nel quale un ex membro del personale non sia stato assegnato ad alcun posto [OSCURATO:PERSONA], e a seguito di una nuova procedura di selezione, ogni nuovo contratto di lavoro sarà considerato come un contratto iniziale» («After a period of 18 months during which a former member of staff has been detached from any [OSCURATO:PERSONA] post, and following a new selection procedure, any new [OSCURATO:PERSONA] shall be deemed to be a [OSCURATO:PERSONA]»).
14. L’art. 40, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA] enuncia che «[l]e disposizioni sui mezzi di ricorso di cui alla regolamentazione relativa al regime applicabile agli agenti temporanei e ausiliari delle Comunità europee si applicano, per analogia, al personale dell’[OSCURATO:PERSONA]». Pertanto, le disposizioni degli artt. 92 e 93 dello statuto del personale corrispondono a quelle di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee che, in virtù dell’art. 117 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, sono applicabili per analogia agli agenti temporanei e agli agenti ausiliari delle Comunità europee.
Fatti all’origine della controversia
15. Il ricorrente, funzionario della polizia tedesca, entrava in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] il 1° settembre 1999 in qualità di agente di primo livello («first officer») dell’unità «Droga». Il suo contratto, stipulato ai sensi dell’art. 6, primo trattino, dello statuto del personale dell’[OSCURATO:PERSONA], nella versione anteriore all’adozione della decisione del Consiglio 4 dicembre 2006, che modifica lo statuto del personale dell’[OSCURATO:PERSONA] (GU C 311, pag. 1), scadeva il 31 agosto 2005.
16. A tale data il ricorrente veniva reintegrato nei servizi della polizia tedesca presso i quali lavorava già anteriormente al 1° settembre 1999, che lo distaccavano presso l’[OSCURATO:PERSONA] a decorrere dal 1° settembre 2005 in qualità di esperto distaccato («seconded expert»). Tale distacco, che inizialmente avrebbe dovuto terminare il 28 febbraio 2007, veniva prorogato fino al 28 febbraio 2008, con clausola apposta al contratto relativo al distacco del ricorrente. Secondo quest’ultimo, all’inizio del periodo di distacco l’[OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe comunicato che, al termine di detto periodo, egli avrebbe potuto «tornare presso l’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di dipendente».
17. Il 13 luglio 2007 l’[OSCURATO:PERSONA] pubblicava un avviso di posto vacante al fine di assegnare il posto di agente di primo livello («first officer») presso l’unità «Droga» (in prosieguo: il «posto controverso»). Secondo il punto 3.1 dell’avviso di posto vacante, intitolato «Condizioni generali (articolo 24 dello statuto del personale)», il titolare del posto controverso doveva in particolare «essere un funzionario dei servizi nazionali competenti di uno Stato membro dell’Unione europea e godere dei diritti politici (posti indicati in grassetto)».
18. Il ricorrente presentava la sua candidatura al posto controverso.
19. La commissione giudicatrice, prevista dall’allegato 2 dello statuto del personale, effettuava una selezione iniziale dei candidati, classificando il ricorrente in prima posizione.
20. Il 10 ottobre 2007 il capo dell’unità «Droga» dell’[OSCURATO:PERSONA] informava verbalmente il ricorrente che la sua candidatura non era ricevibile, in quanto egli non rispondeva alle condizioni di cui all’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006. Secondo il capo dell’unità «Droga», il ricorrente, dopo la scadenza del suo contratto con l’[OSCURATO:PERSONA] relativo al periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2005, non avrebbe soddisfatto il requisito di non essere assegnato ad alcun posto [OSCURATO:PERSONA] per almeno 18 mesi, come richiesto dalla menzionata disposizione.
21. L’11 ottobre 2007 il ricorrente proponeva un reclamo contro la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 2007, contestando l’interpretazione data dall’[OSCURATO:PERSONA] all’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006.
22. L’[OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo con decisione 23 ottobre 2007.
Procedimento e conclusioni delle parti
23. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti, conformemente all’art. 55, n. 2, lett. d), del regolamento di procedura, a produrre taluni documenti.
24. Rispondendo a tale invito, il ricorrente ha in particolare prodotto copia di una contratto di lavoro stipulato con l’[OSCURATO:PERSONA] per il periodo dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2005. Da parte sua, l’[OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso copia dell’avviso di posto vacante concernente il posto controverso, documenti relativi ad altri due candidati alla procedura di selezione relativa a detto posto, candidati che erano stati menzionati dal ricorrente nell’ambito del motivo vertente sulla violazione del «principio di uguaglianza», nonché la descrizione del posto di esperto distaccato presso l’unità «Droga» («Job description for the [OSCURATO:PERSONA] to the [OSCURATO:PERSONA]»), redatta dal ricorrente e approvata dal capo dell’unità «Droga» dell’[OSCURATO:PERSONA].
25. Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 2007, che gli ha negato la possibilità di partecipare alla procedura di selezione volta ad assegnare il posto controverso;
– annullare la decisione di rigetto del reclamo 23 ottobre 2007;
– condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese, compresi gli onorari dell’avvocato.
26. L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare il ricorrente alle spese del procedimento.
Sull’oggetto del ricorso
27. Oltre all’annullamento della decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 2007, che gli ha negato la possibilità di partecipare alla procedura di selezione volta ad assegnare il posto controverso, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione 23 ottobre 2007 che ne ha respinto il reclamo. A tal riguardo, si deve ricordare che la domanda di annullamento formalmente diretta contro il provvedimento di rigetto di un reclamo, nel caso in cui tale provvedimento sia privo di contenuto autonomo, comporta come effetto che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto contestato con il reclamo (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; sentenza del Tribunale di primo grado 6 aprile 2006, causa T‑309/03, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag. II‑1173, punto 43; sentenza del Tribunale 4 settembre 2008, causa F‑103/07, Duta/Corte di giustizia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑475/08 P).
28. Il reclamo del ricorrente era diretto contro l’atto del 10 ottobre 2007 con cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non ammetterlo alla procedura di selezione volta all’assegnazione del posto controverso. Pertanto, si deve ritenere che il suo ricorso sia diretto contro tale decisione.
In diritto
29. A sostegno della sua domanda il ricorrente deduce due motivi vertenti, da un lato, sull’errata applicazione dell’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006 e sulla violazione del principio della certezza del diritto e, dall’altro, sulla violazione del principio della parità di trattamento.
30. Si deve esaminare anzitutto il motivo concernente l’errata applicazione dell’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006 e la violazione del principio della certezza del diritto.
Argomenti delle parti
31. Il ricorrente ricorda, anzitutto, il contenuto dell’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006, secondo cui, alla scadenza di un periodo di 18 mesi durante il quale un ex membro del personale dell’[OSCURATO:PERSONA] non è stato assegnato ad alcun posto [OSCURATO:PERSONA] («any [OSCURATO:PERSONA] post»), e in seguito a una nuova procedura di selezione, ogni nuovo contratto di lavoro viene considerato come un contratto iniziale.
32. Il ricorrente sostiene inoltre che, secondo il suo contratto di lavoro con l’[OSCURATO:PERSONA], scaduto il 31 agosto 2005, egli ha prestato servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di «esperto distaccato». Orbene, tale funzione non sarebbe prevista dall’allegato 1 dello statuto del personale e, pertanto, egli non avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di selezione per il posto controverso in quanto non rispondente alle condizioni di cui all’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006.
33. Il ricorrente aggiunge che la distinzione formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] tra le espressioni «[OSCURATO:PERSONA] post» ed «[OSCURATO:PERSONA]», a seconda che la parola «post» sia scritta con l’iniziale minuscola o maiuscola, non trova alcun sostegno nella decisione 8 dicembre 2008. Ammettendo che esista una distinzione concettuale, essa dovrebbe essere evidenziata nella detta decisione. Lo statuto del personale, al pari della decisione 8 dicembre 2006, utilizzerebbe queste due espressioni indifferentemente.
34. Infine, il ricorrente afferma di avere prestato servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] per sei anni, mentre il periodo alla cui scadenza verrebbe effettuata la «rotazione» dei funzionari dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato, nel frattempo, fissato a nove anni.
35. L’[OSCURATO:PERSONA] rammenta, in primo luogo, la ratio dell’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006. A suo parere, l’art. 6 dello statuto del personale disciplina i contratti degli agenti che occupano posti indicati in grassetto («bold posts»), vale a dire posti riservati agli agenti provenienti dalle amministrazioni nazionali di polizia e doganali e che vengono reintegrati, alla scadenza del loro contratto con l’[OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive amministrazioni. Ai sensi dell’art. 6 dello statuto del personale, tali contratti sarebbero quindi limitati nel tempo, il che spiegherebbe per quale motivo l’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006 preveda che una persona che abbia fatto parte del personale dell’[OSCURATO:PERSONA] può stipulare un nuovo contratto con l’[OSCURATO:PERSONA] solo alla scadenza di un «periodo di assenza» di 18 mesi.
36. In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il motivo dedotto dal ricorrente risulta infondato alla luce sia della lettera, sia dello scopo dell’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006.
37. Anzitutto, l’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006 prevederebbe due condizioni che dovrebbero sussistere cumulativamente. Il ricorrente soddisferebbe la prima condizione, ossia essere stato un membro del personale dell’[OSCURATO:PERSONA]. Per contro, il ricorrente non soddisferebbe la condizione secondo la quale egli non sarebbe stato «assegnato ad alcun posto [OSCURATO:PERSONA]» per 18 mesi. A tale riguardo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il «non [essere] stato assegnato ad alcun posto [OSCURATO:PERSONA]» ai sensi dell’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006 implica che non deve sussistere alcun rapporto giuridico o di fatto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’ex membro del suo personale.
38. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, secondo il sesto ‘considerando’ della decisione 8 dicembre 2006, gli Stati membri della [OSCURATO:PERSONA] desiderano che i membri del personale dell’[OSCURATO:PERSONA] che occupano posti indicati in grassetto prestino servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] soltanto per un periodo limitato, onde consentirne la «rotazione» e dunque il ritorno presso le amministrazioni nazionali di provenienza. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], l’espressione «non sia stato assegnato ad alcun posto [OSCURATO:PERSONA]» impiegata all’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006, dovrebbe essere interpretata di conseguenza.
39. Inoltre, secondo il quindicesimo ‘considerando’ della decisione 8 dicembre 2006, un ex membro del personale dell’[OSCURATO:PERSONA] potrebbe candidarsi a un nuovo posto solo in seguito a un «periodo di assenza», il che consentirebbe di garantire la parità di trattamento dei candidati.
40. [OSCURATO:PERSONA] specie, alla scadenza del suo contratto di sei anni con l’[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente sarebbe stato distaccato dal suo Stato presso l’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di «esperto distaccato». In tale qualità, egli avrebbe continuato a lavorare per e sotto la direzione dell’[OSCURATO:PERSONA].
41. Infine, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che spetta al ricorrente provare il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006. Orbene, il ricorrente si limiterebbe in sostanza a respingere la distinzione tra le espressioni «[OSCURATO:PERSONA] post» ed «[OSCURATO:PERSONA]» a seconda che siano scritte con l’iniziale minuscola o con l’iniziale maiuscola nella parola «post».
Giudizio del Tribunale
42. L’art. 2, n. 1, primo comma, dello statuto del personale dispone, anzitutto, che «[è] considerato agente dell’[OSCURATO:PERSONA], ai sensi [dello] statuto [del personale], l’agente assunto per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici dell’allegato 1, ad eccezione degli impieghi riservati agli agenti locali».
43. L’art. 2, n. 1, secondo comma, dello statuto del personale stabilisce inoltre una distinzione tra «[gli impieghi che devono] essere occupati unicamente da agenti assunti dai servizi nazionali competenti di cui all’articolo 2, paragrafo [4], della [OSCURATO:PERSONA] e [quelli che possono] essere occupati anche da altri agenti».
44. Infine, risulta dall’art. 2, n. 1, terzo comma, dello statuto del personale che a un agente assunto per un impiego che può essere occupato soltanto da agenti scelti dai servizi competenti di cui all’art. 2, paragrafo 4, della [OSCURATO:PERSONA] può essere offerto soltanto un contratto di durata determinata per detto impiego. Tale disposizione rinvia all’art. 6 dello statuto del personale, che stabilisce la durata massima dell’impiego con contratto a tempo determinato. Tale durata, di nove anni, era di sei anni prima della modifica dell’art. 6 dello statuto del personale introdotta dalla decisione del Consiglio 4 dicembre 2006, che modifica lo statuto dell’[OSCURATO:PERSONA].
45. [OSCURATO:PERSONA] specie, l’impiego occupato dal ricorrente tra il 1° settembre 1999 e il 31 agosto 2005 era soggetto al limite temporale di cui all’art. 2, n. 1, dello statuto del personale, il che ha obbligato il ricorrente ad abbandonare il suo impiego il 31 agosto 2005.
46. Tuttavia, si deve rilevare che la norma che prevede una durata massima del contratto di lavoro per le persone indicate all’art. 2, n. 1, dello statuto del personale non priva l’[OSCURATO:PERSONA] della possibilità di concludere con tali persone un nuovo contratto di lavoro quando esse non siano state assegnate ad alcun posto [OSCURATO:PERSONA] per 18 mesi. Infatti, l’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006 dispone che «[a]lla scadenza di un periodo di 18 mesi durante il quale un ex membro del personale non è stato assegnato ad alcun posto [OSCURATO:PERSONA], e a seguito di una nuova procedura di selezione, ogni nuovo contratto di lavoro sarà considerato come un contratto iniziale».
47. [OSCURATO:PERSONA] presente causa, la questione controversa è se l’impiego occupato dal ricorrente a partire dal 1° settembre 2005, inizialmente occupato per un periodo di 18 mesi, poi prorogato fino al 28 febbraio 2008, fosse un impiego che, secondo l’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006, rende il ricorrente inidoneo ad occupare il posto controverso.
48. L’[OSCURATO:PERSONA] non sostiene che il ricorrente, in qualità di esperto distaccato presso l’[OSCURATO:PERSONA] tra il 1° settembre 2005 e il 28 febbraio 2008, abbia occupato un impiego menzionato nell’allegato 1 dello statuto del personale. L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere tuttavia che l’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006, laddove impiega l’espressione «alcun posto [OSCURATO:PERSONA]» («any [OSCURATO:PERSONA] post»), non si riferisce soltanto ai posti [OSCURATO:PERSONA] indicati nell’allegato 1 dello statuto del personale. A sostegno di questa tesi l’[OSCURATO:PERSONA] aveva sottolineato, nella decisione di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente, che il testo dell’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006 non si riferiva alla definizione dell’espressione «[OSCURATO:PERSONA]» di cui all’art. 1, punto 1, della medesima decisione. Infatti, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], il fatto che la parola «post» impiegata all’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006 non sia scritta con la «p» maiuscola come nell’art. 1, punto 1, della detta decisione significherebbe che l’espressione «[OSCURATO:PERSONA] post» si riferisce a qualsiasi impiego in seno all’[OSCURATO:PERSONA] e non solo a quelli menzionati all’art. 1, punto 1, della decisione 8 dicembre 2006.
49. Nel suo atto introduttivo il ricorrente respinge questo argomento dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale non ha replicato, nel controricorso, a tale obiezione del ricorrente. Tuttavia, in risposta a un quesito posto dal giudice relatore in udienza, l’[OSCURATO:PERSONA] ha precisato che manteneva in definitiva il proprio argomento sulle conseguenze da trarre dall’impiego della parola «post» con la «p» minuscola all’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006.
50. L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere, inoltre, che il testo dell’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006, laddove si riferisce genericamente a un posto [OSCURATO:PERSONA] («detached from any [OSCURATO:PERSONA] post»), conferma la sua interpretazione delle disposizioni di detto articolo, il che dimostrerebbe che il menzionato art. 2, punto 4, esige non solo l’assenza di qualsiasi rapporto giuridico, ma anche l’assenza di un rapporto di fatto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’ex membro del suo personale.
51. Infine, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sua interpretazione letterale delle disposizioni dell’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006 è suffragata dall’analisi dello scopo di tali disposizioni.
52. Occorre anzitutto valutare se l’interpretazione letterale dell’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006 confermi la fondatezza della tesi dell’[OSCURATO:PERSONA].
53. Per quanto riguarda, da un lato, la questione se nell’espressione «[OSCURATO:PERSONA] post» si debba attribuire un significato diverso al termine «post» a seconda che esso sia scritto con la «P» maiuscola o la «p» minuscola, si deve rilevare in primo luogo che, nell’art. 1 della decisione 8 dicembre 2006, tutti i termini ivi definiti iniziano con una lettera maiuscola.
54. In secondo luogo, dalla lettura della decisione 8 dicembre 2006 risulta che in tutte le sue disposizioni (artt. 1, punti 7 e 8, e 5, punti 5, 5.1 e 5.2), e non solo nell’art. 2, punto 4, l’espressione «[OSCURATO:PERSONA] post» è scritta con la «p» di «post» minuscola, mentre è evidente che nelle menzionate disposizioni tale parola non riveste un significato diverso da quello di cui all’art. 1, punto 1, della decisione 8 dicembre 2006, salvo svuotare di contenuto la definizione dell’espressione «[OSCURATO:PERSONA]» che figura in tale articolo. Pertanto, la stessa decisione 8 dicembre 2006 non stabilisce una differenza sistematica tra le espressioni «[OSCURATO:PERSONA]» ed «[OSCURATO:PERSONA] post» a seconda che il termine «post» sia scritto con la «P» maiuscola o con la «p» minuscola.
55. In terzo luogo, si deve osservare che l’allegato 1 dello statuto del personale, nella versione inglese, utilizza la parola «post» con la «p» minuscola, sia nel titolo che nel corpo del testo.
56. Infine, se l’autore della decisione 8 dicembre 2006 avesse voluto stabilire una distinzione tra le espressioni «[OSCURATO:PERSONA] post» ed «[OSCURATO:PERSONA]», sarebbe stata buona norma di tecnica redazionale farlo risultare chiaramente nella decisione, il che non è accaduto.
57. Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’argomento secondo cui l’impiego del termine «any» nell’espressione «any [OSCURATO:PERSONA] post» impiegata all’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2008 dimostrerebbe che detta espressione riguarda qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, e non solo gli impieghi menzionati nell’allegato 1 dello statuto del personale, si deve ammettere che tale argomento non è convincente. Detta espressione potrebbe infatti essere interpretata anche nel senso che riguarda qualsiasi impiego ai sensi della definizione dell’espressione «[OSCURATO:PERSONA]» di cui all’art. 1, punto 1, della decisione 8 dicembre 2006. A tal riguardo, occorre rilevare che l’espressione «[OSCURATO:PERSONA]» viene definita all’art. 1, punto 1, della decisione 8 dicembre 2006 come «any post» rientrante nell’elenco di cui all’allegato 1 dello statuto del personale. Inoltre, le disposizioni dell’art. 1, punti 7 e 8, della decisione 8 dicembre 2006 utilizzano l’espressione «[OSCURATO:PERSONA] post», mentre è indubbio che tali disposizioni riguardano unicamente gli impieghi definiti all’art. 1, punto 1, della medesima decisione.
58. Da tutte queste considerazioni discende che l’interpretazione letterale dell’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006 non consente di attribuire all’espressione «[OSCURATO:PERSONA] post» un significato diverso da quello dell’espressione «[OSCURATO:PERSONA]» definita all’art. 1, punto 1, della medesima decisione né, quindi, di confermare la tesi dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’espressione «any [OSCURATO:PERSONA] post» riguarderebbe anche altri impieghi oltre a quelli menzionati nell’allegato 1 dello statuto del personale.
59. [OSCURATO:PERSONA] specie si deve ritenere che, occupando nel periodo compreso tra il 1° settembre 2005 e il 28 febbraio 2008 un posto di esperto distaccato presso l’[OSCURATO:PERSONA], che non figura nell’elenco di cui all’allegato 1 dello statuto del personale, il ricorrente «non sia stato assegnato ad alcun posto [OSCURATO:PERSONA]» ai sensi dell’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006.
60. È pacifico, infatti, che il ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] non hanno stipulato alcun contratto per il periodo compreso tra il 1° settembre 2005 e il 28 febbraio 2008. Il distacco del ricorrente presso l’[OSCURATO:PERSONA] in qualità di esperto consegue a un accordo concluso tra l’[OSCURATO:PERSONA] ed il «Polizeipräsident in Berlin», accordo che determina lo status, le funzioni, i diritti e gli obblighi del ricorrente. Inoltre, si deve rilevare che né lo statuto del personale né i testi delle decisioni adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] e da questo trasmessi al Tribunale contengono disposizioni relative agli esperti distaccati. Da tali rilievi risulta che, in quanto esperto distaccato, il ricorrente era un funzionario della polizia tedesca messo a disposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito e con le modalità risultanti dall’accordo.
61. Rimane ancora da esaminare se le circostanze di fatto dedotte dall’[OSCURATO:PERSONA] siano atte a rimettere in discussione tale conclusione.
62. A tale riguardo si deve rilevare che, secondo il sesto ‘considerando’ della decisione 8 dicembre 2006, uno degli obiettivi per i quali è stata fissata una durata massima di servizio, prevista dall’art. 6 dello statuto del personale, è garantire una «rotazione» dei funzionari, di modo che le persone che hanno prestato servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] per il periodo massimo di impiego debbano essere reintegrate presso i servizi delle loro autorità nazionali.
63. Orbene, nella specie l’[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto dinanzi al Tribunale il documento «[OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] to the [OSCURATO:PERSONA]», recante la data del 19 luglio 2006, redatto dal ricorrente e approvato dal capo dell’unità «Droga» dell’[OSCURATO:PERSONA], da cui risulta che il ricorrente doveva partecipare attivamente ai lavori di tale unità, e doveva altresì rappresentare l’[OSCURATO:PERSONA] in talune occasioni, ed era tenuto a sostituire il capo dell’unità «Droga» quando assente. È importante inoltre rilevare che nel menzionato documento si precisa che, «[n]ella sua qualità di esperto distaccato e nell’ambito delle sue mansioni, egli dirige e coordina le attività operative delle varie sezioni dell’unità “Droga”, approva e autorizza la distribuzione a partner esterni dei documenti operativi, delle relazioni e di altra natura, rilascia interviste ai media e fornisce consigli al capo dell’unità “Droga” sulle questioni politich e. Il capo dell’unità “Droga” e l’esperto distaccato si riuniscono quotidianamente» («[i]n his capacity as [OSCURATO:PERSONA] and his special tasking, he supervises and co-ordinates the operational activities in the various Sections of the [OSCURATO:PERSONA], approves and authorises the distribution, to external partners, of operational documents, reports and other products, gives interviews to the media and advises the Head of the [OSCURATO:PERSONA] on policy matters[; d]aily meetings between the Head of the [OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA] take place»).
64. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in udienza che il ricorrente ha svolto presso l’unità «Droga» esattamente le stesse mansioni in qualità di agente di primo livello («first officer») e di esperto distaccato. Le mansioni non sarebbero cambiate e il ricorrente sarebbe rimasto capo aggiunto («deputy head») di tale unità. L’[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre osservato che il ricorrente non ha lavorato a Berlino dopo la scadenza del suo contratto, avvenuta il 31 agosto 2005.
65. Sempre in udienza, l’[OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, alla suddetta scadenza, considerazioni di ordine pratico lo hanno indotto a continuare ad impiegare il ricorrente nel proprio ambito con uno status diverso.
66. Il ricorrente non contesta che il documento «[OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] to the [OSCURATO:PERSONA]» indichi esattamente i compiti che gli sono stati affidati. Nondimeno, il rappresentante del ricorrente ha dichiarato in udienza che non aveva «l’impressione che si trattasse di attività e di lavori identici [a quelli che il ricorrente aveva svolto in qualità di agente di primo livello («first officer»)]; se così fosse stato, [il ricorrente non avrebbe] avuto la necessità di fare una nuova descrizione delle mansioni». Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che, in qualità di esperto distaccato, egli non avrebbe potuto esercitare le funzioni di capo aggiunto («deputy head») dell’unità «Droga», in quanto tali funzioni potrebbero essere esercitate solo da un membro del personale dell’[OSCURATO:PERSONA].
67. Dall’esame della situazione giuridica e fattuale del ricorrente in quanto esperto distaccato risulta che egli, sebbene sia stato formalmente reintegrato nella polizia tedesca il 1° settembre 2005, in realtà ha continuato ad esercitare, in sostanza, le medesime funzioni che svolgeva in precedenza, con uno status giuridico diverso. Del resto, il ricorrente non ha indicato sotto quali aspetti il suo lavoro fosse sostanzialmente cambiato a partire dal 1° settembre 2005.
68. Tuttavia, si deve rilevare che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ha preteso che il ricorrente lasciasse il suo impiego il 31 agosto 2005 per rispettare il limite di durata del contratto e dei relativi rinnovi imposto dall’art. 6 dello statuto del personale. Dall’altro, l’[OSCURATO:PERSONA] ha accettato che il ricorrente continuasse a lavorare presso di esso in qualità di esperto distaccato, il che, in realtà, ha consentito di garantire all’interno dell’[OSCURATO:PERSONA] la continuità delle funzioni del ricorrente, il quale ha potuto evitare di essere effettivamente reintegrato nei servizi della sua autorità nazionale.
69. Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] non può validamente invocare le circostanze di fatto esposte ai punti 63‑65 della presente sentenza per sostenere un’interpretazione delle disposizioni dell’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006 incompatibile con il loro chiaro ed inequivocabile tenore letterale. Infatti, secondo costante giurisprudenza, in assenza di lavori preparatori che rivelino chiaramente le intenzioni degli autori di una disposizione, occorre basarsi sulla portata del testo qual è stato adottato e attribuire ad esso il significato che risulta dalla sua interpretazione letterale e logica (v., in tal senso, sentenza della Corte 1° giugno 1961, causa 15/60, Simon/Corte di giustizia, Racc. pag. 223, in particolare pag. 244; sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, causa F‑10/06, André/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑183 e II‑A‑1‑755, punto 44). Di conseguenza, l’interpretazione fondata sul tenore letterale di una disposizione non può essere sostituita con un’interpretazione fondata su considerazioni di ordine fattuale afferenti a un caso specifico.
70. Risulta da tutto quanto precede che il motivo fondato sull’errata applicazione dell’art. 2, punto 4, della decisione 8 dicembre 2006 deve essere accolto. Pertanto, senza che occorra esaminare gli altri motivi dedotti dal ricorrente, la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 2007 deve essere annullata.
Sulle spese
71. A norma dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
72. Poiché il ricorrente ne ha fatto domanda, l’[OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] europeo di polizia ([OSCURATO:PERSONA]) 10 ottobre 2007, che nega al sig. [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di partecipare alla procedura di selezione volta all’assegnazione di un posto di agente di primo livello («first officer») presso l’unità «Droga» dell’[OSCURATO:PERSONA], è annullata.
2) L’[OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.