CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 38706/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.; carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità delle immagini all'imputato; 2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen.; carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto; travisamento dei dati processuali. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i numerosi precedenti penali specifici annoverati dal ricorrente, puntualmente richiamati in motivazione, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente, ostativo al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]